Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 54

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 54
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 54
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 2 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione previdenza, al n. 10388/2024
TRA
IN GI, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato Vitale, per procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma al viale
Giuseppe Mazzini n. 140. ricorrente
E
I.N.A.I.L in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Marco
Moretti per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede regionale dell'Avvocatura dell'ente, alla piazza Cinque Giornate n. 3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.3.24 il ricorrente in epigrafe ha affermato: di lavorare dal 1974 quale addetto al banco gastronomia, presso vari datori di lavoro, e da ultimo, dal 2019, presso supermercati Todis, essendo tenuto a sollevare carichi pesanti
(prosciutti, forme di parmigiano, ecc. da 20 a 50 kg), assumendo conseguentemente posture incongrue;
di essere rimasto affetto, a causa del lavoro svolto, da “Tendinopatia del sovraspinoso e sottoscapolare della spalla destra trattata artroscopicamente” integrante gli estremi per il riconoscimento dell'indennizzo per menomazione dell'integrità psico-fisica in misura originariamente del 7%, percentuale riconosciutagli dall'Inail;
di aver invano presentato all'INAIL ricorso amministrativo chiedendo il riconoscimento della suddetta malattia professionale in misura almeno del 9%, ed altresì domanda di riconoscimento di nuova patologia (Ernia discale della colonna lombo sacrale a discreta incidenza funzionale), sempre di natura professionale, in misura almeno dell'8%, per un totale di riduzione della capacità lavorativa in misura complessiva del 16%, o comunque maggiore del 7%, con richiesta di riconoscimento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 38/00;
che l'INAIL gli aveva confermato, anche in sede di ricorso amministrativo, esclusivamente una
Tribunale di Roma - Sezione Lavoro


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menomazione in misura del 7% per la Tendinopatia, nulla riconoscendogli a titolo di malattia professionale per l'Ernia discale;
che tale valutazione non è condivisibile.
Ha concluso, pertanto, per l'accertamento
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