Trib. Busto arsizio, sentenza 02/12/2024, n. 1432

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 02/12/2024, n. 1432
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 1432
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4955/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 29.10.2022 da
(C.F. ), con l'Avv. BARBARA BONO1, Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. , con l'Avv. PIETRO SAVIO CP_1 C.F._2
CALDARELLI e l'Avv. JESSICA LIGUORI (che in data 18.03.2024 hanno rinunciato al mandato conferitogli), con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 28.11.2024 e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
stante la pronuncia di sentenza parziale sullo status n. 402/2023 del 17-21.3.2023, a mezzo del presente atto, la difesa di parte ricorrente, insistendo per il relativo accoglimento, così precisa le proprie
CONCLUSIONI


1. La casa coniugale, sita in Sesto Calende, via Montello n. 17, condotta in locazione, rimane assegnata alla

Sig.ra con i mobili che l'arredano;
Pt_1


2. La figlia minore rimane affidata congiuntamente ai genitori e la sua collocazione fissata presso la Per_1

madre con la quale conserverà la propria residenza anagrafica;
Parte_1



3. Il padre terrà con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica Per_1

sera, quando la riaccompagnerà presso il domicilio materno, nonché un giorno infrasettimanale (il mercoledì) con pernottamento e comunque potrà vedere la figlia ogni volta che lo vorrà, previa comunicazione e accordo con la
Sig.ra tenuto conto dei desideri ed impegni della minore;
Pt_1



4. Sono sempre ammessi diversi accordi tra i coniugi, da assumere in genere nel termine di 3 o 4 giorni prima, anche tenuto conto delle volontà e desideri della figlia minore.



5. Per le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, in maniera alternata di anno in anno: il 24 e il 25 dicembre con l'uno e l'altro genitore, nonché il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e quello dal 1 gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ciascun genitore terrà la figlia ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
nelle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno, entro il 31 maggio, tenendo conto anche degli impegni scolastici e ludico-sportivi della minori e altresì dei suoi desideri.



6. Il sig. corrisponderà quale contributo per il mantenimento delle due figlie non economicamente CP_1

autonome, e , la somma mensile di euro 400,00 complessivi (200,00 euro ciascuna), entro il Per_2 Per_1
giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal SSN e dentistiche, nonché quelle sportive e ricreative per la prole;
il rimborso pro quota di dette spese avverrà da parte del alla sig.ra con bonifico bancario, previa CP_1 Pt_1

esibizione/consegna della documentazione attestante le spese sostenute, entro giorni 5 (cinque) dalla richiesta della moglie con consegna della relativa documentazione giustificativa;



7. Con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite per l'attività svolta dal sottoscritto difensore con decorrenza dal 1.01.2023, stante la rinuncia al P.S.S. per superamento dei limiti di reddito del nucleo familiare con effetto, appunto, dal 1.01.2023 e la contestuale richiesta di liquidazione dei compensi legali a carico dello

Stato con riguardo all'attività prestata sino al 31.12.2022, come da notula e documentazione allegata”.
Per il resistente:
Accertare e dichiarare: l'intervenuta separazione tra le odierne parti in causa alle seguenti condizioni:


1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nella reciproca collaborazione e rispetto.



2. Assegnare la casa coniugale con i rispettivi arredi alla sig.ra con termine per il rilascio del bene da Pt_1

parte del signor successivo al 31 maggio 2023. CP_1


3. Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione fissata presso la Per_1

madre con la quale conserverà la propria residenza anagrafica. Parte_1
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4. Stabilire i diritti di visita del padre come segue: il padre terrà con sé la figlia minore a fine settimana Per_1

alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, quando la riconsegnerà presso il domicilio materno, nonché un giorno infrasettimanale (il mercoledì) con pernottamento e comunque potrà vedere la figlia ogni volta che lo vorrà, previa comunicazione e accordo con la sig.ra tenuto conto dei desideri ed impegni della minore. Sono Pt_1
sempre ammessi diversi accordi tra i coniugi, da assumere in genere nel termine di 3 o 4 giorni prima, anche tenuto conto della volontà e desideri della minore;
Per le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, in maniera alternata di anno in anno: il 24 e il 25 dicembre con l'uno e l'altro genitore, nonché il periodo dal 26 dicembre al

31 dicembre e quello dal 1 al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ciascun genitore terra la figlia il giorno di

Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, nelle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno, entro il 31 maggio, tenendo conto anche degli impegni scolastici e ludico sportivi della minore e altresì dei suoi desideri.


5. Porre a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il versamento della somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione Istat.



6. Ripartire le spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.



7. Ripartire i debiti contratti nell'interesse della famiglia – canoni di locazione arretrati e finanziamento – nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge.



8. La relativa autovettura acquistata con il finanziamento verrà assegnata al sig. CP_1

Onorari ed anticipazioni di causa interamente rifusi.
Con ogni e più ampia riserva di articolare e dedurre mezzi istruttori nel corso del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 402/2023 pubblicata in data 21.03.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, genitori di (24.03.2001), (8.09.2004) e Per_2 Per_3 Per_1
(20.01.2010).
La casa familiare (di proprietà dell'Azienda Controparte_2
), sita nel Comune di Sesto Calende, è condotta in locazione in forza del contratto che
[...]
prevede il pagamento del canone dell'importo mensile di € 250,00 circa, in relazione al quale è maturata un'importante morosità per cui pende procedura di rilascio del bene.
A mezzo dell'ordinanza presidenziale assunta in data 26.01.2023 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, è stato posto a carico del padre, genitore non collocatario, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei tre figli, entro i primi cinque giorni del mese, l'importo di € 150,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c., di contribuire alle spese straordinarie in
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ragione del 50 % come da Protocollo vigente presso la Corte di Appello di Milano, di versare altresì alla moglie, come contributo al suo mantenimento, entro i primi cinque giorni del mese,
l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att.
c.p.c. e di rilasciare “entro un mese” la casa familiare assegnata alla controparte, genitore collocatario della prole.
Alla prima udienza celebrata in data 15.03.2023 dinanzi al giudice istruttore il resistente ha dichiarato di avere rilasciato la casa familiare i primi giorni del mese di marzo e di essersi trasferito nell'immobile sito in Ternate, Via Roma 85, condotto in locazione dietro il versamento del canone mensile dell'importo di € 200,00.
A mezzo dell'ordinanza assunta in
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