Trib. Lecce, sentenza 14/03/2024, n. 994
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3789/2018,
TRA
CURATELA DEL FALL.TO “SPI S.R.L.” elettivamente domiciliata in Latiano, Via F. D'Ippolito n. 48, presso lo studio dell'Avv. Marielisa
Longo, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il giorno 11.9.2023;
ATTRICE
E
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. TARANTO in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in Lecce,
Via Rubichi n. 39, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, che li rappresenta e difende ope legis;
CONVENUTI
NONCHE'
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Gaiba e Francesco Ferroni per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
AR LU
RZ CHIAMATO CONTUMACE CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.9.2023 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 7.4.2018, la SPI DEFENCE ENGINEERING
SERVICES S.R.L. conveniva in giudizio il Ministero della Difesa e la UnipolSai Assicurazioni spa deducendo che in data 20/07/2017 il MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE
DELLA MARINA MILITARE - COMANDO MARITTIMO SUD TARANTO - DIREZIONE DI
COMMISSARIATO DELLA MARINA MILITARE DI TARANTO aveva indetto una procedura di acquisto in economia, ai sensi degli artt. 129 e ss. D.P.R. 15 novembre 2016, n.236, esperita sul
MEPA, identificata con RdO n. 1642929 ed avente ad oggetto “Z” ESPERIMENTO - Ripristino efficienza meccanica, fornitura parti di ricambio, fornitura e montaggio coperture e fornitura accumulatori per automezzi, da eseguirsi sugli automezzi della M.M. in uso presso vari autoreparti delle sedi di AR e Brindisi mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, in virtù di tanto, con lettera di invito la Direzione di Commissariato M.M. di AR aveva invitato la odierna attrice (con altre società) a presentare la propria migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di manutenzione/riparazioni/revisioni veicolari di cui alla specifica tecnica allegata alla stessa comunicazione. Nello specifico, la prestazione richiesta aveva ad oggetto: la esecuzione di servizi a quantità indeterminata per interventi di ripristino, efficienza meccanica, fornitura parti di ricambio, fornitura e montaggio coperture e fornitura accumulatori per automezzi, da eseguirsi sugli automezzi della Marina Militare in uso presso vari autoreparti delle sedi di AR e Brindisi;
ed il limite omnicomprensivo delle prestazioni richiedibili previsto per l'esecuzione delle attività richieste era fissato in € 134.426,23, oltre IVA.
A seguito dell'invio, il 26/07/2017, da parte della società attrice alla stazione appaltante dell'offerta per l'esecuzione della fornitura relativa alla procedura -applicando uno sconto del 69% sui prezzi di listino delle prestazioni come descritte nella Specifica Tecnica e nel listino prezzi di cui all'allegato
n. 3 del documento di gara- e della nota del 02/08/2017, con cui la stazione appaltante richiedeva chiarimenti circa il prezzo offerto dalla SPI s.r.l. e quest'ultima precisava, con nota del giorno
11/08/2017, che la possibilità di applicare lo sconto del 69% (rispetto al prezzo di listino della casa costruttrice dei ricambi) era resa possibile dall'utilizzo di fornitore qualificato e certificato UNI EN
ISO 9001:2008, individuato nell'impresa “Losavio Center” (p.iva 01303500746) - corrente in
Fasano (BR) alla Via Roma n. 284 - distributore e officina autorizzata della rete FIAT-IVECO-
ASTRA (tra le altre) e detentore di materiali diretti dalle case costruttrici e con un magazzino in
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grado di garantire ricambi in stock, veniva formalizzata sul MEPA l'aggiudicazione della fornitura di cui alla gara di appalto in favore della SPI S.r.l.. Per l'effetto, dovendo garantire l'adempimento degli obblighi da assumere con la sottoscrizione della convenzione e in luogo della cauzione di
€ 158.622,95 non versata, per la copertura al 100% dell'intero costo dell'opera, in data 02/11/2017 la SPI s.r.l. stipulava con la UnipolSAI Assicurazioni S.P.A. la polizza fideiussoria
n.1/2333/1573327844, di importo pari ad € 79.312,00 corrispondente alla riduzione del 50% della cauzione richiesta. Il successivo 21/11/2017, dunque, la SPI s.r.l. sottoscriveva con la Marina
Militare (rappresentata dalla Direzione di Commissariato M.M. di AR) la convenzione n. 103, le specifiche tecniche e gli allegati che definivano (nel complesso e nel dettaglio) gli obblighi delle parti, con particolare riferimento alle prestazioni della società aggiudicataria.
Successivamente la stazione appaltante richiedeva di specificare il costo orario unitario di lavoro, poiché sosteneva che quello risultante dalle schede esplicative inviate precedentemente dalla SPI
s.r.l. (di € 36,60) fosse in contrasto con quello previsto in applicazione dei criteri riportati dalla specifica tecnica e pari ad € 6,51 -il che equivaleva a dire che, secondo l'interpretazione dell'appaltante, anche il costo orario unitario di lavoro (indicato in € 21,00 nella specifica tecnica) dovesse essere suscettibile di uno sconto del 69%- e la SPI s.r.l. chiariva quanto segue:
a) che i listini dei prezzi erano fruibili su supporto telematico (contestualmente offrendosi di inviare alla stazione appaltante le relative videate);
b) che il costo unitario del lavoro non poteva considerarsi (ex lege) soggetto a ribasso;
c) che, pertanto, il costo orario della manodopera non poteva che intendersi cristallizzato (almeno) nel costo minimo salariale espressamente previsto dalle specifiche tecniche, ossia € 21,00.
Pertanto con una PEC del 14/12/2017 la stazione appaltante, verificata la fondatezza delle precisazioni e dei chiarimenti resi dalla SPI s.r.l. in ordine alla inderogabilità dei costi orari, invitava la società aggiudicataria a sottoscrivere un atto aggiuntivo con il quale, a parziale modifica di quanto previsto dalla convenzione del 21/11/2017, si sarebbe definito il costo orario delle lavorazioni e in effetti veniva stipulato l'atto aggiuntivo n. 113 del 18/12/2017, che prevedeva espressamente quanto segue: “In conseguenza di quanto espressamente previsto dal summenzionato art. 11 della convenzione nr. 103 del 21/11/2017 e di quanto sancito dalla tabella dei “costi medi orari per il personale dipendente da imprese dell'Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti'' edita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di retribuzioni orarie minime del personale operaio, la voce riportata nell'Allegato 3 Listino Prezzi denominata “TIP''2-2 ora operaia” viene sottratta all'applicazione dello sconto percentuale unico del 69,00% (sessantanove per cento) offerto dalla ditta SPI Srl in sede di gara. Pertanto, il valore del costo orario del personale operaio è determinato invariabilmente per tutta la durata di validità
3 della suddetta convenzione nell'importo di € 21,00 Iva compresa, corrispondente ad un valore di
€ 17,21 Iva esclusa (valore originariamente posto a base di gara). Quanto sopra al fine di consentire all'impresa affidataria di rispettare gli obblighi salariali minimi previsti dalla vigente normativa ed espressamente richiamati dall'art. 11 della medesima convenzione n. 103 del
21/11/2017.''.
Senonché gli autoreparti della Marina Militare inviavano alla SPI s.r.l. una serie di richieste di manutenzione sui mezzi in dotazione, che però rendevano palesi alcune irregolarità:
- gran parte delle lavorazioni richieste erano relative alla sostituzione di pneumatici ed alle lavorazioni di tipo Man;
- gli ordinativi datati 29/12/2017, più specificatamente quelli avente protocollo n. RG17 0090962
(All. 16) e n. RG17 0090965 (All. 17), riportavano gli importi di € 38.000,00 e di € 37.000,00, ma senza che fossero indicate le lavorazioni da effettuare (con buon pace della necessaria trasparenza e di quanto ulteriormente pattuito con il c.d. “atto aggiuntivo n. 113 del 18/12/2017).
Pertanto la SPI S.R.L. evidenziava che l'indicazione -nel bando di gara- di decine di tipologie di servizi, costituiva circostanza idonea a trarre in inganno la buona fede della società aggiudicataria, la quale, ove avesse saputo che quasi tutti gli interventi richiesti sarebbero stati relativi al cambio gomme, avrebbe evidentemente formulato una diversa offerta e sottolineava come la società attrice fosse stata tratta in inganno dal dettato della convenzione, che l'aveva indotta all'esecuzione del contratto ed all'approvvigionamento di materiali relativi per la fornitura di servizi che non erano -in realtà- più stati richiesti.
La SPI S.R.L., quindi, deduceva che:
- la convenzione n. 103 del 21.11.17, il cui oggetto è definito dalla specifica tecnica ad essa allegata, prevedendo un costo orario del lavoro pari ad € 6,51 era nulla, ai sensi degli artt. 1346 e
1418 c.c., avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative, poste a tutela dei diritti dei lavoratori, che prevedono un costo orario minimo insopprimibile e conseguentemente, anche
l'atto aggiuntivo n. 113 costituiva una convalida della convenzione nulla, come tale non ammissibile ex art. 1423 c.c.;
- la convenzione n. 103 del 21.11.17 era nulla anche ai sensi dell'art. 1418, co 2 c.c. perché
l'oggetto del contratto non era oggettivamente determinato, né determinabile, atteso che nelle specifiche tecniche del bando (parte integrante della convenzione sottoscritta tra le parti in data
21/11/2017) al punto 3.2.1. di pagina 5 era indicato che gli interventi di Tipologia “Man" andavano misurati “a corpo” (con prezzo comprensivo del costo della manodopera), mentre alla successiva pag. 9, al punto 3.3.
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