Trib. Paola, sentenza 21/06/2024, n. 475

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 21/06/2024, n. 475
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 475
Data del deposito : 21 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. F L Presidente dott.ssa S S Giudice relatore dott.ssa F L G, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a Belvedere Marittimo (Cs) il Parte_1 C.F._1
9/06/1984, elettivamente domiciliato in Cetraro (Cs) alla via Piano n. 53 presso lo studio dell'avv. G M S M, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
attore
E
(cod. fisc. ), nata a Cetraro (Cs) in data 8/08/1984, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Guardia Piemontese (Cs) alla via Nazionale SS 18 n. 97 presso lo studio dell'avv. V A, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.03.2024;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda cumulata di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 10.06.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. depositato il 15/01/2024, ha Parte_1 proposto domanda cumulata di separazione personale e divorzio da stante il Controparte_1 matrimonio con lei contratto in Acquappesa il 3/06/2012 (trascritto nei registri di stato civile del
1
medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2012), in costanza del quale sono nati tre figli,
il 7.11.2012, il 15.02.2017 e il 3.03.2020. A fondamento della Per_1 Per_2 Per_3 domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni: “dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui ai punti (1), (2) e (3) che precedono – e qui di seguito devono intendersi integralmente riportati e trascritti;
decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per l'acquisizione del parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Con vittoria di spese e competenza di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario
”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 28.02.2024.
si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il
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