Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 02/01 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7044/2022 R.G. e vertente
TRA
ZZ MO nato a [...] il [...], C.F.:
[...], ZZ CO nato a [...] il
28/11/1975, C.F.: [...], in qualità di eredi di EO
TO nata a [...] il [...] e deceduta il 22/12/2022, elettivamente dom.to in Messina Via del Vespro n.57 presso lo studio dell' avv.
Assunta Lombardo che li rappresenta e difende, giusta procura conferita in atti.
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. Roberto Fantini di Roma, del
23.01.2023, n. Repertorio 37590, raccolta 7131, dall'avv. Maria Cammaroto, C.F.:
[...], fax 090 5724777, pec avv.maria.cammaroto@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, con il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso
l'Avvocatura dell'Istituto RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO
Che la sig.ra EO TO in data 13/12/2022 aveva proposto ricorso ordinario di merito ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., tendente ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 118/71 e 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo affetta sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa dalle patologie tutte specificate nel ricorso per ATP ex art.
445 bis c.p.c.
, depositato in data 25.10.2021 R.G. 4812/2021 dove premetteva di avere presentato in data 30/08/2021 domanda per ottenere il riconoscimento dell'Indennità d'Accompagnamento, per gli invalidi civili ai sensi delle leggi
118/71 e 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
di essere stata sottoposta
a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo.
Costituitosi in giudizio l'INPS eccepiva l'inammissibilità della domanda e comunque l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge;

Nel corso del giudizio al fine di accertare natura
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