Trib. Prato, sentenza 05/12/2024, n. 910

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 05/12/2024, n. 910
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 910
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2991/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Compagna, all'esito dell'udienza del 4 dicembre
2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2991 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024, vertente tra:
ES DA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fratoni, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;

- PARTE ATTRICE- contro
MA SP S.R.L. (C.F./P.IVA 04634710265), e per essa BANCA FINANZIARIA
INTERNAZIONALE S.P.A. (C.F. 04040580963), per mezzo della mandataria HOIST ITALIA
S.R.L. (C.F. 12898671008), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;

- PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Prato: IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO perché sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva della MA SP S.R.L. non avendo la stessa dimostrato la propria legittimazione attiva
e la capacità ad agire in maniera completa difettando degli adempimenti previsti dall'articolo 58 T.U.B. e specificamente della annotazione della cessione sul proprio certifiucato camerale. IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO perché sia
dichiarato il difetto di legittimazione attiva della BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE e della HOIST ITALIA
SPA per violazione degli articoli 58, settimo comma, TUB, dell'articolo 106 T.U.B. dell'articolo 2, comma 6, Legge
130/1999
e per violazione di norme imperative rilevabili di ufficio e con richiesta di rimessione degli atti alla Procura della Repubblica competente per possibile abusivo esercizio attività finanziaria da parte del sub-servicer non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB nonché alla AN d'Italia incaricata della attività di Vigilanza. IN VIA PRELIMINARE
E NEL MERITO perché vista la genericità della procura rilasciata alla BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE
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SPA venga accertata la indeterminatezza dell'oggetto della stessa dichiarando il difetto di legittimazione e la incapacità
a stare in giudizio della stessa;
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO perché vista la genericità della procura rilasciata alla HOIST ITALIA S.R.L. venga accertata la indeterminatezza dell'oggetto della stessa dichiarando il difetto di
legittimazione e la incapacità a stare in giudizio della stessa;
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO dichiarare nullo
e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto a causa della mancata dimostrazione della debenza del saldo iniziale riportato nell'estratto di saldaconto ex articolo 50 TUB depositato da parte della MA S.R.L. indicato nella somma di €. 22.524,46.=. NEL MERITO previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto respingere la domanda perché infondata. NEL MERITO IN IPOTESI accertare la minore somma eventualmente dovuta da parte della ingiunta
previa compensazione tra le parti tra quanto richiesto col procedimento monitorio e quanto risultato indebito. In ogni caso con vittoria di spese e di competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande, produzioni e conclusioni fatte in sede di precisazione delle conclusioni da
MA SP S.R.L.”.
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: ● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del

D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di

MA SP S.r.l e per essa HOIST ITALIA S.r.l., dell'importo di Euro 22.524,46, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, DA ES ha mosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1103/2022 del 23 ottobre 2023, con il quale il Tribunale di Prato l'aveva condannata a versare in favore di MA SP, e per essa HOIST ITALIA S.R.L., quale mandataria della BANCA
INTERNAZIONALE S.P.A., la somma di euro 22.525,46, oltre interessi.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, MA SP aveva chiesto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione, premettendo che: COMPASS BANCA S.P.A. il 4 maggio 2021 aveva ceduto nell'ambito di una
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cessione di crediti individuati in blocco anche quello fatto valere con la domanda monitoria e l'operazione era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
la ricorrente aveva conferito a BANCA FINANZIARIA
INTERNAZIONALE SPA con unico socio, (già "SECURITISATION SERVICES S.p.A.") la facoltà di sub delegare l'attività di gestione, in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa;

a sua volta BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE SPA con unico socio, (già "SECURITISATION
SERVICES S.p.A.") aveva delegato HOIST ITALIA S.R.L. al compimento di tutti gli atti relativi alla migliore
gestione dei crediti;
il credito derivava dal contratto di finanziamento n. 20261900.
Con l'opposizione, l'odierna attrice ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa della controparte o, in ipotesi, la rideterminazione della somma dovuta, eccependo il difetto di legittimazione attiva di MA e il difetto di legittimazione processuale della controparte, stante la genericità della procura
rilasciata a BANCA FINANZIARIA e a HOIST ITALIA S.R.L.
A fondamento della domanda ha dunque allegato che: dalla pubblicazione della cessione in Gazzetta non si
evincevano elementi di prova della titolarità del credito in capo a MA;
le procure rilasciate a BANCA
FINANZIARIA e a HOIST ITALIA avevano oggetto generico, e dunque indeterminato;
le clausole del
contratto di finanziamento non erano sufficientemente precise, prevedendo, in caso di mancato pagamento, una spesa per interventi stragiudiziali da uno “spread” minimo del 12% fino ad un “massimo” del 20% su lla intera rata scaduta composta da capitale ed interessi, e in ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, una spesa per interventi di recupero stragiudiziale sino a un massimo del 5% del capitale residuo;
una spesa per interessi legali pari a quella sostenuta da COMPASS;
interessi moratori all'1% sul debito residuo;
il contratto risultava altresì indeterminato, non avendo indicato il regime di capitalizzazione da applicare al mutuo alla francese, da cui era derivato, altresì un indebito effetto anatocistico.
Si è costituita MA SP e per essa BANCA FINAZIARIA INTERNAZIONALE, rappresentata da HOIST
ITALIA S.R.L., chiedendo in via cautelare la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e in subordine la condanna della controparte al pagamento di euro 22.524,46, oltre interessi di mora al tasso contrattuale, o, in ulteriore subordine, la minor somma dovuta.
In merito alla propria legittimazione attiva, ha dedotto di aver prodotto il contratto di cessione, corredato dall'elenco dei crediti ceduti ed ha rivendicato la completezza delle procure;
ha poi osservato che le somme dovute risultavano dall'estratto conto ex art. 50 TUB allegato in sede monitoria;
ha aggiunto che le clausole contrattuali erano state specificamente sottoscritte dalla controparte. Ha poi rivendicato la sufficiente determinatezza delle condizioni di contratto.
All'udienza del 9 maggio 2023, il Giudice ha proposto alle parti ex art. 185-bis, c.p.c., di definire bonariamente la controversia, accordandosi sulla somma di euro 20.000,00, con compensazione delle spese di lite;
parte opposta ha insistito nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione. Con provvedimento del 22 giugno 2023, emesso a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice ha dunque concesso la provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., parte attrice ha sollevato
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