Trib. Rimini, sentenza 19/04/2024, n. 460
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Testo completo
N. R.G. 3970/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3970/2022 tra
LA FIORENTE SRL IN LIQUIDAZIONE
ATTORE
e
CONDOMINIO VENEZIA
CONVENUTO
Oggi 19.4.2024 alle ore 10.15, innanzi al GOP dott. Maria Teresa Corbucci, sono comparsi:
Per LA FIORENTE SRL IN LIQUIDAZIONE l'avv. AIRAUDO FILIPPO MARIA;
Per CONDOMINIO VENEZIA l'avv. FONTANA ANNA PAOLA;
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
- La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con ordinanza del 4.3.2024 sono stati comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del Presidente del Tribunale, il
Giudice ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza.
- I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
- Il giudice fa presente alle parti che è vietata ogni forma di registrazione video/audio della presente udienza.
Ciò premesso, il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
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L'Avv. AIRAUDO FILIPPO MARIA L'Avv. Airaudo insiste nell'accoglimento della domanda riportandosi integralmente alle proprie difese e chiede la reiezione delle domande e delle eccezioni di parte convenuta.
L'Avv. FONTANA ANNA PAOLA si riporta integralmente alle difese già svolte e chiede il rigetto della impugnazione con condanna alle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Corbucci
Alle ore 18.30 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Maria Teresa Corbucci
pagina2 di 14 N. R.G. 3970/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3970/2022 promossa da:
LA FIORENTE s.r.l. in liquidazione, con sede in Montegridolfo, via
Beata Vergine delle Grazie n. 6, P.IVA 02345360404, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore ZZ LA, residente in [...], elettivamente domiciliata in Riccione, Viale
Ceccarini 200 nello studio dell'avv. Filippo Maria Airaudo del Foro di
Rimini che la rappresenta e difende in virtù di separata procura in atti;
Opponente
nei confronti di
Condominio VENEZIA di Viale Gramsci in Riccione, C.F.
91155290405, e per suo conto Amministrazioni Condominiali Bernini s.r.l.
P.IVA 03724090406, corrente in Rimini, Via Flaminia n. 80 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce, dall'Avvocato Anna Paola Fontana presso il cui studio in
Modena, Via Canalino n. 36, è elettivamente domiciliato.
Opposta
OGGETTO: Atto di impugnazione ex art. 1137 c.c.
La causa è stata iscritta a ruolo il giorno 16.12.2022 e trattenuta a sentenza all'udienza del 21.04.2024;
considerata la natura della causa è stata consentita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e la pronuncia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle parti a difesa delle dedotte allegazioni il Giudice così provvede,
Art. 281 sexies C.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
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Con atto di citazione ritualmente notificato la società LA FIORENTE s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio il Condominio VENEZIA di Via
Gramsci in Riccione per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione:
1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 13.9.2022 relativamente al punto 2 e, per
l'effetto, della delibera del 22.9.2022 quanto all'approvazione dei consuntivi 2020/2021/2022 et relativi piani di riparto;
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulle e/o annullabili le delibere condominiali del 13.9.2022 e 22.9.2022 relativamente ai medesimi punti;
3) condannare il condominio convenuto al pagamento delle spese dei compensi di causa oltre IVA e CAP come per legge. Con riserva di ampliare e/o modificare le predette conclusioni nonché di formulare nuove istanze istruttorie all'esito delle difese di controparte.
Parte attrice rammentava in fatto che:
-LA FIORENTE s.r.l. in liquidazione è attualmente proprietaria dei sub. 91,
95, 144, 134, 133, 98, 99 ed anche del sub. 97 (piadineria) nell'edificio denominato Condominio VENEZIA di Via Gramsci in Riccione;
- Il condominio nasceva con atto a rogito notaio Matarrese del 16.6.2015, registrato il 23.6.2015 e trascritto il 26.6.2015 (1° atto di vendita ad opera di
LA FIORENTE s.r.l. unica proprietaria), cui veniva allegato il regolamento condominiale di natura contrattuale attualmente vigente (all. 1);
- Il condominio è composto di diversi impianti indivisibili comuni a tutti i condomini e, fra questi, di un impianto termoidraulico centralizzato per il servizio di riscaldamento e raffrescamento delle singole unità esclusive.
- Oneri e spese condominiali relative a detto impianto sono ricavabili ai sensi dell'art. 12 e ss del Regolamento e dovrebbero ripartirsi ai sensi della relativa tabella “D” sub art. 12 del Regolamento condominiale;
- Ogni unità immobiliare dovrebbe quindi essere dotata di una sorta di contatore, che misura il consumo individuale singolo di luce e gas e la somma di tutti i consumi individuali di luce e gas dovrebbe condurre ad un totale di consumi (individuali), su cui applicare l'aumento del 10% da
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imputare a spese ed oneri comuni, da ripartirsi poi fra tutti i condomini secondo la tabella D (cfr. TABELLA “D” pag. 15 del Regolamento);
- Tuttavia, molti contatori risulterebbero guasti, illeggibili o assenti ormai da lungo tempo, senza che l'amministrazione di condominio, ex art. 1130 cod. civ., abbia mai tempestivamente provveduto ad intervenire sull'impianto comune, sicché, non potendo far ricorso al sistema di contabilizzazione previsto dal regolamento, l'amministrazione condominiale suggeriva un metodo alternativo del tutto empirico, con la pretesa di applicarlo agli esercizi 2020-2021-2022;
- A tal fine, in data 13 settembre 2022, l'assemblea di condominio si esprimeva in tema di consumi della centrale termica (punto 2 odg) deliberando quanto segue: “ L'amministratore, stante l'impossibilità di suddividere i consumi in base a quanto (non contabilizzato), propone di suddividere i consumi delle utenze nel seguente modo: - consumi indiretti, quantificati nella misura del 40% del costo totale, ripartiti a 1000/1000 della tabella Centrale Termica;
- la restante parte del 60% del costo totale, sempre ripartiti in base ai millesimi della centrale termica ma suddivisi tra tutte le unità collegate, esclusi quindi i millesimi della residenza turistica non ancora allacciata all'impianto”;
- Presenti 17 condomini su 27 per un totale di 971,376 millesimi, la delibera veniva approvata con il voto favorevole di “tutti i partecipanti con il solo voto contrario dell'Ing. ZZ (per LA FIORENTE n.d.r.) per mm.
464,299” (all. 2);
- Il detto criterio di ripartizione delle spese modificava il regolamento di condominio senza le maggioranze prescritte per legge penalizzando la società LA FIORENTE sul piano dei costi poiché tutte le unità immobiliari esclusive di proprietà sono fisicamente distaccate dall'impianto in quanto ancora allo stato grezzo (eccezione fatta per il sub. 144), mentre il sub. 97
(piadineria) è dotato di impianto autonomo che consuma separatamente (all.
3);
- In data 22 settembre 2022 l'assemblea veniva nuovamente chiamata a deliberare in ordine a: - rendiconto consuntivo e.f. 01.10.2020 – 30.9.2021 e relativo
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3970/2022 tra
LA FIORENTE SRL IN LIQUIDAZIONE
ATTORE
e
CONDOMINIO VENEZIA
CONVENUTO
Oggi 19.4.2024 alle ore 10.15, innanzi al GOP dott. Maria Teresa Corbucci, sono comparsi:
Per LA FIORENTE SRL IN LIQUIDAZIONE l'avv. AIRAUDO FILIPPO MARIA;
Per CONDOMINIO VENEZIA l'avv. FONTANA ANNA PAOLA;
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
- La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con ordinanza del 4.3.2024 sono stati comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del Presidente del Tribunale, il
Giudice ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza.
- I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
- Il giudice fa presente alle parti che è vietata ogni forma di registrazione video/audio della presente udienza.
Ciò premesso, il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina1 di 14
L'Avv. AIRAUDO FILIPPO MARIA L'Avv. Airaudo insiste nell'accoglimento della domanda riportandosi integralmente alle proprie difese e chiede la reiezione delle domande e delle eccezioni di parte convenuta.
L'Avv. FONTANA ANNA PAOLA si riporta integralmente alle difese già svolte e chiede il rigetto della impugnazione con condanna alle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Corbucci
Alle ore 18.30 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Maria Teresa Corbucci
pagina2 di 14 N. R.G. 3970/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3970/2022 promossa da:
LA FIORENTE s.r.l. in liquidazione, con sede in Montegridolfo, via
Beata Vergine delle Grazie n. 6, P.IVA 02345360404, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore ZZ LA, residente in [...], elettivamente domiciliata in Riccione, Viale
Ceccarini 200 nello studio dell'avv. Filippo Maria Airaudo del Foro di
Rimini che la rappresenta e difende in virtù di separata procura in atti;
Opponente
nei confronti di
Condominio VENEZIA di Viale Gramsci in Riccione, C.F.
91155290405, e per suo conto Amministrazioni Condominiali Bernini s.r.l.
P.IVA 03724090406, corrente in Rimini, Via Flaminia n. 80 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce, dall'Avvocato Anna Paola Fontana presso il cui studio in
Modena, Via Canalino n. 36, è elettivamente domiciliato.
Opposta
OGGETTO: Atto di impugnazione ex art. 1137 c.c.
La causa è stata iscritta a ruolo il giorno 16.12.2022 e trattenuta a sentenza all'udienza del 21.04.2024;
considerata la natura della causa è stata consentita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e la pronuncia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle parti a difesa delle dedotte allegazioni il Giudice così provvede,
Art. 281 sexies C.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina3 di 14
Con atto di citazione ritualmente notificato la società LA FIORENTE s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio il Condominio VENEZIA di Via
Gramsci in Riccione per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione:
1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 13.9.2022 relativamente al punto 2 e, per
l'effetto, della delibera del 22.9.2022 quanto all'approvazione dei consuntivi 2020/2021/2022 et relativi piani di riparto;
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulle e/o annullabili le delibere condominiali del 13.9.2022 e 22.9.2022 relativamente ai medesimi punti;
3) condannare il condominio convenuto al pagamento delle spese dei compensi di causa oltre IVA e CAP come per legge. Con riserva di ampliare e/o modificare le predette conclusioni nonché di formulare nuove istanze istruttorie all'esito delle difese di controparte.
Parte attrice rammentava in fatto che:
-LA FIORENTE s.r.l. in liquidazione è attualmente proprietaria dei sub. 91,
95, 144, 134, 133, 98, 99 ed anche del sub. 97 (piadineria) nell'edificio denominato Condominio VENEZIA di Via Gramsci in Riccione;
- Il condominio nasceva con atto a rogito notaio Matarrese del 16.6.2015, registrato il 23.6.2015 e trascritto il 26.6.2015 (1° atto di vendita ad opera di
LA FIORENTE s.r.l. unica proprietaria), cui veniva allegato il regolamento condominiale di natura contrattuale attualmente vigente (all. 1);
- Il condominio è composto di diversi impianti indivisibili comuni a tutti i condomini e, fra questi, di un impianto termoidraulico centralizzato per il servizio di riscaldamento e raffrescamento delle singole unità esclusive.
- Oneri e spese condominiali relative a detto impianto sono ricavabili ai sensi dell'art. 12 e ss del Regolamento e dovrebbero ripartirsi ai sensi della relativa tabella “D” sub art. 12 del Regolamento condominiale;
- Ogni unità immobiliare dovrebbe quindi essere dotata di una sorta di contatore, che misura il consumo individuale singolo di luce e gas e la somma di tutti i consumi individuali di luce e gas dovrebbe condurre ad un totale di consumi (individuali), su cui applicare l'aumento del 10% da
pagina4 di 14
imputare a spese ed oneri comuni, da ripartirsi poi fra tutti i condomini secondo la tabella D (cfr. TABELLA “D” pag. 15 del Regolamento);
- Tuttavia, molti contatori risulterebbero guasti, illeggibili o assenti ormai da lungo tempo, senza che l'amministrazione di condominio, ex art. 1130 cod. civ., abbia mai tempestivamente provveduto ad intervenire sull'impianto comune, sicché, non potendo far ricorso al sistema di contabilizzazione previsto dal regolamento, l'amministrazione condominiale suggeriva un metodo alternativo del tutto empirico, con la pretesa di applicarlo agli esercizi 2020-2021-2022;
- A tal fine, in data 13 settembre 2022, l'assemblea di condominio si esprimeva in tema di consumi della centrale termica (punto 2 odg) deliberando quanto segue: “ L'amministratore, stante l'impossibilità di suddividere i consumi in base a quanto (non contabilizzato), propone di suddividere i consumi delle utenze nel seguente modo: - consumi indiretti, quantificati nella misura del 40% del costo totale, ripartiti a 1000/1000 della tabella Centrale Termica;
- la restante parte del 60% del costo totale, sempre ripartiti in base ai millesimi della centrale termica ma suddivisi tra tutte le unità collegate, esclusi quindi i millesimi della residenza turistica non ancora allacciata all'impianto”;
- Presenti 17 condomini su 27 per un totale di 971,376 millesimi, la delibera veniva approvata con il voto favorevole di “tutti i partecipanti con il solo voto contrario dell'Ing. ZZ (per LA FIORENTE n.d.r.) per mm.
464,299” (all. 2);
- Il detto criterio di ripartizione delle spese modificava il regolamento di condominio senza le maggioranze prescritte per legge penalizzando la società LA FIORENTE sul piano dei costi poiché tutte le unità immobiliari esclusive di proprietà sono fisicamente distaccate dall'impianto in quanto ancora allo stato grezzo (eccezione fatta per il sub. 144), mentre il sub. 97
(piadineria) è dotato di impianto autonomo che consuma separatamente (all.
3);
- In data 22 settembre 2022 l'assemblea veniva nuovamente chiamata a deliberare in ordine a: - rendiconto consuntivo e.f. 01.10.2020 – 30.9.2021 e relativo
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