Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 9
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione della causa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2434/2024 promossa da
IC Nunzio, nato a [...] il [...], c.f.: [...], rappresentato e difeso , per procura in atti, dall'Avvocato CRISTINA MARLETTA;
-ricorrente- contro
l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti in atti , dall'Avvocato LIVIA GAEZZA;
-resistente-
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE ARTIMAGNELLA;
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e relative cartelle di pagamento.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 15 ottobre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato il 05.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90008854 88/000, emessa dall'
Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata a mezzo del servizio postale in data
14.02.2024, con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €
22.509,30 per il presunto mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 293 2001 0132469984 di € 1.374,42 presuntivamente notificata il 06.09.2001 ed emessa per il presunto mancato pagamento dei contributi da DM 10 per l'anno 1995;
2. cartella di pagamento n. 293 2000 0063886549 di € 4.822,34 presuntivamente notificata il
27.03.2001 ed emessa per il presunto mancato pagamento dei contributi da DM 10 per l'anno
1997;
3. cartella di pagamento n. 293 2001 0136456856 di € 5.450,92 presuntivamente notificata il 05.10.2001 ed emessa per il presunto mancato pagamento dei contributi da DM 10 per l'anno 1995 e 1996;
4. cartella di pagamento n. 293 2003 1005712757 di € 6.931,67 presuntivamente notificata il 29.04.2004 ed emessa per il presunto mancato pagamento dei contributi da DM 10 per l'anno 1997;
5. cartella di pagamento n. 293 2004 0001224386 di €
5.450,92 presuntivamente notificata il 18.02.2004 ed emessa per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS a percentuale per l'anno 2002.
Il ricorrente in primo luogo eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancanza di un valido titolo esecutivo quale presupposto indefettibile per la sua emissione, infatti la cartella di pagamento contestualmente impugnata non era mai stata notificata all'odierno ricorrente, il quale ne era venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata con il presente giudizio.
Il ricorrente rilevava l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti contributivi contestati ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 lett. b) della legge 335/1995 sia precedente che successiva all'eventuale corretta notifica delle cartelle di pagamento.
Il ricorrente, ancora, eccepiva , la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per carenza di motivazione e per mancata allegazione dell'atto presupposto ad essa, quale di certo doveva intendersi la cartella di pagamento giacchè ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del
1990, in combinato disposto con l'art. 7 dello Statuto dei contribuenti, tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere adeguatamente motivati al fine di poter dare compiutamente al contribuente la possibilità di esperire legittime difese ed eccezioni. Il
Signor EL, inoltre, eccepiva l'avvenuta decadenza dell'Ente impositore dal diritto di
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notificare l'intimazione di pagamento impugnata per decorso dei termini perentori fissati dall'art. 1 del D.L 17.06.2005 n. 106 convertito nella legge n. 156 del 2005, da ritenersi applicabile anche al passato, in base a cui la cartella di pagamento deve essere notificata entro termini perentori per dare al contribuente la compiuta possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 24, comma 2, Cost.
Infine il ricorrente deduceva la nullita' dell'atto per violazione della Legge 27.07.2000 n. 212
“statuto dei diritti del contribuente”, giacché l'intimazione di pagamento impugnata era stato emessa in violazione delle norme di cui citata Legge, richiamando in particolare i seguenti articoli: art. 1, il quale prescrive che le disposizioni in essacontenute in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario”;
art. 6, il quale al comma 5 prescrive che “prima di procedere all'iscrizione a ruolo
l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari.
Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”, evidenziando come nessuna comunicazione in tal senso gli fosse pervenuta.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata per i motivi tutti su esposti. - Conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di valido titolo esecutivo. - Nel merito, accertare la prescrizione dei crediti ingiunti, nonché la prescrizione successiva della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. - Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost. -
Accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dell'Amministrazione dal diritto di notificare
l'intimazione di pagamento per le ragioni sopra esposte. Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione della legge 27.02.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”. - Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario >>.
In data 26.04.2024, si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale in primo luogo, in via preliminare, faceva rilevare l'inammissibilità del ricorso per tardività nella parte in cui il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento (AVI) n. 29320239000885488 000, notificata in data 05.02.2024, per eccepire vizi relativi a parte degli atti prodromici, precisamente n. 5 cartelle di pagamento, già portate a sua legale conoscenza, come di seguitò
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di rileverà e dallo stesso non opposti nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, pertanto il ricorrente non avrebbe potuto impugnare dette cartelle con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, in quanto tali atti erano autonomamente impugnabili, essendogli stati debitamente notificati.
Inoltre sempre in punto di tardività dell'opposizone l'Ente della Riscossione osservava che “ qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio
2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento/avviso di addebito e della notificazione”
Inoltre era del tutto infondata la doglianza del ricorrente in merito alla mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, in quanto ES Agente della
Riscossione aveva debitamente provveduto alla notifica di tali atti nel rispetto della normativa vigente in materia ratione temporis, la quale peraltro consentiva anche la possibilità di invio della cartella direttamente con raccomandata a/r, oltre che per il tramite di messo notificatore e precisamente la cartella n. 29320010132469984 era stata notificata il
06.09.2001, mediante invio di raccomandata a/r recapitata a soggetto qualificatosi addetto alla casa;
la cartella n. 29320000063886549 era stata notificata il 27.03.2001, mediante consegna, da parte del messo notificatore, a soggetto qualificatosi madre del destinatario (all.
;
la cartella n. 29320010136456856 era stata notificata il 05.10.2001, mediante consegna del plico da parte del messo notificatore al destinatario personalmente ;
la cartella n.
29320031005712757 era stata notificata il 29.04.2004, mediante consegna, da parte del messo notificatore, a soggetto qualificatosi madre del destinatario;
la cartella n.
29320040001224386 è stata notificata il 18.02.2004, mediante consegna, da parte del messo notificatore, a soggetto qualificatosi madre del destinatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, poneva in evidenza come l'intimazione di pagamento fosse esente da vizi di qualunque natura, in quanto la stessa conteneva tutti gli elementi essenziali, poiché formata sulla base di un modello predisposto secondo la normativa vigente in materia, che, tra l'altro, non richiedeva l'allegazione delle cartelle/avvisi di addebito sottostanti, e attesa la natura vincolata che la caratterizzava, il suo contenuto dispositivo non avrebbe
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potuto essere diverso e, in ogni caso, consentiva all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa, tanto da essere stata tempestivamente impugnata anche nel merito.
Contestava che fosse intervenuta alcuna decadenza dai termini di notifica di detta intimazione, non trovando peraltro applicazione, in materia di cartelle per contributi previdenziali, l'art. 25 del D.P.R. 602/73 come sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11348 del 29.04.2021 della Sez. Lavoro.
ADER eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze dell'opponente di violazione dell'art. 6 della Legge 212/2000 per asserito omesso invio dell'avviso bonario quand'anche per mera ipotesi lo si ritenesse atto necessario, atteso che
ES Agente della Risscossione è chiamato a rispondere esclusivamente della regolarità e validità degli atti esecutivi dalla medesima posti in essere e non ha alcuna responsabilità e competenza relativamente alla fase antecedente la consegna del ruolo esattoriale ed all'attività compiuta o che dovrebbe eventualmente
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