Trib. Roma, sentenza 13/12/2024, n. 19079

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 13/12/2024, n. 19079
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 19079
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 33647/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, così composto: dott. Luigi Argan Presidente dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice dott. Renato Castaldo Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33647/2019 e vertente tra:
TA PI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLI
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GABRIELLI MASSIMILIANO;

ATTORE
E
LA AV (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
NOVELLI BARBARA e dell'avv. NATICCHIONI LA
([...]) C/O NOVELLI B. V.LE DELL'UNIVERSITA' 27 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIALE DELL'UNIVERSITA 27 00185 ROMA presso il difensore avv. NOVELLI BARBARA;

CONVENUTO
1
OGGETTO: azione invalidità testamento, azione di riduzione, scioglimento comunione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
29/5/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice TA PI ha esposto di essere erede, quale moglie, di EL AM deceduto ab intestato e dal matrimonio con il quale non erano nati figli.
Ha esposto che successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, la nipote del de cuius e odierna convenuta, Sig.ra PA TA, l'aveva informata dalla esistenza di un testamento olografo dello zio, redatto poco prima della sua morte, e di cui lo stesso non aveva mai fatto cenno. Il tenore del testamento era il seguente
“Roma 30-12-215
IO SOTTORITTO IE DI IN GRADO DI INTENDERE
VOLERE NATO A ROMA 04-04-946. DICHARO CHE ALLA MIA MORTE IL 50%
(CINQUANA PERCENTO) DEI MIEI AVERISARANNO DI AV RAOLA. IL
RESTANTE 50% DELLA ZIA ALLA SUA SI DIVIDERANNO IN 3 PART OTTAI
LA-PI SILVIA PI FABBRIO
Ha sostenuto l'invalidità del testamento perché privo di firma leggibile di data e comunque perché apocrifo e indeterminato nella identificazione dei beneficiari.
Ha sostenuto, in ogni caso, l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco;
infatti, anche a voler ipotizzare che la sottoscrizione di chiusura del testamento fosse stata effettivamente apposta dal Sig. EL AM, la firma risalirebbe ad un momento e condizioni di capacità del tutto diverse (ed antecedenti di molto) rispetto alla redazione in stampatello del corpo del documento, presumibilmente da parte di un'altra mano. Ha esposto che presumibilmente la scheda era stata realizzata artatamente solo a distanza di qualche mese dalla morte del de cuius e dall'apertura della successione e che tanto sarebbe confermato dal notevole lasso temporale
2
intercorso tra la morte del Sig. EL AM e la pubblicazione del testamento olografo.
Ha esposto che il testamento era comunque nullo per difetto di capacità del testatore.
Ha dedotto l'invalidità del testamento nella parte in cui era previsto che una volta deceduta anche la propria moglie, quanto ereditato, doveva essere suddiviso in parti uguali, tra i tre nipoti, di cui sono indicati nome e cognome, menzionando ancora una volata la sig.ra TA.
Ha affermato che il testamento violava l'integrità della sua quota di riserva.
Ha concluso chiedendo:
In via principale:
- dichiarare la falsità materiale di tutto il testamento olografo del 30.12.2015 che figura scritto e sottoscritto dal Sig. AM EL e pubblicato con atto del notaio Amato (rogito n. 14578 repertorio n.47572 del 27.12.2016), accertando che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano non sono autografe in quanto non vergate dal Sig. AM EL;

- In via gradata (e salvo gravame) dichiarare la falsità materiale della scrittura che figura apposta al testamento de quo per abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, accertando che la sottoscrizione non è stata apposta contestualmente o successivamente alla redazione della scheda testamentaria asseritamente datata
30.12.215;

- In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il difetto di capacità del Sig.
AM EL al momento della redazione della scheda testamentaria, e per
l'effetto annullare il testamento impugnato, per vizio di volontà.
- In ogni caso: escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla convenuta nel presente giudizio, adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità, condannando in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla attrice, danni da liquidarsi in via equitativa.
3
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande preliminare e principale, disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale
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