Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/07/2024, n. 677

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/07/2024, n. 677
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 677
Data del deposito : 15 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 727 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013 trattenuta in decisione all'udienza del 7.2.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
IO NE (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in AL Marina (CZ), viale Della Libertà n. 45, presso lo studio dell'avv. Francesco Stella, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

ATTORE
E
UI DI EO (C.F. [...]) E AN AR (C.F.
[...]), entrambi elettivamente domiciliati in AL Scalo (CZ), via G. LEpardi
n. 6, presso lo studio dell'avv. Debora Costanzo, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

CONVENUTI
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c.
in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, IU NE conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme, IG Di LE, AR AR e IN OR rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte: - condannare i signori Di LE IG, AR AR e OR IN, per la causale descritta, alla rimozione della tettoia ancorata al balcone di proprietà di NE IU ed insistente sulla corte del fabbricato, identificata con la particella n. 619 sub 1 del foglio di mappa n.
20, in prossimità della zona di accesso all'appartamento posto al piano primo;
- condannare i signori
Di LE IG, AR AR e OR IN, per la causale descritta al risarcimento dei danni cagionati dalla tettoia al balcone di proprietà di NE IU, quantificabili in euro
1.000,00, oltre interessi moratori al tasso legale e rivalutazione monetaria;
- condannare i signori Di
LE IG, AR AR e OR IN, per la causale descritta, alla rimozione dei muri edificati a chiusura della zona sottostante la scala di accesso al piano secondo ed alla chiusura dell'esistente accesso a detta area dall'appartamento posto al piano primo del fabbricato, di proprietà di Di LE IG;
- condannare i signori Di LE IG, AR AR e OR IN, per la causale descritta, alla rimozione della realizzata parte di muro dividente la corte del fabbricato dalla adiacente strada pubblica, del vaso con fiori allocato sulla corte e dei muretti realizzati sulla corte stessa al fine di contenere un vaso con piante”;
il tutto con il successo delle spese di processo.
A sostegno delle spiegate domande la difesa della parte attrice deduceva: che IU NE era proprietario di un appartamento per civile abitazione in AL (CZ), località Castiglione Marittimo, via Marina n. 30, identificato al catasto urbano del Comune di AL con la particella n. 619 sub 5 del foglio di mappa n. 20 (in forza di atto pubblico di donazione stipulato in data 15 giugno 2005 per notaio Bilangione – repertorio n. 85596, raccolta n. 24264), confinante con “via pubblica, vano scale
e spazio di rispetto comune dagli altri lati”;
che tale appartamento era posto al piano secondo del fabbricato, mentre l'appartamento sottostante, posto al piano primo del medesimo edificio, era di proprietà di IG Di LE, mentre AR AR e IN OR erano titolari del diritto di usufrutto su quest'ultimo bene;
che l'appartamento ora di proprietà del Di LE era stato per molti anni abitato da RO NE, fratello dell'attore, così come l'attore, quantunque avesse formalizzato la cessione del diritto di proprietà da parte del proprio padre nell'anno 2005, già da molti anni prima abitava e possedeva l'appartamento posto al piano secondo, con ogni potere di gestione e di disposizione;
che, quindici anni prima, RO NE aveva chiesto ed ottenuto dal proprio fratello IU la facoltà di ancorare provvisoriamente al balcone di quest'ultimo una tettoia, al fine di riparare dal sole e dalla pioggia la zona di accesso all'appartamento posto al piano primo;
che l'attore aveva acconsentito alla richiesta unicamente per gli stretti rapporti di parentela già correnti tra le parti, ma poiché il proprio fratello RO non era più proprietario dell'appartamento sottostante al suo, non intendeva mantenere oltre il descritto manufatto, temporaneamente autorizzato, anche perché lo stesso stava provocando danni al balcone ove era ancorato, tanto che allo stato erano già rotti i marmi di rivestimento;
che, al riguardo, non aveva sortito alcun effetto la lettera raccomandata del 23.11.2012, indirizzata all'usufruttuario AR
AR, nel tentativo di definire bonariamente la vicenda;
che la tettoia sopra descritta non solo insisteva su una fascia di terreno costituente corte del fabbricato, identificata con la particella n. 619 sub 1 del foglio di mappa n. 20, sulla quale, in ragione dell'atto pubblico di acquisto menzionato, l'attore aveva acquisito il diritto di proprietà pro quota, ma era realizzata in violazione delle distanze legali imposte dall'art. 907 cod. civ., a tutela delle vedute esistenti;
che, inoltre, la zona sottostante la scala di accesso al piano secondo era stata fagocitata dall'appartamento posto al piano primo, atteso che era stata illecitamente chiusa e resa non accessibile dal vano scala, per ricavare viceversa un accesso interno dall'appartamento di proprietà del Di LE e per l'effetto la descritta area era divenuta porzione dell'appartamento posto al piano primo, mentre era di proprietà esclusiva del ricorrente, ed anche in questo caso il NE aveva acconsentito all'illecito ed abusivo utilizzo unicamente per gli stretti rapporti di parentela già correnti con il fratello RO, ma non intendeva tollerare oltre la situazione di fatto esistente e temporaneamente autorizzata;
che AR AR, senza autorizzazione alcuna da parte di tutti i titolari pro quota del diritto di proprietà, sulla corte comune del fabbricato aveva “allungato” il muro dividente la corte stessa dalla adiacente strada pubblica, aveva allocato un grosso vaso con fiori ed aveva realizzato dei muretti al fine di contenere un altro vaso con piante, rendendo con tali opere più difficoltosa la circolazione sull'area di proprietà comune, anche in prossimità della comune scala di accesso al livello inferiore della corte.
Sulla scorta di tali deduzioni la parte attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituivano nel giudizio con unica comparsa di risposta IG Di LE, AR AR e
IN OR eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva di AR
AR e IN OR rispetto alle domande attoree perché meri usufruttuari dell'appartamento di nuda proprietà del Di LE;
nel merito, i convenuti contestavano tutti gli assunti della parte attrice siccome infondati in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con il successo delle spese di lite.
All'udienza del 16.4.2018, il difensore di IN OR dichiarava la morte della propria assistita
e il processo veniva interrotto.
Con ricorso del 23.4.2018 IU NE riassumeva il giudizio riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Si costituivano nel giudizio riassunto IG Di LE e AR AR i quali insistevano in tutte le precedenti eccezioni, difese e conclusioni.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso la prova orale assentita dal Tribunale (escussione di un unico teste di parte attrice);
era espletata, altresì, una CTU sui luoghi di causa al fine di accertare lo stato dei luoghi e l'effettiva sussistenza delle violazioni lamentate dall'attore (con elaborato peritale a firma del geom. Giuseppe
OS depositato in Cancelleria in data 15.3.2016).
Esaurita l'istruttoria la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.2.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande e le azioni svolte dall'attore e sulle quali il Tribunale è oggi chiamato a pronunciare sono le seguenti: 1) domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla rimozione della tettoia ancorata al balcone di proprietà di IU NE perchè insistente sulla corte comune del fabbricato e perché comunque realizzata in violazione delle distanze legali imposte in tema di vedute ex art. 907 c.c., con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti dal balcone di titolarità dell'attore;
2) domanda finalizzata alla condanna dei convenuti “alla rimozione dei muri edificati a chiusura della zona sottostante la scala di accesso al piano secondo ed alla chiusura dell'esistente accesso a detta area dall'appartamento posto al piano primo del fabbricato, di proprietà di IG Di LE”;
3) domanda volta a condannare i convenuti “alla rimozione della realizzata parte di muro dividente la corte del fabbricato dalla adiacente strada pubblica, del vaso con fiori allocato sulla corte
e dei muretti realizzati sulla corte stessa al fine di contenere un vaso con piante”.
Nel costituirsi nel giudizio i convenuti hanno contestato tutti gli assunti attorei chiedendo il rigetto di tutte le domande, principali e subordinate, formulate dalla controparte, insistendo particolarmente, in via preliminare, per il difetto di legittimazione passiva di AR AR e di IN OR, in quanto meri usufruttuari dell'appartamento posto al piano primo del fabbricato di via Marina n. 28 in AL (CZ), con riguardo “alle domande attoree relative alla
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