Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/02/2024, n. 160
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Testo completo
n. 1267/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. G G - Presidente rel. dott.ssa T V G - Giudice dott. S R - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1267/2023, posta in deliberazione all'udienza del giorno 13 febbraio 2024 e promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla Parte_1 C.F._1 via Leonardo da Vinci n. 23, presso lo studio dell'avv. V C (c.f. , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;ricorrente
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) via Fortina Controparte_1 C.F._3
n. 5, presso lo studio dell'avv. A F, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;resistente
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13 febbraio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, chiedeva al Tribunale adito di disciplinare i Parte_1 rapporti tra i genitori e il figlio minorenne con le seguenti modalità: “1) disporre l'affidamento condiviso, del figlio minor a favore di entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno Persona_1 esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione dello figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere e tenere con se il figlio secondo le seguenti modalità di visita: a- il sig. Per_1 Parte_1
avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé il figli
[...] Persona_1 tre pomeriggi a settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 20,30;b- a fine settimana alternati dal sabato, prelevandolo presso l'abitazione materna dalle ore 10 del sabato, con rientro alle ore 20,30 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione del padre;c- in merito alle vacanze natalizie il bambino trascorrerà ad anni alterni le festività di capodanno e di natale, ossia, il Natale con il padre negli anni pari con pernottamento presso l'abitazione di questi, dalle ore 10 del giorno della Vigilia fino alle ore 20.30 del giorno festivo del 25 dicembre e, negli anni dispari il Capodanno con il padre con pernottamento presso l'abitazione di questi, dalle ore 10 del giorno della Vigilia fino alle ore 20.30 del giorno festivo del 1 gennaio;d- le festività del
1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio, 25 aprile e 2 giugno il minore le trascorrerà con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari, mentre la festività del 1 maggio, il minore la trascorrerà con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;e- in merito alle vacanze pasquali il bambino trascorrerà ad anni alterni il giorno di pasqua e di pasquetta con il padre, ossia la Pasqua con il padre negli anni pari e la pasquetta negli anni dispari;f- in merito al giorno del compleanno il bambino lo trascorrerà ad anni alterni con il padre, ossia con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;g- Il minore trascorrerà ogni anno l'intera giornata dell'11 dicembre (Compleanno di con la madre e l'intera giornata del 25 novembre Controparte_1
(compleanno di con il padre o, nell'ipotesi in cui si tratti di giornata lavorativa, Parte_1 trascorrerà con il padre il pomeriggio dalle ore 17.30 con rientro alle 23;h- in merito alle vacanze estive, ogni anno il minore trascorrerà nel periodo estivo un mese con il genitore non collocatario, il padre, nel mese di agosto, atteso che è l'unico mese di ferie dal lavoro per lo stesso, prendendo il bambino giorno 1 agosto alle ore 10 presso la casa della madre con rientro giorno 31 agosto alle ore 20,30. Salvo diversi accordi tra i genitori per eventuali esigenze lavorative della madre da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;2) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signor a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento del figlio minore , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Persona_1
200 euro, il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che: il ricorrente e erano stati legati Controparte_1 sentimentalmente per alcuni anni ed avevano intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio dall'anno 2021 sino al marzo 2023, in un appartamento di proprietà della sito in Lamezia Terme alla via Calabria n. CP_1
60;dalla loro relazione sentimentale era nato, in data 14.12.2022, il figlio , riconosciuto Persona_1 da entrambi i genitori sin dalla nascita;nel marzo 2023 il ricorrente, a causa di incomprensioni e contrasti, decideva di interrompere la convivenza con la resistente e, da allora, incontrava il figlio solo presso l'abitazione della madre alla presenza della stessa o dei nonni materni, solo poche e sporadiche volte su esclusiva volontà della , la quale limitava, altresì, i rapporti del bambino coi nonni paterni e gli altri parenti del CP_1
il ricorrente, sin dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare, versava per il figlio un Parte_1 contributo di mantenimento di € 200,00;il ricorrente è dipendente della e percepisce Organizzazione_1 uno stipendio mensile pari ad € 1.200,00 circa, non possiede alcuna casa di proprietà ed attualmente abita dai genitori, ai quali versa un contributo di € 250,00 mensili;lo stipendio di è, altresì, gravato Parte_1 da un rateo mensile di € 368,00 per un finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura;la resistente
è dipendente della ditta percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.400,00 circa ed è Organizzazione_2 proprietaria della casa in cui vive.
Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 473 12 bis Controparte_1
c.p.c. per il mancato deposito della documentazione reddituale, benché richiamata nel ricorso, nonché dei documenti previsti alle lettere b) e c) ultimo comma;nel merito, sosteneva di aver sempre incoraggiato il rapporto padre-figlio e che l'impedimento a frequentare i parenti paterni era rivolto solo ed esclusivamente al fratello ed alla moglie;per quanto attiene il contributo economico dovuto per il mantenimento del figlio Per_1 minore, evidenziava che la resistente non percepisce quanto affermato da controparte (come attestato dagli estratto conto) e che l'immobile di proprietà della stessa veniva acquistato mediante mutuo con scadenza 2040, che il percepisce l'assegno unico di € 283,80, versandone solo il 50% in favore della resistente;Parte_1 precisava, inoltre, che, in più occasioni, aveva invitato il ad avvalersi congiuntamente della Parte_1 mediazione familiare proprio per regolamentare l'affidamento del minore, ma le richieste rimanevano prive di riscontro e che il ricorrente aveva intrecciato una nuova relazione sentimentale, potenzialmente nociva per il minore, stante la tenera età.
La resistente chiedeva, dunque, di: “1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad Persona_1 entrambi i genitori con conseguente esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;2. Disporre che il minore abbia collocazione e residenza presso l'abitazione della madre mentre il padre avrà facoltà di vederlo e tenerlo con sè, salvo differente accordo fra le parti, lunedì-mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30, fermo restando la disponibilità alla visita tutti i giorni della settimana;a fine settimana alternati dal sabato alla domenica prelevandolo dalla casa materna dalle ore 10 del sabato alle ore 19:30 della domenica con pernottamento presso la casa del padre a far data dal terzo anno compiuto, sino ad allora potrà vederlo e tenerlo con sé il sabato dalle ore 10 alle ore 19:30 e la domenica dalle ore 10 alle ore 19:30;le festività natalizie verranno trascorse ad anni alterni rispettivamente il Natale con il padre negli anni pari con pernottamento presso l'abitazione di questi, dalle ore 10 della vigilia alle ore 19:30 del 25 dicembre e negli anni dispari il capodanno con pernottamento sempre presso l'abitazione paterna dalle ore 10 della vigilia alle ore 19:30 del giorno 1 gennaio, questo a far data dal terzo anno compiuto, sino ad allora potrà vederlo e tenerlo con sé il Natale ed il capodanno dalle 10 alle ore
19:30 le rispettive vigilie con la madre;le festività del 1 novembre e 8 dicembre verranno trascorse negli anni pari con il padre, con la madre negli anni dispari mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio verranno trascorse con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari con orari fissati sempre dalle ore 10 alle ore
19:30 prelevandolo presso la casa materna;le vacanze pasquali seguono anch'esse il criterio dell'alternanza anni dispari con il padre il giorno di Pasqua e, negli anni pari, il giorno di pasquetta sempre dalle ore 10 alle ore
19:30;il giorno del compleanno del minore sarà trascorso con entrambi i genitori fino al compimento del terzo anno d'età, successivamente e previa valutazione ad anni alterni;il 25 novembre di ogni anno con il padre
(compleanno) dalle 10 alle 19:30 mentre il 11 dicembre con al madre (compleanno);nelle vacanze estive il minore trascorrerà ogni anno 15 gg con il padre nel mese di agosto alternativamente dal 01 agosto al 15 agosto negli anni dispari e dal 16 agosto al 31 agosto negli anni pari con prelievo del minore presso la casa materna alle ore 10 del 01/08 e/o del 16/08 e rientro il giorno 15/08 e/o 31/08 alle ore 19:30 salvo diversi accordi per esigenze lavorative da concordarsi entro il 15 luglio di ogni anno;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. G G - Presidente rel. dott.ssa T V G - Giudice dott. S R - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1267/2023, posta in deliberazione all'udienza del giorno 13 febbraio 2024 e promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla Parte_1 C.F._1 via Leonardo da Vinci n. 23, presso lo studio dell'avv. V C (c.f. , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;ricorrente
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) via Fortina Controparte_1 C.F._3
n. 5, presso lo studio dell'avv. A F, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;resistente
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13 febbraio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, chiedeva al Tribunale adito di disciplinare i Parte_1 rapporti tra i genitori e il figlio minorenne con le seguenti modalità: “1) disporre l'affidamento condiviso, del figlio minor a favore di entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno Persona_1 esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione dello figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere e tenere con se il figlio secondo le seguenti modalità di visita: a- il sig. Per_1 Parte_1
avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé il figli
[...] Persona_1 tre pomeriggi a settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 20,30;b- a fine settimana alternati dal sabato, prelevandolo presso l'abitazione materna dalle ore 10 del sabato, con rientro alle ore 20,30 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione del padre;c- in merito alle vacanze natalizie il bambino trascorrerà ad anni alterni le festività di capodanno e di natale, ossia, il Natale con il padre negli anni pari con pernottamento presso l'abitazione di questi, dalle ore 10 del giorno della Vigilia fino alle ore 20.30 del giorno festivo del 25 dicembre e, negli anni dispari il Capodanno con il padre con pernottamento presso l'abitazione di questi, dalle ore 10 del giorno della Vigilia fino alle ore 20.30 del giorno festivo del 1 gennaio;d- le festività del
1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio, 25 aprile e 2 giugno il minore le trascorrerà con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari, mentre la festività del 1 maggio, il minore la trascorrerà con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;e- in merito alle vacanze pasquali il bambino trascorrerà ad anni alterni il giorno di pasqua e di pasquetta con il padre, ossia la Pasqua con il padre negli anni pari e la pasquetta negli anni dispari;f- in merito al giorno del compleanno il bambino lo trascorrerà ad anni alterni con il padre, ossia con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;g- Il minore trascorrerà ogni anno l'intera giornata dell'11 dicembre (Compleanno di con la madre e l'intera giornata del 25 novembre Controparte_1
(compleanno di con il padre o, nell'ipotesi in cui si tratti di giornata lavorativa, Parte_1 trascorrerà con il padre il pomeriggio dalle ore 17.30 con rientro alle 23;h- in merito alle vacanze estive, ogni anno il minore trascorrerà nel periodo estivo un mese con il genitore non collocatario, il padre, nel mese di agosto, atteso che è l'unico mese di ferie dal lavoro per lo stesso, prendendo il bambino giorno 1 agosto alle ore 10 presso la casa della madre con rientro giorno 31 agosto alle ore 20,30. Salvo diversi accordi tra i genitori per eventuali esigenze lavorative della madre da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;2) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signor a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento del figlio minore , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Persona_1
200 euro, il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che: il ricorrente e erano stati legati Controparte_1 sentimentalmente per alcuni anni ed avevano intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio dall'anno 2021 sino al marzo 2023, in un appartamento di proprietà della sito in Lamezia Terme alla via Calabria n. CP_1
60;dalla loro relazione sentimentale era nato, in data 14.12.2022, il figlio , riconosciuto Persona_1 da entrambi i genitori sin dalla nascita;nel marzo 2023 il ricorrente, a causa di incomprensioni e contrasti, decideva di interrompere la convivenza con la resistente e, da allora, incontrava il figlio solo presso l'abitazione della madre alla presenza della stessa o dei nonni materni, solo poche e sporadiche volte su esclusiva volontà della , la quale limitava, altresì, i rapporti del bambino coi nonni paterni e gli altri parenti del CP_1
il ricorrente, sin dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare, versava per il figlio un Parte_1 contributo di mantenimento di € 200,00;il ricorrente è dipendente della e percepisce Organizzazione_1 uno stipendio mensile pari ad € 1.200,00 circa, non possiede alcuna casa di proprietà ed attualmente abita dai genitori, ai quali versa un contributo di € 250,00 mensili;lo stipendio di è, altresì, gravato Parte_1 da un rateo mensile di € 368,00 per un finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura;la resistente
è dipendente della ditta percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.400,00 circa ed è Organizzazione_2 proprietaria della casa in cui vive.
Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 473 12 bis Controparte_1
c.p.c. per il mancato deposito della documentazione reddituale, benché richiamata nel ricorso, nonché dei documenti previsti alle lettere b) e c) ultimo comma;nel merito, sosteneva di aver sempre incoraggiato il rapporto padre-figlio e che l'impedimento a frequentare i parenti paterni era rivolto solo ed esclusivamente al fratello ed alla moglie;per quanto attiene il contributo economico dovuto per il mantenimento del figlio Per_1 minore, evidenziava che la resistente non percepisce quanto affermato da controparte (come attestato dagli estratto conto) e che l'immobile di proprietà della stessa veniva acquistato mediante mutuo con scadenza 2040, che il percepisce l'assegno unico di € 283,80, versandone solo il 50% in favore della resistente;Parte_1 precisava, inoltre, che, in più occasioni, aveva invitato il ad avvalersi congiuntamente della Parte_1 mediazione familiare proprio per regolamentare l'affidamento del minore, ma le richieste rimanevano prive di riscontro e che il ricorrente aveva intrecciato una nuova relazione sentimentale, potenzialmente nociva per il minore, stante la tenera età.
La resistente chiedeva, dunque, di: “1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad Persona_1 entrambi i genitori con conseguente esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;2. Disporre che il minore abbia collocazione e residenza presso l'abitazione della madre mentre il padre avrà facoltà di vederlo e tenerlo con sè, salvo differente accordo fra le parti, lunedì-mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30, fermo restando la disponibilità alla visita tutti i giorni della settimana;a fine settimana alternati dal sabato alla domenica prelevandolo dalla casa materna dalle ore 10 del sabato alle ore 19:30 della domenica con pernottamento presso la casa del padre a far data dal terzo anno compiuto, sino ad allora potrà vederlo e tenerlo con sé il sabato dalle ore 10 alle ore 19:30 e la domenica dalle ore 10 alle ore 19:30;le festività natalizie verranno trascorse ad anni alterni rispettivamente il Natale con il padre negli anni pari con pernottamento presso l'abitazione di questi, dalle ore 10 della vigilia alle ore 19:30 del 25 dicembre e negli anni dispari il capodanno con pernottamento sempre presso l'abitazione paterna dalle ore 10 della vigilia alle ore 19:30 del giorno 1 gennaio, questo a far data dal terzo anno compiuto, sino ad allora potrà vederlo e tenerlo con sé il Natale ed il capodanno dalle 10 alle ore
19:30 le rispettive vigilie con la madre;le festività del 1 novembre e 8 dicembre verranno trascorse negli anni pari con il padre, con la madre negli anni dispari mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio verranno trascorse con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari con orari fissati sempre dalle ore 10 alle ore
19:30 prelevandolo presso la casa materna;le vacanze pasquali seguono anch'esse il criterio dell'alternanza anni dispari con il padre il giorno di Pasqua e, negli anni pari, il giorno di pasquetta sempre dalle ore 10 alle ore
19:30;il giorno del compleanno del minore sarà trascorso con entrambi i genitori fino al compimento del terzo anno d'età, successivamente e previa valutazione ad anni alterni;il 25 novembre di ogni anno con il padre
(compleanno) dalle 10 alle 19:30 mentre il 11 dicembre con al madre (compleanno);nelle vacanze estive il minore trascorrerà ogni anno 15 gg con il padre nel mese di agosto alternativamente dal 01 agosto al 15 agosto negli anni dispari e dal 16 agosto al 31 agosto negli anni pari con prelievo del minore presso la casa materna alle ore 10 del 01/08 e/o del 16/08 e rientro il giorno 15/08 e/o 31/08 alle ore 19:30 salvo diversi accordi per esigenze lavorative da concordarsi entro il 15 luglio di ogni anno;
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