Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/02/2024, n. 486
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa M L Presidente
Dott.ssa M R B Giudice
Dott.ssa G D M Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5790 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a Sorrento il 25.02.1968 – C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sorrento al Corso Italia n. 186, presso lo studio dell'Avv.
M E, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(nata a Vico Equense il 03.09.1970 – C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Sant'Agnello alla via Angri n. 5, C.F._2 presso lo studio degli Avv.ti V R e C D L, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.10.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto, chiedendone il recepimento. pagina 1 di 6
Il P.M., in data 27-12-2023, esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.11.2020, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in data 12-6-1995 in Sant'Agnello.
[...]
Il ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, erano nati tre figli, , in Per_1 data 05.10.1997, in data 26.03.2004, e , 20.03.2007, e che erano Per_2 CP_2 separati dal 18.07.2014, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 2193/2014, depositata il 18-7-2014 e passata in cosa giudicata come da attestazione di cancelleria del 26.05.2021, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 15.06.2011.
Con la sentenza su citata, i figli minori venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, con disciplina del diritto di visita del padre, a carico del quale veniva posto l'assegno mensile di euro 705,00 per il mantenimento dei tre figli della coppia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
chiedeva, dunque, di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, di affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli della coppia, con collocazione preferenziale presso la madre, disciplinando le visite per il genitore non collocatario. Inoltre, chiedeva di disporre l'obbligo in capo a sé di versare alla l'assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento dei soli CP_1 figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, il ricorrente Per_2 CP_2 chiedeva, previa divisione dell'immobile di via Cesarano in due distinte unità immobiliari, di assegnare l'uso dell'appartamento con ingresso autonomo del civico
n. 30 di detta via ai minori e unitamente alla madre quale genitore Per_2 CP_2 collocatario ed al l'appartamento con ingresso autonomo dal civico n. 32, Pt_1 disponendo modalità, tempi e condizioni di tale nuova assegnazione.
nel costituirsi in giudizio,
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa M L Presidente
Dott.ssa M R B Giudice
Dott.ssa G D M Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5790 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a Sorrento il 25.02.1968 – C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sorrento al Corso Italia n. 186, presso lo studio dell'Avv.
M E, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(nata a Vico Equense il 03.09.1970 – C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Sant'Agnello alla via Angri n. 5, C.F._2 presso lo studio degli Avv.ti V R e C D L, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.10.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto, chiedendone il recepimento. pagina 1 di 6
Il P.M., in data 27-12-2023, esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.11.2020, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in data 12-6-1995 in Sant'Agnello.
[...]
Il ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, erano nati tre figli, , in Per_1 data 05.10.1997, in data 26.03.2004, e , 20.03.2007, e che erano Per_2 CP_2 separati dal 18.07.2014, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 2193/2014, depositata il 18-7-2014 e passata in cosa giudicata come da attestazione di cancelleria del 26.05.2021, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 15.06.2011.
Con la sentenza su citata, i figli minori venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, con disciplina del diritto di visita del padre, a carico del quale veniva posto l'assegno mensile di euro 705,00 per il mantenimento dei tre figli della coppia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
chiedeva, dunque, di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, di affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli della coppia, con collocazione preferenziale presso la madre, disciplinando le visite per il genitore non collocatario. Inoltre, chiedeva di disporre l'obbligo in capo a sé di versare alla l'assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento dei soli CP_1 figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, il ricorrente Per_2 CP_2 chiedeva, previa divisione dell'immobile di via Cesarano in due distinte unità immobiliari, di assegnare l'uso dell'appartamento con ingresso autonomo del civico
n. 30 di detta via ai minori e unitamente alla madre quale genitore Per_2 CP_2 collocatario ed al l'appartamento con ingresso autonomo dal civico n. 32, Pt_1 disponendo modalità, tempi e condizioni di tale nuova assegnazione.
nel costituirsi in giudizio,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi