Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 314

TRIB Roma
Sentenza
8 gennaio 2025
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Sentenza
8 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 314
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 314
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
In persona del Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 37230 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
RO ED rappresentato e difeso dall'Avv. VIRGILIO MARIA
FABBI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI, 60, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione;

OPPONENTI
E
SAPHIRA SPV S.R.L., in persona della sua procuratrice e legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA DE LIMA SOUZA, elettivamente domiciliata preso il suo studio in NAPOLI VIA RIVIERA DI CHIAIA, 267, in virtù di procura allegata in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento;

OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di prestito personale.
CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 26.9.2024.
1
In decisione all'udienza in data 26.09.2024, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta, SAPHIRA SPV S.r.l., ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale Civile di Roma decreto ingiuntivo n. 3625/2021 emesso il 17/02/2021
R.G. n. 4517/2021, con il quale si ingiungeva di pagare a OR IA la somma di € 32.260,33 per sorte, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio.
Detto importo è stato richiesto a titolo di pagamento del debito residuo relativo al contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un veicolo stipulato il 02/02/2005 da OR
IA con la Bipielle Ducato S.p.A. che divenuta Agos Ducato S.p.A., in data
24/12/2009, ha ceduto il credito alla Toscana Finanza s.p.a. che, a sua volta, in data
27/12/2011, è stata fusa per incorporazione con la Banca Ifis s.p.a. Quest'ultima il 3/07/2018 ha costituito la IFIS NPL s.p.a. conferendole il ramo d'azienda relativo alla gestione dei portafogli “in sofferenza” cedendo poi il credito alla Saphira SPV s.r.l., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte
Seconda n. 79 del 06/07/2019.
Saphira SPV s.r.l. sarebbe quindi creditrice di OR IA per la complessiva somma di € 32.260,33 di cui € 13.134,16 in linea capitale, oltre € 969,84 per interessi corrispettivi, ed € 18.156,33 per interessi di mora calcolati come da contratto.
La parte ingiunta ha proposto opposizione chiedendo, in via preliminare, di respingere l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, la revoca del medesimo decreto in accoglimento dell'eccezione assorbente di prescrizione ex artt. 2934 ss. cc. non avendo la medesima mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento dalla scadenza del contratto stabilita al 06/08/2007 e la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta l'8/04/2021. In via subordinata l'opponente ha chiesto la corretta determinazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di rimborso del contratto di finanziamento non essendo chiara la quantificazione degli interessi. Con vittoria delle spese di giudizio.
2
Costituitasi in giudizio, la società SAPHIRA SPV s.r.l. ha contestato le deduzioni avversarie e ha chiesto, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto
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