Trib. Marsala, sentenza 08/03/2024, n. 205
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Testo completo
n. 1497/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1497/2021 R.G. vertente tra
NT AS, nato ad [...], il [...], residente in [...]14D423P) elettivamente domiciliato in Gibellina, via Michele Amari
n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Calogera Falco del Foro di Marsala pec falcocalogera@pec.ordineavvocatimarsala.it , che lo rappresenta e difende
- attore -
contro
e-DISTRIBUZIONE S.p.A. - società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel
S.p.A. - con sede legale in Roma, Via Ombrone, n. 2, codice fiscale, P. I. e iscrizione R.I. di Roma
n. 05779711000, in persona dell'avv. Francesca Mariani, sua procuratrice rappresentata e difesa dagli Avvocati Girolamo D'Alleo pec: girolamodalleo@pecavvpa.it e Andrea D'Alleo pec : andreadalleo@pecavvpa.it , ed elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso il loro domicilio digitale e/o presso la persona e lo studio dei medesimi difensori in Palermo Via Raffaello Mondini
n.11 ed, alternativamente, presso la persona e lo studio dell'Avv. Salvatore Bilardello in Marsala, via Roma, n. 15
- convenuta – avente ad oggetto: servitù di elettrodotto/ indennità di asservimento e danni permanenti _
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Conclusioni delle parti: attore: come da note scritte per l'udienza del 14 giugno 2023 richiamate, trascritte e allegate al verbale d'udienza cartolare_ convenuta e-distribuzione S.p.A.: come da note scritte per l'udienza del 14 giugno 2023 richiamate, trascritte e allegate al verbale d'udienza cartolare_
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e di risposta;
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osserva
1) Con atto di citazione notificato in data 18.6.2021, l'attore NT OM premettendo di essere proprietario di un fondo agricolo insistente nel Comune di Castelvetrano, Foglio 145 particelle 24, 25, 73, 119, e 121 e che sul detto fondo era stata costituita una servitù di elettrodotto che, come disciplinata dall'art. 1056 c.c. in relazione al R.D. n. 1775/1933 impone ai proprietari del fondo servente di consentire, per ragioni di pubblica necessità, il passaggio di fili, condutture, pali ecc. atti alla erogazione dell'energia elettrica;
e che trattandosi di servitù coattiva, non aveva potuto esprimere alcuna volontà per cui, in ragione di tale compressione volitiva ed in virtù della diminuzione del valore dell'immobile gravato dalla servitù, la norma sopra citata in disposto combinato ex art. 123 del T.U. n. 1775/1933 con l'art. 44 del D.P.R. 327/2001 disciplina che, l'ente che impone la servitù deve corrispondere una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà;
quindi, che a causa dei pali, uno ubicato nella particella n. 121 ed uno al confine con la stessa e con la n. 119 e degli impianti che insistono sul fondo aveva patito e patisce un danno derivato dalla mancata coltivazione di una porzione del terreno ed inoltre, l'impatto ambientale ha provocato una diminuzione del valore del bene;
di avere avanzato una proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi del
D.L. 132/2014 e richiesta di pagamento di servitù ex art. 1056 cc in relazione al RD 1775/1933 e
DPR 327/2001 e che la stessa non ha avuto alcun esito così come la lettera di messa in mora.
Concludeva chiedendo che l'ente che impone la servitù deve corrispondere una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, e chiedendo dunque la condanna della società edistribuzione S.p.A. al risarcimento del danno calcolato in euro 8.000,00 in favore dell'attore NT OM.
2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva e-Distribuzione contestando quanto sostenuto da parte attrice e deducendo in particolare che l'indennità spettante o era stata già corrisposta o, se non ancora corrisposta, deve essere stata determinata all'atto della costituzione della servitù, ivi comprendendosi ogni forma di patimento e di danno.
E che in ogni caso, subordinatamente, che l'attore non indicava alcun criterio adottato per quantificazione della domanda risarcitoria, e che i criteri estimativi in materia di servitù coattiva – dettati dall'art 123 del T.U. sulle acque, ancorché non più vincolanti - non possono portare alla
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determinazione di un'indennità nella misura richiesta dall'attore. Infatti, trattandosi di un fondo agricolo, non avente diversa potenzialità, l'indennità va determinata esclusivamente con riguardo alla fascia di rispetto (id est, striscia di terreno direttamente asservita dell'elettrodotto nella