Trib. Sondrio, sentenza 10/04/2024, n. 147

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sondrio, sentenza 10/04/2024, n. 147
Giurisdizione : Trib. Sondrio
Numero : 147
Data del deposito : 10 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 1155/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1155/2022
Oggi 10 aprile 2024 ore 9:30, davanti al giudice dott.ssa Sara Cargasacchi, sono presenti:
Per CAVADA S.R.L. l'avv. GUSLINI VERONICA
Per NC DI SO l'avv. SAVA MARIA CRISTINA

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Il Giudice rinvia la causa alle 15:30 per la pubblicazione della sentenza
Alle ore 15:30 è presente l'avv. SAVA MARIA CRISTINA
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi

pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Sara
Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1155/2022 promossa da:
CAVADA S.R.L. (C.F. 01026270148), in persona del legale rappresentante pro tempore
NC ID, nato a [...] il [...], residente a RL (LC) in via
Belvedere s.n.c. difesa e rappresentata come da delega a margine dall'avvocato
VERONICA GUSLINI (C.F.: [...]– PEC: veronica.guslini@sondrio.pecavvocati.it – fax: 0342 1980026) con studio in GN
(So) Piazza S. Antonio n. 16 ed ivi eleggendo domicilio presso lo studio della medesima
- parte ricorrente - nei confronti di:
NC DI SO (C.F. 80002950147 - P.IVA 00603930140), in persona del presidente pro tempore Elio Moretti, con sede in Sondrio, Corso XXV Aprile n. 22 (giusta determina dirigenziale n. 112 del 26.01.2023 – doc. 1), rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, D.P.R. n. 123/2001 ed ex art.
83, comma 3, c.p.c.
, dall'avv.to MARIA CRISTINA SAVA (C.F. [...]), con studio in Sondrio, Via Lavizzari n. 19, elettivamente domiciliata ai fini della presente causa presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: cristina.sava@pec.it;

- parte resistente -
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
nel merito in via principale: annullare l'ordinanza ingiunzione n. 92/2022 del 9.11.2022 della Provincia di Sondrio per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- sempre nel merito e in via principale: accertare e dichiarare la buona fede della ricorrente ex articolo 3 L.

689/1981 e per l'effetto dichiarare esclusa la responsabilità della stessa per l'illecito amministrativo di cui all'ordinanza n. 92/2022 impugnata;
- nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Sondrio non dovesse annullare l'ordinanza ingiunzione n. 92/2022 della Provincia di Sondrio si chiede l'applicazione del minimo edittale. - In via istruttoria: Si insiste nell'ammissione delle prove orali dedotte che di seguito si riportano: Si indicano quali testimoni da sentirsi sui seguenti capitoli di prova i signori: Rag. OZ c/o lo studio GECO SAS Corso Martiri della Liberazione n. 28 Lecco;

FI AT c/o AV S.r.l. LO (SO);
LI IO c/o AV S.r.l. LO

(SO);
EL ZI c/o AV S.r.l. LO (SO);
UC IV c/o LIEBHERR

S.p.a. via dell'Industria Lallio (BG): RO MA c/o Officine MA GO (SO):
1)Vero che lei si occupa della contabilità e dei vari adempimenti fiscali di AV S.r.l.;
2)

Vero che dichiarava al l.r.p.t. ed ai soci della AV S.r.l. che la società fosse un soggetto esenti dalla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 TUA;
2) Vero che l'attività di AV s.r.l. è la frantumazione di pietre;
3) Vero che AV S.r.l. si avvale di ditte esterne a cui appalta la manutenzione dei propri mezzi;
4) Vero che per la manutenzione meccanica tra cui il cambio dei filtri di olio AV appalta l'opera alla ditta specializzata LIEBHERR S.p.a 5) Vero che gli operai di AV s.r.l. si occupano della frantumazione di pietre e del trasporto del calcestruzzo;
6) Vero che per la manutenzione dei camion AV si avvale di officine specializzate quali Officina RO

MA, Pneumatici Valtellina;
Atl ect. come da doc.5 e 6 che si rammostrano;
7) Vero che le ditte chiamate presso la sede della AV S.r.l. gestiscono e smaltiscono i rifiuti da loro prodotti nell'esecuzione delle opere di manutenzione dei mezzi (pale, camion ect.) di

AV S.r.l.;
8) Vero che in occasione del cambio dei filtri di olio la LIEBHERR S.p.a smaltisce direttamente i rifiuti prodotti dalla stessa in occasione delle manutenzioni presso la AV S.r.l. in quel di LO (SO) 9) Vero che nel container presso la sede di

AV mancano latte di solventi come da fotografia che si rammostra doc.

3. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi da liquidarsi dal Giudice secondo i vigenti parametri forensi
. “
Conclusioni di parte resistente
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'opposizione proposta. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: Ci si oppone sin
d'ora all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti, tutti valutativi e documentali. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che durante il sopralluogo eseguito presso la sede della società AV S.r.l., che ha portato alla redazione del verbale n. 12/2022, il Sig. NC TO, nato a [...] il
5.4.1959, dichiarava che interventi di lieve entità come cambi di filtri olio dei mezzi,
pagina 3 di 9 venivano effettuati direttamente da personale dipendente della ditta?” Si indicano quali testimoni i signori: - Mar. Ord. Aglì ID e Car. Vomeri Stefano c/o Gruppo Carabinieri
Forestale di Sondrio – Stazione di GN”.

MOTIVAZIONE
- Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, depositato in data 8.12.2022 la società AV
S.r.l. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 92/2022 emessa dalla
Provincia di Sondrio il 9.11.2022, fondata sul verbale di contestazione di infrazione soggetta a sanzione amministrativa elevato dal Gruppo Carabinieri Forestale di Sondrio –
Stazione di GN, con verbale del 22.08.2022 n. 12/2022, a seguito del sopralluogo di controllo ambientale eseguito dall'ARPA – dipartimento di Sondrio in data 20.07.2022, per la violazione dell'art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (sanzionato dall'art.
258, comma 1 e 3, del medesimo decreto) perché il sig. NC ID, in qualità di legale rappresentante della società AV S.r.l. ometteva di tenere in azienda il registro cronologico di carico e scarico, essendo stati rinvenuti in loco rifiuti pericolosi.
- Parte ricorrente deduceva, in particolare: di non essere produttrice
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