Trib. Lecce, sentenza 15/01/2024, n. 153

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 15/01/2024, n. 153
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 153
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa C ME - Presidente est.
2) Dott. G F - Giudice
3) Dott.ssa A D B - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5438 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
L L P, come da mandato in atti;



- RICORRENTE -


E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
S D G, come da mandato in atti;

- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Per l'udienza del 23 marzo 2023, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.7.2020, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 3.12.1994 in Cavallino (LE);
che dalla Controparte_1 loro unione erano nati due figli e, cioè, il 20.3.1995 e il 15.9.1997, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti in quanto disoccupati;
che il convenuto era impiegato presso la ditta on la mansione di addetto alla Org_1 raccolta di r.s.u., percependo uno stipendio mensile di circa euro 1.900,00 lordi;
che
l'istante, priva di stabile occupazione, svolgeva lavori saltuari ed occasionali di pulizia presso private abitazioni;
che negli ultimi anni l'unione materiale e spirituale tra i coniugi 1
era stata gravemente compromessa a causa di comportamenti del marito di totale disattenzione nei confronti della moglie e dei figli;
che il convenuto, con vari pretesti, si era più volte allontanato dall'abitazione familiare anche per lunghi periodi, facendovi rientro a proprio piacimento e per i propri comodi;
che, dopo aver abbandonato, senza spiegazione alcuna, per la prima volta, la famiglia nell'ottobre 2018, trasferendosi presso l'abitazione di una zia, la sig.ra vi aveva fatto rientro il mese successivo, per poi allontanarvisi Parte_2 nuovamente e definitivamente in data 2.1.2019, a seguito di un banale litigio con la moglie, scaturito da motivi di gelosia;
che sino al gennaio 2020 aveva sporadicamente contattato la moglie al solo fine di richiederle aiuti economici, adducendo svariati pretesti;
che da quando si era allontanato dall'abitazione familiare non aveva più contribuito al pagamento di consumi e utenze, nonché al versamento delle rate mensili, pari ad euro 500,00, del mutuo cointestato contratto per l'acquisto della casa familiare nell'anno 2000;
che l'istituto rogante aveva, quindi, ceduto il credito ad una società di recupero e la ricorrente, al fine di evitare la perdita del bene immobile, era stata costretta a rinegoziare il debito, concordando un piano di rientro che prevedeva il versamento della somma di euro 300,00 mensili, che era riuscita
a pagare grazie all'aiuto economico dei propri genitori, sino al 2020;
che, dal mese di marzo,
a causa della pandemia in atto, non era stata più in grado di versare alcunché, non disponendo del necessario per sopravvivere, al punto che era stata costretta a rivolgersi alla
Caritas cittadina, ricevendo, peraltro, una nuova diffida di pagamento. Ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con assegnazione a sé della casa coniugale, assegno mensile, a carico del convenuto, di euro 500,00 quale contributo per il suo mantenimento e di euro 300,00 quale contributo al mantenimento dei figli (nella misura Org_ di € 150,00 per ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici e oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 11.3.2021 (all'esito della prima udienza fissata per il
3.12.2020 è stato necessario rinotificare al convenuto il ricorso introduttivo) è comparsa personalmente la sola ricorrente con il suo difensore, che ha depositato copia di denuncia sporta in data 23.2.2021 da per aggressione subita dal convenuto. Parte_1
All'esito dell'ascolto della ricorrente, la Presidente delegata, dato atto che il tentativo di conciliazione dei coniugi aveva avuto esito negativo per l'assenza del convenuto, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, assegnando alla ricorrente la casa familiare e ponendo a carico del convenuto un assegno mensile di complessivi euro 450,00 (di cui euro 200,00 in favore della ricorrente ed euro 125,00 per ciascuno dei figli), oltre al 50% delle spese straordinarie
2
per i figli;
ha rigettato l'istanza ex art. 156 c.c. formulata dalla ricorrente, in mancanza di prova dell'inadempimento. si è poi costituito, con memoria depositata il 15.6.2021, Controparte_1 contestando le avverse deduzioni e richieste. Ha dedotto, a sua volta: che il venir meno dell'affectio coniugalis era da ascriversi a responsabilità concorrente dei coniugi;
che la ricorrente non aveva fornito prova alcuna della mancata indipendenza economica dei figli maggiorenni, e , invero già impiegati nel mondo del lavoro, precisando, Per_1 Per_2 peraltro, che il primogenito conviveva da alcuni
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