Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6142
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Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 1026/24 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Natalie Ghirardi in forza di procura speciale in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita - avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento prot. 298/23 della Questura di
Torino con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett c) d.lgs. 286/98 in quanto convivente con il fratello, cittadino italiano.
L'Avvocatura dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato evidenziando la pericolosità sociale del ricorrente
Nel ricorso il ricorrente allegava il vincolo familiare e la comunanza di affetti che dovevano prevalere sulle condotte delittuose del ricorrente trattandosi di fattispecie riconducibili alle violazione del comma 5 dell'art,. 73 dpr 309/90. pagina 1 di 3
All'udienza di comparizione in data 7.11.2024 il ricorrente insisteva come da ricorso.
Così riassunti i termini della controversia, la domanda del
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 1026/24 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Natalie Ghirardi in forza di procura speciale in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita - avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento prot. 298/23 della Questura di
Torino con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett c) d.lgs. 286/98 in quanto convivente con il fratello, cittadino italiano.
L'Avvocatura dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato evidenziando la pericolosità sociale del ricorrente
Nel ricorso il ricorrente allegava il vincolo familiare e la comunanza di affetti che dovevano prevalere sulle condotte delittuose del ricorrente trattandosi di fattispecie riconducibili alle violazione del comma 5 dell'art,. 73 dpr 309/90. pagina 1 di 3
All'udienza di comparizione in data 7.11.2024 il ricorrente insisteva come da ricorso.
Così riassunti i termini della controversia, la domanda del
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