Trib. Busto arsizio, sentenza 03/01/2025, n. 17

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 03/01/2025, n. 17
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 17
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 818/2023 R.G.L., promossa
da
ER SE, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Fera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti
ricorrente
contro
CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA dei DOTTORI
COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Stefano Distilli, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Albé, per procura in atti
convenuta
Oggetto: rideterminazione della base pensionabile e riliquidazione del trattamento pensionistico
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, dott. ON SE, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 14.6.2023, ha esposto che, a seguito della domanda di
ricongiunzione del 24.11.2005 presentata alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Dottori Commercialisti, gli è stato riconosciuto un aumento dell'anzianità contributiva valida ai fini del computo della quota reddituale di pensione pari a 20 anni;
in particolare, con comunicazione della Cassa
Commercialisti del 3.9.2007, questa gli ha significato di avere “riconosciuti utili ad aumentare l'anzianità contributiva relativamente al periodo dal 1.6.1976 al
31.12.2001, anni 19, mesi 11 e giorni 10 ammontanti pertanto ad anni 20” (doc.
n. 1 fasc. ricorrente). Vantando, ai fini del calcolo della predetta quota reddituale, una successiva anzianità contributiva utile effettiva presso la Cassa
Commercialisti pari a 2 anni, gli è stato riconosciuto utile a fini pensionistici per il computo della quota reddituale all'esito della ricongiunzione una complessiva anzianità contributiva di 22 anni (doc. nn. 2-5) ed è stata applicata, ai fini del calcolo finale della prestazione, l'aliquota del 2% sulla base pensionabile per 20 anni di contribuzione utile a fini pensionistici maturata sino all'anno 2001, e
l'aliquota dell'1,75% sulla base pensionabile per 2 anni di contribuzione utile a fini pensionistici maturata successivamente, con un totale di anni di contribuzione utile a fini pensionistici pari a 22.
Il ricorrente sostiene che, in modo contraddittorio e in violazione dell'art. 26, comma 3, del Regolamento unitario vigente, la Cassa Commercialisti ha calcolato la base pensionabile media annuale dividendo il reddito rivalutato relativo ai 22 anni di contribuzione utile a fini pensionistici, anziché per 22, per 25, così determinando l'effetto di “annacquare” la media stessa e ridurre l'importo della base pensionabile, e conseguentemente della pensione.
Ha, pertanto, proposto ricorso amministrativo al fine di ottenere la riliquidazione della base pensionabile annuale,
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