Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2774

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2774
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2774
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g. 102/2022, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via della Croce, in Parte_1 C.F._1
Manfredonia (FG) presso lo studio dell'Avv. Lombardi Matteo, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09/10/2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 10/01/2022 Pt_1
pagina 1 di 7
ha esposto: di aver contratto matrimonio con in Manfredonia in data Parte_1 CP_1
24/04/1993 e che dall'unione sono nati due figlie: (n.ta il 20/06/1993) e (n.ta il Per_1 Persona_2
23/01/1999), entrambe economicamente indipendenti;
di essere addivenuta ad una separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Foggia n.1633/2020 del 10/11/2020 (publ. il 18/11/2020);
che non è più stata ricostituita la comunione materiale e spirituale;
che, secondo la propria ricostruzione, il
si è rifiutato di lasciare la casa coniugale, per cui in attesa di trovare altra abitazione, lei si è CP_1 stabilita, al ritorno dalla Francia, nella vecchia residenza coniugale, “ma senza che sia intervenuta la riconciliazione tra i coniugi, né una ripresa delle relazioni materiali o spirituali”;
che è stata anche in
Francia per trovare lavoro, senza esito;
che il marito è pescatore, mentre lei è in cerca di un lavoro e ha percepito il reddito di cittadinanza;
che ha “sempre dedicato tutte le proprie energie per la famiglia”.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi un assegno divorzile in suo favore di “almeno” € 200,00 da corrispondere da parte del , con CP_1
condanna alle spese del convenuto.
, benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. CP_1
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza di prima comparizione delle parti del 09/03/2022, da tenersi in modalità cartolare, all'esito della quale, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha nominato il Giudice delegato e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 22/06/2022, successivamente rinviata al 20/07/2022.
In tale udienza, il Giudice, su richiesta della ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Il Collegio emessa sentenza non definitiva sullo status ha rimesso la causa sul ruolo e rinviato per
l'udienza del 15/05/2023, con concessione dei termini ex art. 183 co 6 c.p.c.
All'udienza del 15/05/2023 il Giudice ha rinviato per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del
09/10/2024, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) Sulla contumacia del convenuto.
è stato regolarmente citato e sebbene abbia avuto conoscenza di tale procedimento, CP_1
essendo stato notificato il ricorso e il decreto a mani proprie (cfr. relata di notificazione), il resistente non ha inteso costituirsi.
Pertanto, va ribadita la dichiarazione di contumacia di . CP_1
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2) Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si ribadisce che con sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.2222/2022 del 13/09/2022
(pubbl. il 19/09/2022) è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3) Sull'assegno divorzile.
La ricorrente ha chiesto il versamento in suo favore da parte di di un assegno divorzile CP_1 di “almeno” € 200,00.
L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
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