Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 126
TRIB Lecce
Sentenza
15 gennaio 2025
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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, del Tribunale Ordinario di Lecce, riguardante un caso di risarcimento danni per lesioni derivanti da un sinistro stradale. La ricorrente ha richiesto il risarcimento per danni alla vita di relazione, danno morale e perdita di chance lavorativa, a seguito delle gravi lesioni subite dal coniuge. Le resistenti, Allianz Viva S.p.A. e la ditta Zeccauto, hanno contestato la dinamica del sinistro e la gravità dei danni, chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudice ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il danno da lesione del rapporto parentale, evidenziando come le lesioni del coniuge avessero comportato un significativo sconvolgimento della vita quotidiana della ricorrente. La decisione si basa su prove testimoniali che attestano la necessità di assistenza continua e l'impatto emotivo e pratico delle lesioni sulla vita della coppia. Il giudice ha liquidato il danno complessivo in € 37.304,00, di cui € 5.000,00 per danno morale, rigettando invece la richiesta di risarcimento per perdita di chance lavorativa, ritenuta non provata. La sentenza sottolinea l'importanza della prova presuntiva nel riconoscimento del danno non patrimoniale, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il giudice ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il danno da lesione del rapporto parentale, evidenziando come le lesioni del coniuge avessero comportato un significativo sconvolgimento della vita quotidiana della ricorrente. La decisione si basa su prove testimoniali che attestano la necessità di assistenza continua e l'impatto emotivo e pratico delle lesioni sulla vita della coppia. Il giudice ha liquidato il danno complessivo in € 37.304,00, di cui € 5.000,00 per danno morale, rigettando invece la richiesta di risarcimento per perdita di chance lavorativa, ritenuta non provata. La sentenza sottolinea l'importanza della prova presuntiva nel riconoscimento del danno non patrimoniale, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del
Tribunale Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies ultimo comma
Nella causa n. 3187/2023 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto accertamento danno da lesione del rapporto parentale e risarcimento danni
Promossa da
CC AN EN, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino
Aventaggiato del Foro di Lecce, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
ALLIANZ VIVA S.p.A. P.IVA: 01333250320, con sede in Milano in persona del suo Responsabile
Direzione Sinistri Dr. Andrea Abbondi, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Piccinno del Foro di
Lecce, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
e
TI AT, C.F.: [...]), in qualità di legale rappresentante della dell'omonima Ditta Zeccauto di NA AT p.i. 03134120751, con sede legale in Caprarica di Lecce, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Civino del Foro di Lecce, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI
1
La presente sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 cod. proc. civ., come novellato dalla L n. 69/2009, applicabile al presente procedimento.
FATTO E DIRITTO
Il fondamento della domanda
Con ricorso ex art. 281 – decies cod. proc. civ., acquisito al processo civile telematico il 26.4.2023, la sig.ra HI AN EN conveniva in giudizio Allianzviva S.p.A. e AT NA, titolare dell'omonima ditta con sede in Caprarica Di Lecce, ed assicurata con Allianzviva per chiedere il risarcimento dei danni patiti alla propria vita di relazione, nonché il danno morale e la perdita di chance lavorativa, in conseguenza delle gravissime lesioni fisiche subìte dal coniuge sig. UZ
CC, per un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto in data 19.9.2021, per la complessiva somma di 42.304,00, in alternativa, in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma periodo per periodo rivalutata, da liquidarsi sub specie interessi compensativi dal dì dell'evento sino all'introduzione del giudizio, e per il periodo successivo e sino al soddisfo ex art. 1284 c. 4 c.c.. Con vittoria di spese di giudizio.
La ricorrente premetteva in particolare di essere coniugata da 33 anni, (alla data del deposito del ricorso) con il sig. UZ CC e di non avere prole, essendo la loro unica figlia deceduta al momento del parto, esponeva che, in data 19.9.2021, in Melendugno (Le), il consorte, mentre si trovava a bordo della propria bicicletta, veniva coinvolto in un sinistro stradale con la Fiat Grande Punto tg.
EL979YK, condotta dal sig. TR SI e di proprietà di NA AT titolare dell'omonima ditta con sede in Caprarica Di Lecce assicurata con Allianzviva s.p.a., lungo Via
Martano (SP 146) in Melendugno;
giunto all'intersezione con via Circonvallazione Enrico De IC, impegnava l'incrocio per proseguire dritto con il favore del diritto di precedenza, ma veniva travolto dalla Fiat Grande Punto tg. EL979YK che proveniva da via Circonvallazione Enrico De IC che non si fermava al segnale di STOP.
Il sinistro veniva rilevato dai Carabinieri di Calimera, i quali accertavano la dinamica come descritta anche in ragione delle dichiarazioni dei testi assunte nell'immediatezza dei fatti.
Il sig. UZ CC subiva gravissime lesioni che i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Lecce diagnosticavano come di seguito: “frattura cotile sx con branca ischio-pubica, fratture costali dalla III alla X a DX, PNX DX, frattura clavicola e scapola DX”.
Il sig. UZ CC rimaneva ricoverato per mesi in ospedale e, nei primi giorni, le condizioni erano di tale gravità che, come riportato nel ricorso “lottava letteralmente tra la vita e la morte”.
2
A seguito dello stabilizzarsi delle lesioni il medico fiduciario della AlliazViva s.p.a. accertava il danno in 90 gg. di I.T.T.;
60 gg. di I.T.P. al 75%;
90 gg. di I.T.P. al 50% con un'invalidità permanente del 30 % e inabilità lavorativa dell'80%, come documentato dalla perizia medica redatta su incarico della Compagnia.
Il medico fiduciario della Compagnia accertava altresì “perdurante impotenza funzionale antalgica di spalla destra e anca sinistra (deambula con un bastone)”.
Il sig. UZ CC è stato giudicato portatore di handicap e invalido al 100% come da verbale dell'INPS del 13.1.2023, in condizione di gravità ex art. 3 comma 3° L104/1992, condizione non reversibile e non soggetta a revisione.
AllianzViva s.p.a. riconosceva l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura assicurata,
e risarciva integralmente il sig. UZ CC.
La ricorrente deduceva tuttavia che, nonostante la messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita, stante l'obbligatorietà ex D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito in L 10.11.2014 n. 162, come attestato da documentazione allegata al ricorso, AllianzViva S.p.A. non avesse provveduto a riconoscere i danni in proprio favore connessi allo sconvolgimento della vita familiare per le gravissime lesioni del coniuge, richiedenti costante assistenza.
La costituzione dei resistenti:
Fissata con decreto la prima udienza di comparizione del 02 ottobre 2023, si sono costituiti ritualmente in giudizio i resistenti.
La sig.ra NA AT ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, esponendo di non avere ricevuto alcuna notifica relativa alla messa in mora e alla negoziazione assistita, nel merito, il rigetto della domanda della ricorrente, con vittoria di spese di giudizio.
Esponeva di essere titolare della Ditta Zeccauto di NA AT, per la vendita e il noleggio di autovetture, in data 12/09/2021 consegnava in noleggio al sig. TR SI l'autovettura New punto 12 TG. EN180MN, nelle modalità e nei termini convenuti nell'apposito contratto;
in data
14/09/2021, a causa di un guasto elettrico, il sig. TR sostituiva la prima autovettura, come sopra identificata, e riceveva dalla sig.ra NA, sempre a titolo di noleggio, la vettura Fiat Punto Nera tg. EL 979YK, assicurata Allianz;
in data 19/09/2021, la sig.ra NA veniva contattata dal sig.
TR, il quale la informava del verificarsi del sinistro che vedeva coinvolta l'autovettura Fiat Punto
Nera tg. EL 979YK, guidata dallo stesso e un velocipede da corsa
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