Trib. Roma, sentenza 08/11/2024, n. 11263

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/11/2024, n. 11263
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11263
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. C R, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 22195/2023 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. C D Parte_1
C e dall'avv. Simone De C per mandato allegato al ricorso,
- ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. V D P per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 luglio 2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 15 aprile 2021 al 19 luglio 2022 presso l'azienda di trasporto merci dalla medesima gestita in Roma, via della Magliana n. 1066;

- di essere stato inquadrato nel 6° livello del CCNL Trasporto Merci, come facchino;

- di avere svolto mansioni di magazziniere addetto al carico e scarico della merce e alla sua sistemazione nel magazzino aziendale.
- di avere quindi lavorato, secondo gli ordini ricevuti, dalle ore 19:00 alle ore 6:00 per sei giorni alla settimana, con riposo al giovedì;

- di non avere goduto di ferie;

- di non avere percepito: “a) la retribuzione del mese di luglio 2022 (art. 22 Titolo V CCNL in atti;
art. 36 Cost.);
b) la tredicesima e la quattordicesima mensilità (art. 25 e 26 titolo V C.C.N.L. in atti);
c) la retribuzione delle ferie non godute e l'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti anche per le festività soppresse (art. 29, 30, 32 e 33 titolo VI CCNL cit.);
d) il compenso del lavoro straordinario eseguito (art. 13 e 19 titolo IV CCNL cit.);
e) il trattamento di fine rapporto (art. 65 titolo X CCNL cit.;
art 1 legge n. 297/82)
”.
- di avere maturato un credito per tali titoli di importo complessivo pari a € 19.459,47, come da conteggio allegato al ricorso come parte integrante dello stesso, al cui pagamento ha domandato la condanna del datore di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto;
in via preliminare, la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, essendo il lavoratore incorso nella decadenza semestrale per la rivendicazione delle pretese economiche azionate ai sensi della clausola 2.1 del regolamento della cooperativa, accettato espressamente dal lavoratore con la stipula del contratto di lavoro come socio lavoratore, nonché dall'art. 14 del contratto collettivo aziendale, stipulato ai sensi dell'art. 11 e 11 bis del CCNL applicato al rapporto, parimenti accettato nel contratto di lavoro. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con prova orale. Assegnato termine per il deposito di note scritte e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, il ricorso non è fondato e va rigettato. Occorre premettere che, alla stregua della lettura dei conteggi analitici predisposti dal lavoratore e prodotti sub doc. n. 6 in allegato al ricorso, si evince che le pretese economiche azionate – sulla base del rapporto di lavoro subordinato pacifico tra le parti – si fondino su varie causali. Per alcuni emolumenti, specificamente indennità per ferie, permessi, lavoro straordinario e lavoro in giornate festive e domenicali, il lavoratore ha
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dedotto di avere svolto la relativa attività lavorativa – in orario eccedente quello ordinario, in occasione di festività e senza fruire di ferie e permessi – senza ricevere per intero i compensi dovuti. Per altro verso, poi, sono state postulate differenze sul trattamento effettivamente percepito a partire dal mese di aprile 2022, specificamente con riguardo alla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, sulla somma dovuta a titolo di 13^ mensilità e di t.f.r. Posto che in ricorso nulla è stato chiarito su queste spettanze, dall'esame dei conteggi si evince che non sia stato richiesto il pagamento dell'intero importo dovuto per t.f.r. e 13^ mensilità, ma soltanto le differenze per il – preteso – diritto al passaggio da aprile 2022 al livello 6, rispetto a quello di inquadramento iniziale 6J. È stato, poi, richiesto il pagamento della mensilità di luglio 2022 e della 14^ mensilità. Posto che nell'atto introduttivo non è stata allegata alcuna circostanza di fatto, né richiamata alcuna fonte normativa, da cui evincere un diritto di passaggio a un livello di inquadramento diverso da quello iniziale, questi capi di domanda non possono in alcun caso essere accolti. Non può operare, al riguardo, il principio di non contestazione, il quale riguarda soltanto circostanze di fatto compiutamente ed espressamente allegate.
Inoltre, la parte datoriale ha prodotto le distinte dei bonifici effettuati in favore dei vari lavoratori dipendenti, da cui si evince, in particolare, anche il pagamento della mensilità di luglio, inclusa nella busta paga di luglio 2022, di importo pari a € 1.666,54, comprensiva anche del t.f.r. maturato (cfr. doc. 4 e 6 della memoria di costituzione, riguardanti, rispettivamente, le buste paga e i bonifici di pagamento). La circostanza relativa al pagamento, supportata dalla produzione della copia del bonifico effettuato, non è stata oggetto di contestazione all'udienza di comparizione e può, pertanto, dirsi definitivamente acquisita al giudizio.
2.1 Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, pienamente condiviso dal decidente, nell'ambito del processo del lavoro, di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto e alle esigenze istruttorie (Cass., Sez .Un. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004).
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La giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha sempre maggiormente messo in risalto il ruolo che riveste nel processo civile l'onere di contestazione sui fatti costitutivi delle reciproche pretese, il quale non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale, come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, dal sistema di preclusioni, che comporta per
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