Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 47
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 11273/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.10.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana e francese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mara Orsatti presso la quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 16.06.2007 il cui atto è stato regolarmente iscritto nei registri del Comune di Milano (atto n. 1127 - parte I - anno 2007), in regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli: (C.F. , nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato
in data 10.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti si impegnano ad interpretare gli accordi secondo buona fede e a mantenere una serena e rispettosa comunicazione tra loro al fine di garantire alla figlia un sano e collaborativo rapporto genitoriale.
3) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
4) verrà collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Milano, Via Cimabue Per_1
n. 9, la quale è concessa in comodato d'uso gratuito da parte della ORa madre Parte_3
del OR , in favore della ORa a tempo determinato sino al 31.12.2026. Parte_1 Pt_2
Le spese condominiali ordinarie della casa familiare verranno, quindi, sostenute interamente dalla ORa decorrere dal mese successivo all'uscita di casa del OR (ottobre 2024): Pt_2 Parte_1
prima di tale momento, i coniugi se ne faranno carico al 50%, anche per quelle richieste successivamente ma relative al periodo di competenza sino al 30.09.2024.
Le spese condominiali straordinarie resteranno invece integralmente a carico della proprietà.
Resta inteso che ogni eventuale costo e/o indennità di occupazione, laddove la comodataria risulti inadempiente, sarà interamente a carico della ORa Pt_2
5) Le parti danno atto che il OR ha rilasciato la dimora coniugale di Milano, Via Cimabue Parte_1
n. 9 in data 30.09.2024 e si è trasferito nell'appartamento in comproprietà tra coniugi sito in Milano,
Via Lugo n. 4, che abiterà a titolo gratuito e di cui sosterrà integralmente le spese ordinarie. Resta inteso che, sino al termine del contratto di comodato, anche la ORa potrà utilizzare Pt_3
l'immobile di Via Lugo n. 4 in Milano.
Le spese straordinarie di tale immobile verranno, invece, suddivise in ragione della proprietà, ovvero al 30% in capo alla ORa e al 70% in capo al OR . Pt_2 Parte_1
6) I ORi e concordano che non potranno utilizzare e/o accedere all'immobile Parte_1 Pt_2 occupato dall'altro, se non previo avviso e consenso.
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori:
a) weekend alternati, dal venerdì pomeriggio indicativamente dalle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 21.00 circa, quando il padre si farà carico di riaccompagnarla presso il domicilio materno;
b) ogni settimana, il giovedì dalle ore 18.30 sino al giorno successivo quando il padre si farà carico di riaccompagnare la minore a scuola;
c) la figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno in via alternata con ciascun genitore;
d) per quanto concerne il periodo natalizio, trascorrerà, secondo il criterio dell'alternanza, Per_1 metà delle proprie vacanze scolastiche con un genitore e metà con l'altro (indicativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio);
le parti concordano che per il 2024 la figlia
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi