Trib. Roma, sentenza 15/07/2024, n. 12046
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Testo completo
N. RG. 28246/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Luparelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al nr. 28246/2021 ruolo affari contenziosi civile e promossa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 17730/2020 promossa da
AMERICAN AIRLINES INC in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Giordano ed Enrico Scialoja
- appellante - contro
RIMBORSO AL VOLO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto di IA US, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Longo Bifano
- appellata –
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 gennaio 2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la American Airlines Inc. proponeva appello avverso la sentenza n. 17730/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 08.10.2020, depositato in cancelleria in data 13 ottobre 2020, con la quale veniva condannata a corrispondere alla Rimborso al Volo S.r.l., che agiva in nome e per conto di IA US, la complessiva somma di € 600,00, oltre interessi legali decorrenti dal giorno di pubblicazione della sentenza. Con il primo motivo, l'appellante contestava l'erroneo richiamo da parte del Giudice di prime cure alla Carta dei Diritti del Passeggero contenente, a sua volta, indicazioni di cui al Regolamento
261/04/CE, non applicabile alla fattispecie in esame.
Con il secondo motivo censurava, invece, il risarcimento del danno liquidato, perché erroneamente riconosciuto in via presuntiva, senza allegazione né prova del danno subito e della sua quantificazione, requisiti, entrambi, previsti dalla Convenzione di Montreal del 1999.
Si costituiva tempestivamente in giudizio Rimborso al Volo S.r.l. eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 113, comma 2 c.p.c. e 339, comma 3 c.p.c., nonché la propria carenza della legittimazione passiva per il solo grado di appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 c.p.c. e 317 c.p.c., affermandone, al contrario, la sussistenza nel
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primo grado di giudizio, contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e richiedendo il rigetto dell'impugnazione. L'azione esperita deve esser dichiarata inammissibile, alla luce della fondatezza della preliminare eccezione sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Se, infatti, nel primo grado di giudizio tenutosi di fronte al Giudice di Pace trova