Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 21
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Testo completo
N. R.G. 374/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 374/2024
tra
AQ ER
RICORRENTE/I
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
RESISTENTE/I
Oggi 27/12/2024 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per AQ ER gli Avv.ti LO BUE IRENE, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER,
GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI hanno depositato note di trattazione scritta.
Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato note di trattazione scritta.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 374/2024 promossa da:
AQ ER (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in BORGO
RONCHINI, 9 43121 PARMA ITALIA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LO BUE IRENE,
ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI;
RICORRENTE/I contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), domiciliato in VIA ELIA
RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
FIGLIOMENI MARIA ER;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/03/2024, AQ ER, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi
e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/23 e 2023/24, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.”.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, la ricorrente ha svolto, nel corso degli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024 le supplenze indicate in ricorso.
E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, la ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 374/2024
tra
AQ ER
RICORRENTE/I
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
RESISTENTE/I
Oggi 27/12/2024 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per AQ ER gli Avv.ti LO BUE IRENE, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER,
GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI hanno depositato note di trattazione scritta.
Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato note di trattazione scritta.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 374/2024 promossa da:
AQ ER (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in BORGO
RONCHINI, 9 43121 PARMA ITALIA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LO BUE IRENE,
ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI;
RICORRENTE/I contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), domiciliato in VIA ELIA
RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
FIGLIOMENI MARIA ER;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/03/2024, AQ ER, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi
e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/23 e 2023/24, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.”.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, la ricorrente ha svolto, nel corso degli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024 le supplenze indicate in ricorso.
E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, la ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
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