Trib. Monza, sentenza 03/12/2024, n. 2902

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 03/12/2024, n. 2902
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 2902
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 747 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 747 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Cologno Monzese (MI), Corso Roma n. 55;

e
(C.F. ) nato a [...] il [...] residente Parte_2 C.F._2 in Cologno Monzese (MI), Corso Roma n. 55, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenza
Giurato, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Cologno Monzese,
P.za Castello n.8, come da procura in calce al ricorso congiunto;

e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1) Le parti continuano a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2) Le figlie e restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre - cui viene assegnata la casa familiare - e con facoltà per il padre di incontrarle, intrattenendo con le stesse un rapporto diretto, compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici e sociali delle medesime, con le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti:
I. a week end alterni, dal Sabato mattina alle ore 10:00 sino al Sabato sera alle ore 21:00 con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa materna nonché il giorno dopo, la Domenica, sempre dalle ore 10:00 sino alla Domenica sera alle ore 21:00, con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa materna. Dal momento in cui, invece, le figlie esprimeranno il desiderio di rimanere a dormire il week end a casa del papà, quest'ultimo potrà tenerle con se', a week end alternati, dal Sabato mattina alle ore 10:00 sino alle ore 21:00 della Domenica sera, prelevandole e riaccompagnandole presso la casa materna;


II. ogni settimana, il Lunedì ed il Venerdì, prelevandole dalla casa materna, e accompagnandole in palestra/piscina ove le figlie svolgeranno le proprie attività pomeridiane, per poi riaccompagnarle presso l'abitazione della madre, nella fascia oraria 17:30 – 20:00;

3) durante le festività natalizie, salvo diversa volontà delle figlie, le stesse trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, la giornata di Natale e la Vigilia di Natale, nonché, sempre ad anni alterni, con ciascun genitore la settimana dal 26 Dicembre al 30 Dicembre alle ore 21:00 e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio alle ore 21:00;
le festività di Pasqua, salvo diversa volontà delle figlie, saranno equamente ripartite tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza per la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
sempre salvo diversa volontà delle figlie, i ponti scolastici e qualsiasi altra festività e/o ricorrenza ad anni alterni con ciascun genitore;

4) durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;

5) resta inteso che i pernottamenti delle figlie con il papà saranno possibili dal momento in cui le stesse esprimeranno la propria volontà in tal senso;

6) Entrambi i genitori potranno assistere alle manifestazioni sportive/gare ed esibizioni scolastiche, indipendentemente dal giorno di spettanza all'uno o all'altra;

7) ognuno dei genitori, per il periodo di propria competenza, pagherà interamente le spese inerenti le vacanze che trascorrerà insieme alle figlie, salvo sempre il versamento del contributo per il mantenimento anche nei periodi in cui il
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