Trib. Pavia, sentenza 12/12/2024, n. 1630

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 12/12/2024, n. 1630
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 1630
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 124/2024 promossa da:
AL SS (c.f. [...]) e AR RA (c.f. [...]) con il patrocinio dell'avv. ZANUTTIGH LORIANA
PARTE RICORRENTE contro
SI NT AT (cf. [...]) con il patrocinio dell'avv. GAZZI MARIA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
e contro
AR RA (c.f. [...]) contumace
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - convalidare lo sfratto per finita locazione con la conseguente condanna della sig.ra SI TT AT e del sig. AR AL al rilascio dell'unità immobiliare in oggetto, con le annesse pertinenze, libera da persone e cose, in favore degli odierni istanti;
In ogni caso: - dichiarare cessato il contratto di locazione inter partes alla scadenza del 1/9/2023 e conseguentemente condannare la sig.ra AT e il sig. AR AL al rilascio dei locali suindicati liberi da persone e cose in favore degli attuali proprietari, nel termine minimo da fissarsi ex art. 56 della l. n. 392/1978;
-con vittoria di spese e onorari di causa.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda e istanza: 1) Accogliere l'opposizione proposta dall'intimata dott.ssa SI TT AT ai sensi dell'art. 665, comma 1, c.p.c., previo ogni necessario e opportuno accertamento e declaratoria anche in via incidentale, e pertanto rigettare, in quanto illegittima e carente di fondamento, l'azione di sfratto per finita locazione e la domanda di convalida proposta dai signori CA AL e LB AS;
2) Respingere in ogni caso la domanda degli attori intimanti volta a
“dichiarare cessato il contratto di locazione inter partes alla scadenza del 1/9/2023 e conseguentemente condannare la sig.ra AT […] al rilascio dei locali”, accertando e dichiarando che il contratto di locazione definito di “Locazione abitativa di natura transitoria” datato 1 marzo 2022 e registrato in data 27 marzo 2022 azionato dagli intimanti è invalido, inefficace e comunque inopponibile alla dott.ssa SI TT AT;
3)
Dichiarare la responsabilità aggravata degli attori intimanti CA AL e LB AS ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e condannare gli stessi in via solidale al risarcimento mediante pagamento di una somma da liquidarsi equitativamente;
4) Con rifusione di spese e compensi di procedura, compresi rimborso forfettario 15% e altri accessori di legge (Iva e
Cpa).
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE

1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, CA AL e LB AS hanno citato in giudizio AR AL e SI
TT AT per ottenere la liberazione dell'immobile di loro proprietà sito in
Pavia, Via Pietro Pavesi n. 1/A, descritto e catastalmente individuato in atti.
Nello specifico, i ricorrenti hanno rappresentato di aver stipulato con il figlio,
AR AL, contratto di locazione transitoria del predetto immobile, per il periodo compreso tra il 01/03/2022 e il 31/08/2023, in ragione dell'esigenza del conduttore di definire la posizione abitativa familiare in pendenza di giudizio, fra lo stesso AR
AL e la ex compagna SI TT AT, concernente la collocazione dei figli minori e l'assegnazione della casa familiare.
A seguito dell'assegnazione dell'immobile all'odierna resistente, con provvedimento del Tribunale di Pavia in data 06/04/2023, i ricorrenti lamentano il mancato rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto di locazione.
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Nel giudizio sommario e nella successiva fase di cognizione piena, AR AL
è rimasto contumace.
L'intimata AT si è costituita in sede di convalida di sfratto contestando la ricostruzione dei fatti svolta da controparte, lamentando – in particolare – l'utilizzo a scopo elusivo dello strumento contrattuale del contratto di locazione transitoria e chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Il Tribunale ha disposto il mutamento del rito, ordinando altresì alle parti di procedere al tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi con il mancato accordo tra le parti (cfr. doc. n. 3b fascicolo ricorrenti).
Ritualmente instaurato il giudizio di cognizione piena, i ricorrenti hanno insistito nella domanda di rilascio dell'immobile rappresentando che:
- l'immobile per cui è causa è stato inizialmente acquistato dal figlio, AR
AL, con denaro proveniente esclusivamente dalla famiglia d'origine, per far fronte alle esigenze della famiglia costituita con la resistente;

- il medesimo immobile è stato oggetto di donazione in favore dei ricorrenti, con atto in data 02/12/2021, al fine di “salvaguardare così i diritti ereditari del fratello” (cfr. memoria
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