Trib. Trani, sentenza 27/06/2024, n. 1089
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Rana presidente
dott.ssa Laura Cantore giudice dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5579/2020 r.g., avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità,
TRA
anche quale esercente la responsabilità genitoriale su Parte_1 [...]
, nato il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Nardiello;
Per_1
- ATTRICE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Barile;
Controparte_1
- CONVENUT0 –
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE -
conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2024
1 Svolgimento del processo
anche quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
, nato il [...], conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Persona_1
assumendo che vi era stata una relazione con il resistente, Controparte_1 culminata in una convivenza e nel desiderio della coppia di avere un figlio. Non avendo concepito il figlio in modo naturale, la coppia si era rivolta ad un Centro di Procreazione
Assistita, sottoponendosi ad una serie di analisi finalizzate alla FIVET. Il 6.7.2019
l'attrice si sottoponeva al trasferimento di tre embrioni fecondati, il 17.7.2019 a seguito di apposite analisi la coppia accoglieva con gioia la notizia della gravidanza, durante la quale la era seguita da uno specialista ginecologo amico di famiglia del Per_1
. CP_1
La relazione si interrompeva in modo burrascoso mentre la era ancora in attesa Per_1 del bambino, che nasceva a Rho il 26.3.2020 ed era riconosciuto dalla sola madre.
Ricevuto dal un rifiuto al riconoscimento del figlio, la concludeva CP_1 Per_1 chiedendo di accertare e dichiarare che il convenuto è padre del piccolo , Per_1 disporsi l'assunzione da parte del minore del cognome paterno e porsi a carico del padre il mantenimento del minore.
L'atto introduttivo era notificato dall'attrice al convenuto e alla Procura in sede per garantirne l'intervento ai sensi dell'art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c..
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto delle avverse domande, allegando di aver frequentato la come amico e di aver avuto saltuari momenti di Per_1 intimità nell'ambito, comunque, di una frequentazione con un gruppo di amici. Nei primi mesi dell'anno 2019 esternava al il suo desiderio di Parte_1 CP_1 diventare mamma e chiedeva a questo la disponibilità a donargli i propri gameti al fine di accedere alla fecondazione assistita. Assumeva che la attrice avesse voluto relegare nell'ambito della sola donazione dei gameti il ruolo del Cavaliere, dal quale la stessa dichiarava più volte di non pretendere alcunché, volendo coronare unicamente il suo desiderio di maternità, cosicché garantiva allo stesso di poter provvedere unitamente alla propria famiglia di origine a tutte le necessità conseguenti all'eventuale nascita.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di valutare l'interesse del minore rispetto alla domanda proposta dalla adducendo che le domande ex adverso proposte non avrebbero Per_1 potuto trovare accoglimento per via del disposto di cui all'art. 9, comma 3, della L.
2
40/2004 che in tema di fecondazione assistita prevede che: “in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4 comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi”.
Ove, invece, fosse stata accolta la domanda, chiedeva di prevedere un mantenimento a proprio carico in misura inferiore a quella domandata, tenendo conto dell'onere di mantenimento di una figlia nata in [...] un precedente matrimonio e del proprio reddito mensile. In ulteriore subordine, salvo gravame, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, domandava di assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni volti a disciplinare l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, sentiti i competenti servizi sociali, stabilendo a titolo di concorso nel mantenimento del piccolo un contributo mensile a proprio carico non Per_1 superiore ad € 200,00 mensili.
Chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
40/2004, ed eventualmente di ogni altra disposizione ad esso collegata, rispetto
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