Trib. L'Aquila, sentenza 08/03/2024, n. 138
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Testo completo
R.G. N. 1277/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa E B Presidente
Dott. N G Giudice
Dott.ssa M M Giudice rel.
Il Collegio, all'esito dell'udienza del 30/01/2024, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1277 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 30/01/2024;
TRA
(c.f. ), nato in Marocco il 19.10.2000, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCO OLIVIERI, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege a Via Buccio di Ranallo, presso gli Uffici CP_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege. CP_1
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore della parte concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2023, adiva l'intestato Tribunale nei confronti della Parte_1
Questura di al fine di sentir - previo annullamento del provvedimento con cui è stata respinta CP_1
l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998 - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
Questura di ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendo pertanto in CP_2 CP_1
questa sede dichiararsene la contumacia.
1. Tanto premesso, il provvedimento in questa sede gravato addiviene all'esito reiettivo dell'istanza presentata dal ricorrente in data 4/4/2022, sulla scorta del parere negativo adottato dalla Org_1
di Ancona all'uopo richiesto ex art. 19, comma 1.2., T.U.Imm. E ciò in quanto la
[...]
ha ritenuto siffatto parere come parere vincolante e impediente l'esame del Organizzazione_1
merito della domanda spiegata dal migrante.
Tale tesi non è condivisa dal Collegio.
Nel diritto amministrativo, l'atto con funzione pareristica tende all'acquisizione - da parte di un soggetto di solito esterno, ma talvolta anche interno, all'amministrazione - di un punto di vista qualificato, in chiave giuridica, circa la spettanza del bene della vita cui anela il privato. Poiché tale incombente finisce per aggravare l'iter del procedimento amministrativo, il rispetto del divieto del gold plating di cui all'art. 1, comma 2, L. 241/90 impone che siffatto passaggio procedimentale venga normativamente previsto e il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa impone che di esso venga esplicitato l'impatto sul potere decisorio dell'amministrazione procedente.
In tale ultimo senso, se la legge intende riconoscere al parere in parola il carattere vincolante per
l'autorità richiedente, allora essa è tenuto a esplicitare siffatta circostanza;e ciò in quanto, in tal caso, la P.A. richiedente non può discostarsi, nella propria decisione, dalle conclusioni di cui al parere da essa richiesto.
Nel silenzio della legge, la previsione normativa dell'attività pareristica mera deve invece essere intesa quale attività finalizzata all'esercizio della funzione consultiva tout court, di modo che
l'amministrazione tenuta all'adozione del provvedimento finale può, se ritiene e nell'esercizio della propria discrezionalità, discostarsi dalle conclusioni di cui al parere appunto non vincolante.
Applicando tali principi al caso di specie, l'art. 19, comma 1.2, TU. Imm. nulla dice in ordine alla natura del parere richiesto alla cosicché esso non può essere qualificato come parere Org_1
vincolante.
Alla luce di quanto precede, la Questura, a fronte del parere negativo non vincolante della C.T., avrebbe comunque dovuto procedere al suo esame nel merito della domanda proposta, motivando le
ragioni del provvedimento di rigetto adottato. Dunque, in assenza di una puntuale motivazione in ordine alle valutazioni effettuate dall'autorità resistente, sotto questo profilo, il provvedimento risulta illegittimo.
Nelle more del giudizio, questo Tribunale, con provvedimento del 6.7.2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego in questa sede impugnato.
Ciò posto, il Tribunale in questa sede adito è tenuto, in omaggio al principio del petitum sostanziale, ad accertare il diritto soggettivo posto alla base dell'istanza presentata dal ricorrente dinanzi alla
Questura (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022), verificando la sussistenza o meno del diritto soggettivo azionato dal ricorrente.
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Giova premettere come, ai fini dell'individuazione ratione temporis del diritto processuale applicabile al caso di specie, debba aversi riguardo all'art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 nella formulazione successiva all'entrata in vigore della Riforma Cartabia (1° marzo 2023). E ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 19.06.2023, ha determinato la litispendenza del processo successivamente al 1° marzo 2023.
Quanto all'individuazione ratione temporis del diritto sostanziale applicabile al caso di specie, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'istanza in sede amministrativa.
Sul punto, avendo il ricorrente presentato, dinanzi alla Questura, domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 4.4.2022, trova applicazione, ai fini che qui interessano, l'art. 19 TUImm. nel testo vigente prima delle modificazioni normative introdotte, a far data dal 11.3.2023, con il c.d. Decreto
Cutro (D.L. 20/2023), conv. in L. n. 50 del 5.5.2023.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accorda al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla Org_1
competente per la protezione internazionale) direttamente alla Questura, competente per
[...] territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020 - applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di Cassazione, SS.UU., n.
24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani”, nonché “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ne deriva che il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., ssicura CP_3
e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali
(Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022).
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n. 4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n. 171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assume, tra l'altro, rilievo, l'inserimento del migrante nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale (Cass. civ., nn. 19466/2022, 8373/2022, 7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021,
7396/2021).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio 2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento e integrazione), il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n.
24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022, 18455/2022,
10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al
Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi
d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022);b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n.
13400/2022).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa E B Presidente
Dott. N G Giudice
Dott.ssa M M Giudice rel.
Il Collegio, all'esito dell'udienza del 30/01/2024, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1277 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 30/01/2024;
TRA
(c.f. ), nato in Marocco il 19.10.2000, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCO OLIVIERI, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege a Via Buccio di Ranallo, presso gli Uffici CP_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege. CP_1
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore della parte concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2023, adiva l'intestato Tribunale nei confronti della Parte_1
Questura di al fine di sentir - previo annullamento del provvedimento con cui è stata respinta CP_1
l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998 - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
Questura di ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendo pertanto in CP_2 CP_1
questa sede dichiararsene la contumacia.
1. Tanto premesso, il provvedimento in questa sede gravato addiviene all'esito reiettivo dell'istanza presentata dal ricorrente in data 4/4/2022, sulla scorta del parere negativo adottato dalla Org_1
di Ancona all'uopo richiesto ex art. 19, comma 1.2., T.U.Imm. E ciò in quanto la
[...]
ha ritenuto siffatto parere come parere vincolante e impediente l'esame del Organizzazione_1
merito della domanda spiegata dal migrante.
Tale tesi non è condivisa dal Collegio.
Nel diritto amministrativo, l'atto con funzione pareristica tende all'acquisizione - da parte di un soggetto di solito esterno, ma talvolta anche interno, all'amministrazione - di un punto di vista qualificato, in chiave giuridica, circa la spettanza del bene della vita cui anela il privato. Poiché tale incombente finisce per aggravare l'iter del procedimento amministrativo, il rispetto del divieto del gold plating di cui all'art. 1, comma 2, L. 241/90 impone che siffatto passaggio procedimentale venga normativamente previsto e il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa impone che di esso venga esplicitato l'impatto sul potere decisorio dell'amministrazione procedente.
In tale ultimo senso, se la legge intende riconoscere al parere in parola il carattere vincolante per
l'autorità richiedente, allora essa è tenuto a esplicitare siffatta circostanza;e ciò in quanto, in tal caso, la P.A. richiedente non può discostarsi, nella propria decisione, dalle conclusioni di cui al parere da essa richiesto.
Nel silenzio della legge, la previsione normativa dell'attività pareristica mera deve invece essere intesa quale attività finalizzata all'esercizio della funzione consultiva tout court, di modo che
l'amministrazione tenuta all'adozione del provvedimento finale può, se ritiene e nell'esercizio della propria discrezionalità, discostarsi dalle conclusioni di cui al parere appunto non vincolante.
Applicando tali principi al caso di specie, l'art. 19, comma 1.2, TU. Imm. nulla dice in ordine alla natura del parere richiesto alla cosicché esso non può essere qualificato come parere Org_1
vincolante.
Alla luce di quanto precede, la Questura, a fronte del parere negativo non vincolante della C.T., avrebbe comunque dovuto procedere al suo esame nel merito della domanda proposta, motivando le
ragioni del provvedimento di rigetto adottato. Dunque, in assenza di una puntuale motivazione in ordine alle valutazioni effettuate dall'autorità resistente, sotto questo profilo, il provvedimento risulta illegittimo.
Nelle more del giudizio, questo Tribunale, con provvedimento del 6.7.2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego in questa sede impugnato.
Ciò posto, il Tribunale in questa sede adito è tenuto, in omaggio al principio del petitum sostanziale, ad accertare il diritto soggettivo posto alla base dell'istanza presentata dal ricorrente dinanzi alla
Questura (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022), verificando la sussistenza o meno del diritto soggettivo azionato dal ricorrente.
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Giova premettere come, ai fini dell'individuazione ratione temporis del diritto processuale applicabile al caso di specie, debba aversi riguardo all'art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 nella formulazione successiva all'entrata in vigore della Riforma Cartabia (1° marzo 2023). E ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 19.06.2023, ha determinato la litispendenza del processo successivamente al 1° marzo 2023.
Quanto all'individuazione ratione temporis del diritto sostanziale applicabile al caso di specie, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'istanza in sede amministrativa.
Sul punto, avendo il ricorrente presentato, dinanzi alla Questura, domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 4.4.2022, trova applicazione, ai fini che qui interessano, l'art. 19 TUImm. nel testo vigente prima delle modificazioni normative introdotte, a far data dal 11.3.2023, con il c.d. Decreto
Cutro (D.L. 20/2023), conv. in L. n. 50 del 5.5.2023.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accorda al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla Org_1
competente per la protezione internazionale) direttamente alla Questura, competente per
[...] territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020 - applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di Cassazione, SS.UU., n.
24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani”, nonché “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ne deriva che il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., ssicura CP_3
e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali
(Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022).
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n. 4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n. 171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assume, tra l'altro, rilievo, l'inserimento del migrante nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale (Cass. civ., nn. 19466/2022, 8373/2022, 7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021,
7396/2021).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio 2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento e integrazione), il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n.
24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022, 18455/2022,
10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al
Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi
d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022);b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n.
13400/2022).
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