Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2024, n. 922
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. I T Presidente
Dott. M F Giudice relatore
Dott.ssa F L Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6873 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
Parte 1 nato a Quartu Sant'Elena il 28.05.1980, C.F. C.F. 1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. M F S, che lo
rappresenta e difende per procura speciale posta in calce al ricorso;
ammesso al patrocinio a spese
dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 20.6.2022 prot.
n.23342022;
Ricorrente
contro
,nata a Cagliari il 21.10.1980, C.F. C.F. 2 CP_1
Convenuta contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: "Voglia l'On Tribunale adito, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti
e della data di notifica del presente ricorso e del decreto: CP 1 un contributo mensile per il mantenimento dei due figli- porre a carico della Sig.ra
Per 1 e Persona 2 di complessivi € 400,00 ovvero quell'altra diversa maggiore o minore
somma che sarà accertata come dovuta in corso in causa e/o ritenuta equa e di giustizia, con
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie;
- nulla nei rapporti tra coniugi;
- disporre che il figlio minore Persona 2 sia affidato ad entrambi i genitori;
- stabilire che la
madre tenga con sè il figlio minore a fine settimana alternati con il padre dal sabato dopo la scuola
fino alla domenica pomeriggio, nonché per due pomeriggi a settimana da determinarsi
compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore stesso;
· con vittoria di spese e competenze del giudizio."
Nell' interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi: Parte 2
دو
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2022 Parte 1 premesso di aver contratto matrimonio civile in
data 15.12.2021 in Quartu Sant'Elena, unione coniugale dalla quale sono nati Persona_3
(17.04.1999) e Persona 4 (16.04.2008), ha domandato la pronuncia della separazione
personale dei coniugi.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
l'unione coniugale, nel tempo, si è sgretolata a causa delle divergenze caratteriali e una volta
divenuta intollerabile la convivenza, di essersi allontanato dal domicilio coniugale nell'estate
del 2020, chiedendo ospitalità alla anziana madre;
di avere continuato ad occuparsi dei propri figli, sia dal punto di vista economico che morale,
frequentandoli e sentendoli regolarmente;
che dall'estate del 2022, i figli delle parti (entrambi studenti) coabitano con lui presso la
dimora della nonna paterna, mentre la madre si disinteressa dello loro esigenze morali e
materiali e, pertanto, di essere onerato delle spese del loro mantenimento e del loro
accudimento;
di lavorare, soltanto saltuariamente come muratore, mentre la convenuta ha una occupazione
stabile come badante
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso per la pronuncia della separazione personale dei coniugi,
con la domandando altresì che venga disposto l'affido condiviso del figlio minore Persona 2
regolamentazione del diritto di visita ( che la madre tenga con sè il figlio minore a fine settimana
alternati con il padre dal sabato dopo la scuola fino alla domenica pomeriggio, nonché per due
pomeriggi a settimana da determinarsi compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e
ricreativi del minore stesso) ed altresì che venga posta a carico della CP_1 un contributo mensile per
il mantenimento dei due figli Per_1 e Persona 2 di complessivi euro 400,00, con
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie;
nulla nei
rapporti tra coniugi.
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Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e
dell'ordinanza presidenziale emessa in data 3.04.2023 la convenuta è rimasta contumace.
***
All'udienza presidenziale del 2.01.2023 il ricorrente, presente personalmente ha confermato il
contenuto del ricorso e, segnatamente, che la convivenza non è mai ripresa. Ha dichiarato altresì: "Le
cause della separazione sono dovute ai continui litigi ed urla tra di noi che hanno reso la convivenza
impossibile. Dopo il lockdown io sono andato via da casa e sono andato prima un po' in giro e poi
nella via Fiume n.174. Dal matrimonio sono nati i figli Per_3Org_1 presso i miei genitori a
[...] il 17.4.1999 e il 16 4 2008. Dapprima i ragazzi sono rimasti con la madre Persona 4
nella casa coniugale nella via Vittorio Emanuele