Trib. Cosenza, sentenza 04/01/2025, n. 15
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 647/2021 R. G. promossa da
PENSIERI SRL, p.i. 07982861002, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Marco Facciolla, nel cui studio in Cosenza alla via E. De Nicola n. 42 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
TENUTA GIOIELLI DI KOMPACT SAS, c.f. 02519830786 in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Giulietta Catalano, nel cui studio in Rende(CS) alla Piazza della Libertà n.30 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: contratto estimatorio.
CONCLUSIONI rese in data 1 ottobre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/02/2021, la Pensieri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha evocato in giudizio la società UT IE di AC sas, onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la sussistenza tra le parti di un contratto estimatorio o di vendita in conto visione (o conto deposito), condannare la convenuta – alternativamente – alla restituzione dei beni di cui ai documenti di trasporto estremati in premessa, oppure al pagamento del valore della merce conferita in conto deposito, dettagliatamente indicata in parte motiva, per la complessiva somma di
€ 115.344,83 oltre iva (come per legge), ovvero per quell'altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, previa stima del valore della stessa a mezzo di apposito ctu. Con vittoria di spese e competenze distratte.”
A fondamento della domanda ha dedotto: di aver fornito alla UT IE di AC sas, continuativamente, nel corso di pluriennali rapporti commerciali, gioielli, prodotti orafi, preziosi in genere ed articoli da regalo in oro e pregiati, per la rivendita ai clienti finali;
che la UT IE di AC sas aveva omesso la restituzione di parte della merce invenduta, senza provvedere neppure al pagamento del relativo prezzo, e segnatamente dei preziosi individuati nel DDT n. 196/14 del 12/12/2014, nel DDT n. 65/15 del 13/05/2015 e relativa nota di consegna n.
5/15 del 5/10/15 e n. 12/15 del 2/12/15, nonché nella nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/2016 e 6/16 dell'08/04/2016 (docc. 1, 2 e 3);
che tale merce, al netto di quanto fatturato alla AC sas come prodotto venduto negli anni 2017
e 2018 per complessivi € 21.667,17 (doc.8), recava valore complessivo di € 115.344,83 oltre iva.
Ha quindi concluso coerentemente, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un contratto estimatorio o di vendita in conto visione (o conto deposito), la condanna della convenuta, alternativamente, alla riconsegna della merce o alla corresponsione del relativo controvalore.
Vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 17 giugno 2021 si è costituita la convenuta, la quale ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa avversaria, eccependo:
l'infondatezza della domanda per omessa individuazione e allegazione dei fatti posti a fondamento del credito;
l'inidoneità della documentazione dimessa in atti dalla controparte a provare l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di restituzione delle somme o della riconsegna della merce, atteso che né i documenti di trasporto e né le note di consegna individuavano singolarmente i preziosi oggetto delle asserite transazioni;
l'insussistenza di alcun inadempimento contrattuale, avendo assolto ogni obbligazione di pagamento nei confronti dell'attrice, alla quale aveva già versato, a far data dall'anno 2013 e fino al
2018, mediante bonifici e effetti cambiari, l'importo complessivo di € 123.816,00.
Ha quindi chiesto al Tribunale adito di “rigettare la pretesa avanzata da controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice adito ritenga fondata l'avversa pretesa, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dalla UT IE di AC s.a.s., in considerazione dei pagamenti effettuati dalla convenuta, nella misura che sarà determinata in corso di causa mediante espletanda CTU”.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta da parte attrice e ctu contabile, tesa ad accertare “se gli importi asseritamente corrisposti da parte convenuta all'attrice di € 123.816,00 dal 2013 al 2018 si riferiscano o meno al saldo di fatture di cui alle forniture di cui ai DDT n. 196/14 del 15.12.2014, DTT n. 65/15 del 13.05.15, nota di consegna n. 5/15/LG del
5/10/15, nota di consegna n. 12/15/LG del 2/12/15, nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/16 e 6/16/LG dell'8.4.16”.
Espletato l'incombente tecnico, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 1° ottobre
2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Nella fattispecie che occupa il credito per cui è causa, conformemente alle risultanze istruttorie, deve ritenersi correttamente inquadrato nella cornice legislativa del contratto estimatorio (per il quale spesso nella prassi commerciale si parla di "vendita in conto visione"), disciplinato dagli artt.
1556 e ss. c.c., e definito come il negozio con il quale "… una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito".
Si tratta di un tipo di rapporto diffuso nella consuetudine del commercio in quanto
l'acquirente/cessionario è gravato dall'obbligo di pagare il prezzo d'acquisto soltanto nell'ipotesi in cui, entro un dato periodo di tempo, riesca ad effettuare la vendita della merce ricevuta.
Proprio per queste caratteristiche, il contratto estimatorio trova larga applicazione nel comparto dei giornali, dei libri, degli articoli di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 647/2021 R. G. promossa da
PENSIERI SRL, p.i. 07982861002, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Marco Facciolla, nel cui studio in Cosenza alla via E. De Nicola n. 42 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
TENUTA GIOIELLI DI KOMPACT SAS, c.f. 02519830786 in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Giulietta Catalano, nel cui studio in Rende(CS) alla Piazza della Libertà n.30 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: contratto estimatorio.
CONCLUSIONI rese in data 1 ottobre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/02/2021, la Pensieri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha evocato in giudizio la società UT IE di AC sas, onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la sussistenza tra le parti di un contratto estimatorio o di vendita in conto visione (o conto deposito), condannare la convenuta – alternativamente – alla restituzione dei beni di cui ai documenti di trasporto estremati in premessa, oppure al pagamento del valore della merce conferita in conto deposito, dettagliatamente indicata in parte motiva, per la complessiva somma di
€ 115.344,83 oltre iva (come per legge), ovvero per quell'altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, previa stima del valore della stessa a mezzo di apposito ctu. Con vittoria di spese e competenze distratte.”
A fondamento della domanda ha dedotto: di aver fornito alla UT IE di AC sas, continuativamente, nel corso di pluriennali rapporti commerciali, gioielli, prodotti orafi, preziosi in genere ed articoli da regalo in oro e pregiati, per la rivendita ai clienti finali;
che la UT IE di AC sas aveva omesso la restituzione di parte della merce invenduta, senza provvedere neppure al pagamento del relativo prezzo, e segnatamente dei preziosi individuati nel DDT n. 196/14 del 12/12/2014, nel DDT n. 65/15 del 13/05/2015 e relativa nota di consegna n.
5/15 del 5/10/15 e n. 12/15 del 2/12/15, nonché nella nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/2016 e 6/16 dell'08/04/2016 (docc. 1, 2 e 3);
che tale merce, al netto di quanto fatturato alla AC sas come prodotto venduto negli anni 2017
e 2018 per complessivi € 21.667,17 (doc.8), recava valore complessivo di € 115.344,83 oltre iva.
Ha quindi concluso coerentemente, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un contratto estimatorio o di vendita in conto visione (o conto deposito), la condanna della convenuta, alternativamente, alla riconsegna della merce o alla corresponsione del relativo controvalore.
Vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 17 giugno 2021 si è costituita la convenuta, la quale ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa avversaria, eccependo:
l'infondatezza della domanda per omessa individuazione e allegazione dei fatti posti a fondamento del credito;
l'inidoneità della documentazione dimessa in atti dalla controparte a provare l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di restituzione delle somme o della riconsegna della merce, atteso che né i documenti di trasporto e né le note di consegna individuavano singolarmente i preziosi oggetto delle asserite transazioni;
l'insussistenza di alcun inadempimento contrattuale, avendo assolto ogni obbligazione di pagamento nei confronti dell'attrice, alla quale aveva già versato, a far data dall'anno 2013 e fino al
2018, mediante bonifici e effetti cambiari, l'importo complessivo di € 123.816,00.
Ha quindi chiesto al Tribunale adito di “rigettare la pretesa avanzata da controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice adito ritenga fondata l'avversa pretesa, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dalla UT IE di AC s.a.s., in considerazione dei pagamenti effettuati dalla convenuta, nella misura che sarà determinata in corso di causa mediante espletanda CTU”.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta da parte attrice e ctu contabile, tesa ad accertare “se gli importi asseritamente corrisposti da parte convenuta all'attrice di € 123.816,00 dal 2013 al 2018 si riferiscano o meno al saldo di fatture di cui alle forniture di cui ai DDT n. 196/14 del 15.12.2014, DTT n. 65/15 del 13.05.15, nota di consegna n. 5/15/LG del
5/10/15, nota di consegna n. 12/15/LG del 2/12/15, nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/16 e 6/16/LG dell'8.4.16”.
Espletato l'incombente tecnico, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 1° ottobre
2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Nella fattispecie che occupa il credito per cui è causa, conformemente alle risultanze istruttorie, deve ritenersi correttamente inquadrato nella cornice legislativa del contratto estimatorio (per il quale spesso nella prassi commerciale si parla di "vendita in conto visione"), disciplinato dagli artt.
1556 e ss. c.c., e definito come il negozio con il quale "… una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito".
Si tratta di un tipo di rapporto diffuso nella consuetudine del commercio in quanto
l'acquirente/cessionario è gravato dall'obbligo di pagare il prezzo d'acquisto soltanto nell'ipotesi in cui, entro un dato periodo di tempo, riesca ad effettuare la vendita della merce ricevuta.
Proprio per queste caratteristiche, il contratto estimatorio trova larga applicazione nel comparto dei giornali, dei libri, degli articoli di
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