Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 420

TRIB Reggio Calabria
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Reggio Calabria
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 420
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 420
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

n. 893 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 5.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 893/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indebito assistenziale;

T R A
NC AN (C.F. [...]), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'Avv. D. Doldo;

Ricorrente
CONTRO

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. A. Laganà;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha impugnato i provvedimenti dell'Inps di Reggio Calabria pervenuti presso la sua residenza in data 8.8.2022 attestanti, da un lato, l'esistenza di un indebito avente ad oggetto somme a titolo di indennità di accompagno non dovute per un importo complessivo di euro 2.625,86 per il periodo dal

1.4.2022 al 31.08.2022; dall'altro, la sospensione dell'erogazione della medesima indennità.
In particolare, evidenziando di essere titolare dell'indennità di accompagnamento dal

1.4.2009 in virtù di sentenza del Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria passata in giudicato, ha rappresentato l'intervento della revoca del trattamento sulla base di un accertamento sanitario eseguito in data 13.7.2022 sulla scorta di una domanda tesa ad ottenere prestazioni diverse e per nulla riferibili alla procedura di revisione, unico strumento che avrebbe potuto autorizzare una revoca dell'indennità di accompagnamento.
Sottolineando di aver esperito avverso il verbale predetto un ricorso incardinato presso il Tribunale di Reggio Calabria (RG N. 52/2023), ha ancora sostenuto che, allorchè si ritenesse correttamente integrata la procedura di revisione, risultavano presenti tutti i requisiti sanitari presupposti all'indennità di accompagnamento, come comprovato dalla certificazione medica depositata nel fascicolo.
Ha concluso chiedendo, previo accertamento/conferma del diritto alla prestazione identificata cat INVCIV N.07070058, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito e di revoca del trattamento assistenziale.
Si è costituito in giudizio l'Inps che, oltre ad eccepire la decadenza, la prescrizione e l'improcedibilità della domanda, ha sottolineato – nel merito – che, nel caso di specie, a seguito di domanda del 16.3.2022, la Commissione Medica – c/o Centro Medico Legale INPS
di Reggio Calabria, con verbale adottato e definito in data 13/07/2022, comunicato con lettera pervenuta alla ricorrente in data 26.07.2022, all'esito dell'esame della domanda iscritta al n.
3930920610156, aveva riconosciuto la ricorrente “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88; 124/98) grave 100 %”, senza però diritto all'indennità di accompagnamento.”
Pertanto all'esito di tale accertamento sanitario ha sospeso l'erogazione della prestazione, richiedendo con provvedimento notificato l'8 agosto 2022, la restituzione delle somme con effetto dalla data della domanda di prestazione che aveva dato luogo all'accertamento medico sanitario.
Quanto alla portata vincolante della decisione giurisdizionale invocata, che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, ha evidenziato che tale accertamento continua ad esplicare i suoi effetti
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