Trib. Genova, sentenza 20/12/2024, n. 3333
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Testo completo
Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 2085/2024 R. G.
proposto da:
OD DU JO, (C.F. [...]) con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. DROMI EDUARDO DANIEL, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO difeso dall'Avvocatura dello Stato parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 19.12.2024 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 1 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 2085/2024 R. G.
promosso da:
OR OD DU, nato in [...] in data [...], C.F. [...],
GU PE OD AH, nato in [...] in data [...], C.F.
[...],
AN IE OD AH, nato in [...] in data [...], C.F. [...],
BL IA OD AH, nato in [...] in data [...], C.F.
[...], in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà della minore
RA OD VA, nata in [...] in data [...], C.F. [...];
AL
VA EY, nata ni Peru in data 22.3.1987, C.F. [...], solo in qualità di genitore esercente la patria potestà della minore RA OD VA;
AN CO IY OD, nato in [...] in data [...], C.F. [...]
RL DA EZ OD, nato in [...] in data [...], C.F.
[...],
MA EN OD, nato in [...] in data [...], C.F. [...],
IA AN OD AH, nata in [...] in data [...],C.F. [...],
RE EZ OD, nato in [...] in data [...],C.F. [...],
TUTTI rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma
(00197), Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.: [...]- p.e.c.: eduardodanieldromi@ordineavvocatiroma.org – fax: 06-5941245) presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, si domiciliano;
parte ricorrente
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 2 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di NC
GE IC OD, nato a [...];
in data 16.2.1843 ed emigrato in Perù dalla Liguria.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, anche predisponendo un apposito albero genealogico, a cui sul punto integralmente si rinvia
Nello specifico deducevano che:
Il Sig. NC GE IC OD, cittadino italiano, nasceva a Genova (GE);
in data
16.2.1843, come dall'atto di nascita che si allega (All.1).
In data 11.6.1869 a Lima (Peru) il Sig. NC GE IC OD contraeva matrimonio con la Sig.ra RC LI NT, come dall'atto di matrimonio che si allega
(All.2).
Il Sig. NC GE IC OD non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella peruviana. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso la Soprintendenza
Nazionale dell'Immigrazione, nel quale sono iscritti tutti i cittadini peruviani, come da certificato del 24.8.2022 (All.3).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 3 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Dal matrimonio del Sig. NC GE IC OD con la Sig.ra RC LI
NT nasceva a Lima (Peru), in data 16.3.1875, QU OD NT, come dall'atto di nascita che si allega (All.4).
In data 24.12.1900 a Lima (Peru) il Sig. QU OD NT contraeva matrimonio con la Sig.ra GI IRVINE, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.5) e da questo matrimonio nasceva a Lima (Peru), in data 7.2.1921, OR OD, come dall'atto di nascita che si allega (All.6).
In data 28.10.1944 a Lima (Peru) il Sig. OR OD contraeva matrimonio con la Sig.ra
SA DU COLCHON, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.7) e da questo matrimonio nascevano a Lima (Peru), i Sig.ri: OR OD DU, in data 10.3.1945, odierno ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.8), RA GU OD DU, in data 11.8.1946, come dall'atto di nascita che si allega (All.9) e IA OS OD DU, in data 16.10.1963, come dall'atto di nascita che si allega (All.10).
In data 17.11.1984 a Lima (Peru) il Sig. OR OD DU contraeva matrimonio con la Sig.ra IR ER AH MARTINEZ, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.11) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: BL IA OD
AH, in data 11.9.1986, come dall'atto di nascita che si allega (All.12), AN IE OD AH, in data 29.4.1989, come dall'atto di nascita che si allega (All.13), GU PE OD AH, in data 8.10.1993, come dall'atto di nascita che si allega (All.14) e IA AN OD AH, in data 13.10.1997, come dall'atto di nascita che si allega (All.15).
Dall'unione del Sig. BL IA OD AH con la Sig.ra AL
VA EY, nasceva a Lima (Peru), in data 27.11.2016, RA OD VA, odierna ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.16).
In data 22.7.1972 a Lima (Peru) il Sig. RA GU OD DU contraeva matrimonio con la Sig.ra IA NI EY CABIESES, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.17) e da questo matrimonio nasceva a Lima (Peru), in data 19.1.1973, CL
OD EY, odierna ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.18).
Dall'unione della Sig.ra CL OD EY con il Sig. AN CO IY
GU nasceva a Miraflores (Peru), in data 30.7.1993, AN CO IY OD, odierno ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.19).
In data 16.3.1987 a Lima (Peru) la Sig.ra IA OS OD DU contraeva matrimonio con il Sig. RL DA EN ROQUEBERT, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.20) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: RL DA EN
VEIGA OD, in data 17.6.1988, come dall'atto di nascita che si allega (All.21), MA EN OD, in data 17.9.1994, come dall'atto di nascita che si allega (All.22) e RE EN VEIGA OD, in data 2.3.2002, come dall'atto di nascita che si allega (All.23)
***
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di
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esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto Ministero dell'Interno) è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente
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SEZIONE XI CIVILE
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EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 2085/2024 R. G.
proposto da:
OD DU JO, (C.F. [...]) con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. DROMI EDUARDO DANIEL, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO difeso dall'Avvocatura dello Stato parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 19.12.2024 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 2085/2024 R. G.
promosso da:
OR OD DU, nato in [...] in data [...], C.F. [...],
GU PE OD AH, nato in [...] in data [...], C.F.
[...],
AN IE OD AH, nato in [...] in data [...], C.F. [...],
BL IA OD AH, nato in [...] in data [...], C.F.
[...], in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà della minore
RA OD VA, nata in [...] in data [...], C.F. [...];
AL
VA EY, nata ni Peru in data 22.3.1987, C.F. [...], solo in qualità di genitore esercente la patria potestà della minore RA OD VA;
AN CO IY OD, nato in [...] in data [...], C.F. [...]
RL DA EZ OD, nato in [...] in data [...], C.F.
[...],
MA EN OD, nato in [...] in data [...], C.F. [...],
IA AN OD AH, nata in [...] in data [...],C.F. [...],
RE EZ OD, nato in [...] in data [...],C.F. [...],
TUTTI rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma
(00197), Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.: [...]- p.e.c.: eduardodanieldromi@ordineavvocatiroma.org – fax: 06-5941245) presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, si domiciliano;
parte ricorrente
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 2 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di NC
GE IC OD, nato a [...];
in data 16.2.1843 ed emigrato in Perù dalla Liguria.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, anche predisponendo un apposito albero genealogico, a cui sul punto integralmente si rinvia
Nello specifico deducevano che:
Il Sig. NC GE IC OD, cittadino italiano, nasceva a Genova (GE);
in data
16.2.1843, come dall'atto di nascita che si allega (All.1).
In data 11.6.1869 a Lima (Peru) il Sig. NC GE IC OD contraeva matrimonio con la Sig.ra RC LI NT, come dall'atto di matrimonio che si allega
(All.2).
Il Sig. NC GE IC OD non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella peruviana. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso la Soprintendenza
Nazionale dell'Immigrazione, nel quale sono iscritti tutti i cittadini peruviani, come da certificato del 24.8.2022 (All.3).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 3 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Dal matrimonio del Sig. NC GE IC OD con la Sig.ra RC LI
NT nasceva a Lima (Peru), in data 16.3.1875, QU OD NT, come dall'atto di nascita che si allega (All.4).
In data 24.12.1900 a Lima (Peru) il Sig. QU OD NT contraeva matrimonio con la Sig.ra GI IRVINE, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.5) e da questo matrimonio nasceva a Lima (Peru), in data 7.2.1921, OR OD, come dall'atto di nascita che si allega (All.6).
In data 28.10.1944 a Lima (Peru) il Sig. OR OD contraeva matrimonio con la Sig.ra
SA DU COLCHON, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.7) e da questo matrimonio nascevano a Lima (Peru), i Sig.ri: OR OD DU, in data 10.3.1945, odierno ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.8), RA GU OD DU, in data 11.8.1946, come dall'atto di nascita che si allega (All.9) e IA OS OD DU, in data 16.10.1963, come dall'atto di nascita che si allega (All.10).
In data 17.11.1984 a Lima (Peru) il Sig. OR OD DU contraeva matrimonio con la Sig.ra IR ER AH MARTINEZ, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.11) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: BL IA OD
AH, in data 11.9.1986, come dall'atto di nascita che si allega (All.12), AN IE OD AH, in data 29.4.1989, come dall'atto di nascita che si allega (All.13), GU PE OD AH, in data 8.10.1993, come dall'atto di nascita che si allega (All.14) e IA AN OD AH, in data 13.10.1997, come dall'atto di nascita che si allega (All.15).
Dall'unione del Sig. BL IA OD AH con la Sig.ra AL
VA EY, nasceva a Lima (Peru), in data 27.11.2016, RA OD VA, odierna ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.16).
In data 22.7.1972 a Lima (Peru) il Sig. RA GU OD DU contraeva matrimonio con la Sig.ra IA NI EY CABIESES, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.17) e da questo matrimonio nasceva a Lima (Peru), in data 19.1.1973, CL
OD EY, odierna ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.18).
Dall'unione della Sig.ra CL OD EY con il Sig. AN CO IY
GU nasceva a Miraflores (Peru), in data 30.7.1993, AN CO IY OD, odierno ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.19).
In data 16.3.1987 a Lima (Peru) la Sig.ra IA OS OD DU contraeva matrimonio con il Sig. RL DA EN ROQUEBERT, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.20) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: RL DA EN
VEIGA OD, in data 17.6.1988, come dall'atto di nascita che si allega (All.21), MA EN OD, in data 17.9.1994, come dall'atto di nascita che si allega (All.22) e RE EN VEIGA OD, in data 2.3.2002, come dall'atto di nascita che si allega (All.23)
***
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 4 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto Ministero dell'Interno) è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente
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