Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/12/2024, n. 1711

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/12/2024, n. 1711
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1711
Data del deposito : 27 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 13 novembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 231/2023 la seguente S E N T E N Z A

tra
, in persona del Sindaco quale legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria (RC), alla via S. Anna II Tronco, palazzo ce.dir., giusta procura in atti;

-ricorrente- contro
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Musolino, con Controparte_1 cui elettivamente domicilia in alla via Pietrastorta n. 30, giusta Parte_1 procura in atti;

-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.01.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il D.I. n. 243/2022, emesso da questo Tribunale in data 07.12.2022 – con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore del sig. della somma di € 13.680,00, a titolo di compenso per prestazioni Controparte_1 professionali rese nell'ambito del progetto denominato “Condono Edilizio”, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, oltre i compensi relativi al ricorso quantificati in € 118,50 per spese ed € 567,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Eccepiva, in particolare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di un atto amministrativo, e segnatamente della Determina Dirigenziale n° 676/2022 -asseritamente- privo del visto di regolarità contabile
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(presumibilmente per la mancata previsione delle somme richieste a titolo di salario accessorio nel fondo per le risorse decentrate relativo all'annualità 2021) e, quindi, inidoneo, in assenza dei requisiti richiesti, a rendere certo, liquido ed esigibile il credito vantato. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro: “nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 243/2022 e, per l'effetto, disporne la revoca, per mancanza assoluta dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti ex lege;
in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo riducendo il quantum richiesto dall'opposto riportandolo alla cifra che risulterà, eventualmente, provata e congrua;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, che l'Amministrazione comunale non è tenuta al pagamento degli interessi richiesti, delle spese legali e di ogni altro accessorio di legge”, vinte le spese di lite. Si costituiva in giudizio l'opposto contestando la Controparte_1 fondatezza delle deduzioni avversarie ed evidenziando, in particolare, che l'impegno di spesa di cui alla Determina Dirigenziale N. 4766 del 30.12.2021 del Settore Urbanistica a cui era stato apposto visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del