Trib. Imperia, sentenza 01/07/2024, n. 479
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Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
in persona dei
Dott. P L Presidente
Dott. A C Giudice
Dott. F F Giudice est. ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1097\2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Civili del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. D R Parte_1
Attore
Contro
, rapp.to e difeso dall'Avv. E P CP_1
Convenuto
Conclusioni
: previa istanza con cui si chiedeva di “autorizzare/disporre la Parte_1
chiamata in causa della signora , madre dell'esponente;autorizzare Persona_1
l'esponente ad estendere la domanda volta alla declaratoria di disconoscimento del vincolo familiare tra l'esponente ed il signor disporre consulenza tecnica d'ufficio, Parte_2
anche attraverso indagini ematologiche e genetiche per accertare l'effettivo rapporto di genitorialità intercorrente tra e e, conseguentemente, CP_1 Parte_1 l'inesistenza del rapporto di genitorialità tra e l'esponente”, Parte_2
riproponeva la conclusioni rassegnate in atto di citazione.
ribadiva le conclusioni formulate in comparsa di CP_1
costituzione e risposta.
Motivi della Decisione
ha agito in giudizio, esponendo in particolare che: Parte_1
(nato a Sanremo il 16 marzo 1937 e ad oggi residente in Controparte_1
San Bartolomeo al Mare) nel 1972 era sposato con la signora
[...]
CP_2
-nel medesimo periodo, all'insaputa della signora il instaurava CP_2 CP_1
una relazione con (nata a Castiglione Messer Raimondo Persona_1
il 18 giugno 1949 ed ora residente a San Giorgio Canavese;
-detta relazione perdurava da circa un biennio allorquando la Per_1
rimase incinta;
in un primo momento, appresa la notizia della prossima nascita del Per_2
proprio figlio, non sembrò volersi esimere dalle proprie responsabilità: si allontanò dalla casa coniugale con la signora e, insieme, presero in Per_1
locazione un immobile in quel di Genova;
-approssimandosi la data della nascita, tuttavia, il anche al fine di CP_1
sottrarsi alle di lui responsabilità penali derivanti (in allora) dall'abbandono della casa coniugale ove risiedeva la di lui moglie, decise di far ritorno da costei, interrompendo drasticamente ogni rapporto con la (anzi, Per_1
trasferendosi a lavorare in Sardegna);
a fronte ad un simile atteggiamento di totale indifferenza e Parte_3
ingiustificato rifiuto, era quindi costretta a farsi carico interamente del
piccolo , in un periodo storico in cui certamente non era facile per una Pt_1
ragazza trovarsi con un figlio da crescere senza il padre;
-nel 1973 la signora si sposava con (nato a Per_1 Parte_2
Saronno il 2 maggio 1937 e deceduto il 29 agosto 2010) ed insieme si trasferirono a San Giusto Canavese ove la madre dell'odierno esponente svolgeva lavoretti saltuari;
, tuttavia, non tardò a mostrare il suo lato “oscuro”: dedito Parte_2
all'(ab)uso di sostanze alcoliche, era molto violento sia nei confronti della signora che nei confronti dell'esponente;Per_1
-nel 1998, per il tramite di una cugina, l'attore rintracciava telefonicamente il
quest'ultimo, in un primo momento, si palesava assai contrariato dal CP_1
contatto ricevuto ma, dopo circa sei mesi, organizzava un incontro;
-da allora, i contatti telefonici si intensificarono ed il signor in alcune CP_1
occasioni, elargiva piccole somme di denaro;
-nel 2019, l'odierno esponente trascorreva 13 mesi in carcere per furto in abitazione;
-nel corso di quest'ultima detenzione, il signor faceva visita al proprio CP_1
figlio detenuto e per ottenere la relativa autorizzazione redigeva di proprio pugno l'istanza che si produceva (doc. n. 2 – dichiarazione a firma , CP_1
da cui si evince come il medesimo si dichiarava “padre non riconosciuto di Pt_1
.
[...]
Ciò premesso, l'attore domandava d'essere dichiarato figlio del convenuto nonché la condanna di costui al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale/morale conseguente al mancato riconoscimento ed alla connessa violazione dei doveri genitoriali da parte del signor danno CP_1
costituito dalla perdita di chances del mancato raggiungimento della posizione sociale confacente a quella del padre biologico e dal non aver
potuto ricevere cura, educazione e protezione da entrambi i genitori. Il risarcimento veniva quantificato in € 150.000,00.
si costituiva chiedendo in via principale il rigetto delle CP_1
avverse domande e in via subordinata si rimetteva a giustizia sulla domanda
d'accertamento della paternità naturale.
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La domanda va dichiarata inammissibile.
Osserva il Collegio che l'attore porta lo stesso cognome di Parte_2
ossia dell'uomo che sua madre sposò e non il cognome di lei.
Essendo però nato il 20/7/1972, ossia circa più d'un anno Parte_1
prima della celebrazione del matrimonio tra la propria madre e Pt_2
, deve escludersi che sia applicabile la presunzione di paternità
[...]
prevista dall'art. 232 c.p.c.
A seguito della richiesta di chiarimenti al riguardo, il ha prodotto il Pt_1
proprio atto di nascita nel quale si legge in calce “il soprascritto è stato legittimato per susseguente matrimonio contratto l'8-12-1973 dai Genitori e Parte_2
. Per_1
Da ciò si desume che l'attore acquisì lo stato di figlio legittimo di Pt_2
in virtù dell'abrogato art. 233 c.c., il quale alla detta epoca e nella
[...]
sua formulazione originaria, prevedeva che: “Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e' reputato legittimo se il marito non ne disconosce la paternita'. Il disconoscimento non puo' aver luogo nei casi seguenti: 1) quando il marito era consapevole della gravidanza prima del matrimonio;
2) quando risulta dall'atto di nascita che la dichiarazione fu fatta dal marito o da un suo procuratore speciale”
Ebbene, se così è, deve concludersi che la presente azione d'accertamento della paternità di figlio è esercitabile soltanto dopo l'esperimento d'una
previa azione di disconoscimento di paternità, essendo impossibile nel nostro ordinamento far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo cui risulta uno status contrastante.
L'art. 269 comma 1 c.c. stabilisce che “la paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso”; l'art. 253
c.c. prescrive a propria volta che “In nessun caso è ammesso un riconoscimentoin contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova”.
Potendo, dunque, la paternità e la maternità essere giudizialmente dichiarate soltanto "nei casi i cui il riconoscimento è ammesso”, ne consegue che anche
l'azione di reclamo dello stato di figlio “legittimo” ex art. 239 comma 4 c.c. non è esperibile qualora essa si ponga in contrasto con lo stato di figlio preesistente;ciò in ragione dell'esigenza d'impedire una sovrapposizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, stante il carattere unico ed indivisibile dello status.
Tale principio è stato ribadito e sviluppato espresso dalla giurisprudenza nella recente e articolata Cass. sez. un. 22/03/2023, n.8268, nella quale si legge tra l'altro che: "la condizione di "figlio legittimo" è ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di "figlio legittimo", con accertamento efficace erga omnes" (Cass. n. 27560/2021) e che la rimozione dell'impedimento, costituito ad un diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento (Cass. n. 15990/2013)….Nel nostro ordinamento non è infatti ammesso il c.d. "riconoscimento di rottura" che, in certi sistemi giuridici, estingue autonomamente, senza l'intervento del giudice, il titolo di figlio legittimo
o figlio naturale riconosciuto”…..Presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio (così come per il riconoscimento) e', dunque, la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso che tale stato è provato da un titolo, nell'attuale sistema,
è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento della paternità (art. 243 bis c.c. e ss., per quel che rileva in questa sede), sulla contestazione dello stato di figlio (art. 240 c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.).…”.
Utile soggiungere che la Suprema Corte ha chiarito che entrambe le azioni, quella di disconoscimento di paternità e di reclamo d'una diversa genitorialità, ben possono essere proposte congiuntamente e che per quanto concerne il caso di specie va da sé che se il test del dna dovesse rivelare in altissima percentuale una compatibilità genetica tra le parti in causa, l'esito di tale prova comporterebbe automaticamente l'accoglimento della previa instauranda azione di disconoscimento di paternità.
Di quanto sopra s'è reso conto anche l'attore, il quale ha chiesto d'essere autorizzato a proporre anche la suddetta azione nonché a chiamare in giudizio la propria madre.
Quanto alla seconda istanza, essa andrebbe comunque rigettata, atteso che la è priva di legittimazione passiva in relazione a tutte le domande Per_1
(semmai, ella potrebbe essere ascoltata come teste).
Riguardo la prima, non può non evidenziarsi la palese tardività della stessa, posto la domanda di disconoscimento di paternità avrebbe dovuto ab origine essere autonomamente e cumulativamente formulata in atto di citazione (neppure nella 1° memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., trattandosi d'una domanda radicalmente nuova, involgente un'ulteriore parte in causa ossia d'un curatore speciale, da nominare da parte del
Tribunale, del defunto ). Parte_2
In sintesi, le domande attoree vanno dichiarate improponibili/inammissibili
Considerato che, nel difendersi, il non sostanzialmente negato CP_1
d'essere il padre del , rimettendosi peraltro, seppur in via subordinata, Pt_1
all'esito delle indagini che il Tribunale avrebbe svolto, si ritiene equo compensare integralmente le spese di giudizio.
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