Trib. Napoli, sentenza 15/03/2024, n. 1292

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 15/03/2024, n. 1292
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1292
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di OL NO, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6/3/2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 12/03/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 13680 /2022 vertente
TRA OB CA, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CARDILLO ORESTE e dall'avv. MANUELA MALAGONI, come in atti RICORRENTE
E
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO, 37 80127 NAPOLI rappresentato e difeso davv. SAVASTANO MARINA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito – maggiorazione sociale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26/10/2022 parte ricorrente, titolare di assegno sociale cat AS numero 04308113 impugnava la comunicazione di indebito che ricalcolava la maggiorazione sociale individuando un indebito di euro 794,56 per il periodo dal 1.1.2018 sino al 31.3.2022. Si costituiva l'INPS che eccepiva la presenza di redditi tali da rideterminare gli importi come da comunicazione inviata Istruita documentalmente la causa, veniva decisa previa lettura delle note, ex art. 127 ter c.p.c. in modalità cartolare.
*** La maggiorazione sociale prevista dalla L. n. 488 del 2001, art. 38 Ricostruita la vicenda nei passaggi essenziali, osserva il Tribunale che la L. n. 488 del 2001, art. 38, comma 1, ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant'anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui alla L. n. 544 del 1988, art. 1 e successive modifiche, alla L. n. 1
388 del 2000, art. 70, comma 1
, al fine precipuo di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 e alla L. n. 544 del 1988, art. 2, nonché pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 26), un reddito almeno pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002). Il successivo comma 2 dell'art. 38 ha poi esteso i benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari di trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi della L. n. 381 del 1970, art. 10 e della L. n. 118 del 1971, art. 19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. Il comma 5 specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98;
b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad Euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura);
d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità - accanto al requisito anagrafico - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione. Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno euro 516,46 al mese, parametro, questo ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione. Va altresì premesso, in linea generale, che l'applicazione della maggiorazione ai titolari di prestazione assistenziale non è certo incondizionata, ma è diretta a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento, individuata in base a fattori socio economici ricavati dall'esito dell'andamento periodico delle pensioni dei lavoratori dipendenti, sì come rapportato proporzionalmente all'entità dell'intervento pubblico assistenziale (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/03/2023, n.6950;
nello stesso senso, cfr. Cass.
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n. 30566 del 2019;
Cass.n. 2714 del 2018;
Cass. n. 13923 del 2017).
Per tale motivo, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 l. n. 448 del 2001, la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni - pensione di vecchiaia ed assegno sociale - già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma - Cassazione civile sez. lav., 08/03/2023,
n.6950).
Per avere diritto al beneficio sono necessari, nello specifico, i seguenti requisiti reddituali:
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità per l'anno 2020), euro 8.476,26 (anno 2021), euro 8.590,27 (anno 2022);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
• redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro (anno 2020);
euro
8.476,26 (anno 2021);
euro 8.590,27 ( anno 2022);

• redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a
14.447,42 euro (anno 2020);
euro 14.459,80 (anno 2021) ed euro 14.675,70 (anno 2022).
Si osserva, inoltre, che sempre in linea generale la misura della maggiorazione sociale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, non prevede un importo fisso di maggiorazione sociale, ma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione sia incrementata in misura tale da garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. La misura massima della maggiorazione sociale nella nuova misura è pertanto determinata come differenza tra il predetto reddito minimo garantito ed il reddito personale posseduto. Ai sensi del comma 5, lettera c) della norma in esame l'incremento della maggiorazione sociale di cui al comma 1 è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti. Conseguentemente, ad esempio nell'anno 2002: nel caso di pensionato non coniugato, ovvero legalmente ed effettivamente separato, l'incremento della maggiorazione sociale spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo annuo di reddito 6.713,98 euro. Pertanto la misura annua della maggiorazione sociale sarà determinata dalla
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differenza tra 6.713,98 euro ed il reddito personale posseduto nell'anno;
nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, l'incremento della maggiorazione sociale spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo annuo di reddito proprio di 6.713,98 euro, né di un importo annuo di reddito cumulato con quello del coniuge pari a 6.713,98 euro aumentati dell'importo dell'assegno sociale per l'anno 2002. Pertanto, se il reddito proprio e quello cumulato sono entrambi inferiori ai suddetti limiti, per determinare la misura
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