Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2819

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2819
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2819
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice –
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5764 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 09.09.2024 avente ad oggetto
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENNITTO ELENA, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti DE Controparte_1 C.F._2
GIRONIMO ANNALISA e DE MARTINIS MARIA EMILIA, giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.

Conclusioni: all'udienza del 09.09.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da
“note di trattazione scritta” in atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. Il PM ha concluso come da nota del 12.09.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
1
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 29.10.2020 - premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Foggia in data 02.07.2005, da cui si era separato Controparte_1 consensualmente in virtù del decreto di omologa del 09.04.2019 del Tribunale di Foggia e che dalla loro Per_ unione erano nate le figlie (il 21.02.2007) e (l' 01.12.2011) - chiedeva all'intestato Per_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affido condiviso Per_ delle figlie e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
di porre a carico del Per_1
l'obbligo di mantenimento delle figlie nella misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 cadauno), CP_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
di regolare l'esercizio del diritto di visita del padre.
Deduceva la ricorrente: che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati;
di essere titolare di un centro estetico, unica sua fonte di reddito;
di essere gravata dal pagamento di un mutuo ipotecario
(con rata pari a € 400,00 mensili) contratto per l'acquisto di un immobile dove viveva con le figlie minori;
che il resistente oltre a svolgere la professione di perito assicurativo, con stipendio mensile di circa € 1.200,00, lavorava come docente presso istituti scolastici nonché come allenatore e istruttore di fitness.
Si costituiva in giudizio il quale, non si opponeva alla pronuncia di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e alle altre domande, chiedendo, tuttavia, di porre a suo carico un assegno di mantenimento per le figlie minori pari a complessivi euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie.
Deduceva all'uopo: di aver cessato nel 2020 l'attività di consulente assicurativo;
di svolgere, attualmente, la professione di docente precario (supplente) preso due istituti scolastici con una retribuzione complessiva pari a circa 1.200.00 euro;
che sosteneva il pagamento di una rata mensile pari
a € 269,63 per il mutuo dell'ex casa coniugale, oltre ulteriori esborsi meglio descritti nella comparsa di costituzione.
Con ordinanza riservata del 03.05.2021 il Presidente, sentiti personalmente i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, dava i provvedimenti provvisori e urgenti, con cui autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla moglie l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza dell'01.11.2022 l'odierno Giudice relatore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle
2
conclusioni, ordinando alle parti il deposito delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti di conto corrente
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