Trib. Napoli, sentenza 13/03/2024, n. 1874

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/03/2024, n. 1874
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1874
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Nella persona della dott.ssa E T, in esito all'udienza del 12.3.2024 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10688/21 R.G.lav. TRA
nata a Napoli il 18.11.1958, C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 24 presso lo studio dell'Avv. G R che unitamente all'Avv. A M la rappresenta e difende giusta mandato posto in calce al ricorso RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SANTANIELLO ORLANDO presso il quale elettivamente domicilia in Nola alla Via
Polveriera n. 59 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricordo depositato in data 30.6.21 la ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio avverso la deducendo di avere lavorato alle dipendenze della convenuta, CP_1 operante nel settore degli appalti dei servizi di pulizia, dal 01.10.2010 al 30.11.2018;
di avere effettuato la prestazione con rapporto a tempo indeterminato, part time per il 50% dell'orario contrattuale, qualifica operaia, mansioni di addetto alle pulizie ed inquadramento nel quarto livello di cui al CCNL per le pulizie, contratto applicato in azienda;
di avere osservato un orario settimanale di 20,60 ore distribuito su ventidue giorni, orario di seguito ridotto in virtù di accordo sindacale del 07.06.2011;
che, dalla data del 01.01.2014 e sino alla data del 31.12.2016, la prestazione aveva avuto ulteriori riduzioni d'orario in ragione di CIG in deroga con pagamento diretto conseguente ad accordo sindacale intervenuto in data 03.01.2014;
che alla data del 01.01.2017 ella osservava l'orario di due ore giornaliere dal lunedì al venerdì e di trenta minuti per sabato e ciò sino alla data del 09.04.2017, quando veniva imposta una nuova riduzione di orario di lavoro in ragione di un ignoto accordo di solidarietà;
che di fatto dal mese di aprile 2017 al mese di settembre dello stesso anno ella aveva ricevuto dall assegno CP_2
Fis corrispondente all'orario ridotto;
che la convenuta provvedeva a corrispondere la retribuzione mensile detraendo l'importo di €. 341,93 in ragione dell'assegno FIS corrisposto dall ;
che a far data dal 01.10.2017 il trattamento FIS ex D.Lgs. CP_2
148/2015 era cessato;
che la datrice di lavoro aveva imposto la prestazione con orario ridotto sino al mese di novembre 2018 detraendo sempre l'importo mensile con dicitura
“ore assenza F.I.S.” e mutando per i mesi da maggio 2018 sino a fine rapporto la voce in busta paga con “permesso non retribuito”, permesso mai richiesto;
che la convenuta pertanto dal mese di ottobre 2017 al mese di novembre 2018 le aveva imposto la prestazione ridotta e trattenuto l'importo mensile per un totale di €. 3.340,18 come evidente dagli statimi paga degli anni 2017 e 2018;
che l'art. 42 del CCNL delle pulizie prevede per il lavoratore con anzianità di servizio maggiore di 12 mesi, il diritto di usufruire di 22 giorni di ferie;
che ella aveva dunque diritto ad usufruire di 90,64 ore di ferie all'anno considerando che l'orario giornaliero restava di 4,12 ore;
che nel corso dell'anno 2017, come da statini paga, aveva usufruito solo di 40,97 ore di ferie con saldo in suo favore di 49,67 ore;
che, nel corso dell'anno 2018, considerando che il rapporto era terminato il 30.11.2018, aveva diritto ad usufruire di 83,05 ore di ferie e, come da statini paga in atti, ne aveva usufruito solo di 24,39 con saldo in suo favore di 58,66 ore;
che all'atto della risoluzione del rapporto aveva diritto a ricevere una indennità per ferie non godute relativa a 108,33 ore e, considerando che la retribuzione oraria come da busta paga agli atti ammonta a €. 7,95, a ricevere l'importo di €. 861,22, che la convenuta invece nulla le aveva corrisposto per ferie non godute ed anzi aveva operato una trattenuta di €. 152,11 per “recupero ferie godute” che certamente non era dovuta. Affermato che, una volta terminata la erogazione dell'assegno ex D.Lgs. Pt_2
148/2015, la convenuta avrebbe dovuto ripristinare l'orario di lavoro cui la medesima aveva diritto in forza del contratto di assunzione, laddove invece aveva continuato a mantenere l'orario ridotto, dapprima giustificando la cosa con l'indicazione di una procedura ex D.Lgs. 148/2015 in atto di fatto inesistente, e di seguito con la pretesa concessione di permessi non retribuiti, per vero mai richiesti, e sempre per lo stesso numero di ore, con eccezione dei mesi in cui ella aveva usufruito di assenza per malattia in cui la trattenuta era stata d'importo inferiore, la ricorrente concludeva chiedendo :
- accertare e dichiarare la
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