Trib. Pesaro, sentenza 29/03/2024, n. 64
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. M P ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 29/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1011/2022 R.G. (che riunisce il procedimento iscritto al n. 1079/2023) promossa da:
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. QUAGLIATO VIRGILIO,
RICORRENTE
contro
:
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. MARCELLO NICOLO';
RESISTENTE
, Controparte_2
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato il 21.12.2022 I ricorrenti esponevano di aver lavorato per la società Il a far data Controparte_2 Parte_1
dal 09.09.2020 fino al 09.04.2022;
il sig. dal 13.12.2021 al Pt_2
20.05.2022.
Dal 01.03.2022 la società era stata oggetto di trasferimento, ex art. CP_2
2112 alla società Controparte_1
A seguito di tale operazione, non nota se attuata con cessione o affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero se attuata di fatto, il contratto di lavoro dei
Contr ricorrenti venne comunque ceduto, ex art. 1406 c.c. alla società L'atto di cessione del contratto, prevedeva che:
- “la cessionaria subentra alla cedente in tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro e garantisce al lavoratore il medesimo inquadramento, applicando al rapporto il medesimo ccnl metalmeccanica industria, nonché
l'anzianità di servizio in corso di maturazione alla data della cessione del contratto”;
- “la cessionaria garantisce inoltre tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti della cedente alla data della cessione. Il lavoratore dichiara il proprio consenso alla cessione del contratto e accetta pertanto il subentro da parte della cessionaria nella titolarità del rapporto”. Contr Al momento del passaggio diretto alle dipendenze di la cedente emise il cedolino indicante le competenze maturate a tal momento (busta paga di febbraio 2022 per busta paga di aprile 2022 per il sig. . Parte_1 Pt_2
Contr Alla fine dei rispettivi rapporti, corrispose ai ricorrenti, tutte le competenze maturate durante il periodo in cui essi erano formalmente suoi dipendenti, mentre la società pagò al solo un acconto CP_2 Parte_1
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delle competenze maturata al febbraio 2022 (€ 1.800,00) e al € Pt_2
1.000,00 sulla busta paga di aprile 2022.
Entrambi i ricorrenti restavano perciò creditori di somme maturate nel periodo in cui lavoravano per la ( per euro 6.123,29;
CP_2 Parte_1
Org_ per € 1.708,91(detratti gli acconti e comprensive di trattenute Pt_2
Contr nei confronti sia della
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