Trib. Ferrara, sentenza 12/06/2024, n. 86
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Testo completo
OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo in materia REPUBBLICA ITALIANA previdenziale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 16/04/2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa n. 286/2023 R.G. promossa
DA
• UN SI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. TINTORI CLAUDIO LADISLAO del Foro di Milano;
RICORRENTE
CONTRO
• CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI (C.F.
02115531002) rappresentato e difeso dall'Avv. GARZILLI MASSIMO del Foro di Napoli
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia previdenziale.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
§1. La Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (d'ora in avanti la “Cassa Geometri” o solo “la Cassa”) ha 1
richiesto nei confronti del proprio iscritto geometra RU SI mediante procedimento per ingiunzione il pagamento dei contributi soggettivo, integrativo
e di maternità per gli anni dal 2010 al 2020 oltre sanzioni e interessi come da
Regolamento della Cassa, per un importo complessivo di € 55.211,97. Ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa il geometra SI, rilevando che negli anni in questione – e di fatto dal 2006- egli non ha più svolto la professione di geometra professionista, essendo impiegato nel settore privato dal
2008 al 2012 alle dipendenze di Derbigum Italia e successivamente alle dipendenze di vari datori di lavoro del mondo della ristorazione, come da estratto contributivo INPS.
Ha dedotto in punto di diritto che l'obbligo di iscrizione alla Cassa quale Conseguenza automatica dell'iscrizione all'albo dei geometri – obbligo previsto dalla normativa statutaria della Cassa (art.5) il quale prevede che siano iscritti obbligatoriamente alla Cassa tutti i geometri, anche quelli che esercitano la libera professione senza carattere di continuità od esclusività - è contrario alla norma di legge ossia all'art.22 comma 1 della l. 773/82 in base al quale
“l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”.
Ha citato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 5375/2019
e 28109/2019) secondo la quale “In tema di casse previdenziali privatizzate, l'autonomia regolamentare loro riconosciuta dall'art. 2 del d.lgs. n. 509 del
1994, è limitata, dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, nel testo
"ratione temporis" vigente, agli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico;
ne consegue
l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del regolamento della Cassa dei geometri liberi professionisti, in vigore dal 1° gennaio 2003, nella parte in cui, derogando all'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede
l'obbligatorietà dell'iscrizione dei geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione” (Sez. L - , Sentenza n. 5375 del 22/02/2019, Rv. 652778 - 01).
Ha quindi chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo ed in via subordinata la rideterminazione dei contributi in base alla “situazione concreta” essendo quelli richiesti del tutto svincolati dal reddito (non prodotto per quegli anni a titolo di libera professionale perché non esercitata n.d.r.) previa sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo (concessa con decreto del 30 giugno 2023).
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§2. Si è costituita la Cassa dei Geometri evidenziando che il geometra SI, essendo iscritto all'albo dei geometri, era automaticamente iscritto alla Cassa ed aveva quindi l'obbligo di corrispondere i contributi di solidarietà sulla base di redditi minimi prestabiliti periodicamente dalla Cassa.
Ha evidenziato che l'orientamento della Suprema Corte citato dal ricorrente era stato superato da pronunce successive favorevoli alla Cassa. Ha evidenziato che la Cassa Geometri ha inviato regolarmente atti interruttivi della prescrizione.
§3. All'udienza del 16 aprile 2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa con sentenza a motivazione riservata. Le parti hanno