Trib. Cuneo, sentenza 27/11/2024, n. 801
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Testo completo
N. R.G. 1230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. SICCARDI CHIARA che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. BRONDINO EVA che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuto
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n° 433/2024 il Tribunale di Cuneo, su ricorso ex art. 473 bis.12 cpc e sgg di
dichiarava la separazione giudiziale dalla coniuge , co- Parte_1 Controparte_1
niugata con matrimonio concordatario in Barge in data 4/06/2003, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2003, dal quale erano nati i figli ( 2.12.2008) e (22.12.2010) disponendo la reiezione delle reciproche Per_1 Per_2
1
domande di addebito, l'affidamento condiviso dei minori, la assegnazione della casa coniuga- le alla collocataria dei minori;
la articolazione del diritto di visita paterno in modo CP_1
libero, nel senso il padre avrebbe potuto vedere i figli liberamente, previo accordo Pt_1
con la madre con congruo anticipo, e comunque: almeno un pomeriggio alla settimana, da scegliersi secondo le esigenze della prole, compatibilmente con gli impegni scolastici ed ex- trascolastici dei minori, e a fine settimana alterni, a partire dal venerdì sera alla domenica se- ra, nonché sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al
30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, nonché per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
la previsione di contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di euro 1000,00 totali, e la previsione in favore della di assegno di mantenimento in misura di euro 500,00. CP_1
Il collegio infine disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti di leg- ge.
Nei termini assegnati le parti depositavano note congiunte rappresentando che la sentenza era passata in giudicato in data 27.6.24, che dalla