Trib. Genova, sentenza 07/12/2024, n. 3218
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Testo completo
N. 6036/2022 R.C. Oggetto: Esito :
N. 6036/2022 R.C.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
In nome del popolo italiano annullamento delibere assembleari IL TRIBUNALE DI GENOVA Esito:
Quinta sezione civile – Imprese e proprietà industriale inammissibile
In persona dei signori
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott. ssa Francesca Lippi Giudice
Dott. Paolo Gibelli Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6036/2022, promossa da
MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L. PIVA 01915290991 elettivamente domiciliato presso l'Avvocato MASSIMO CATALDO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati ANDREA MONTEVERDE e Prof.
GIORGIO DE NOVA, come da mandato in atto;
PARTE ATTRICE contro
ER BANCA S.P.A. PIVA 01153230360 elettivamente domiciliata in presso l'Avvocato ANTONIO BISIGNANI che la rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati ANTONIO SEGNI, ALBERTO NANNI, AULO
COSSU e ALLESSANDRO DE FERRARIS, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
causa nella quale, all'udienza del 18/07/2024 sono state assunte le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito.
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Per parte attrice:
1) in via pregiudiziale, rigettare tutte le avversarie eccezioni di inammissibilità delle domande di ZA ST S.r.l. per (preteso) difetto di interesse e legittimazione ad agire di ZA ST S.r.l., perché infondate per tutte i motivi esposti in atti;
2) accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 2379 cod. civ. ovvero annullare ai sensi dell'art. 2377 cod. civ. o comunque accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inidoneità a produrre effetti della deliberazione in data 15 giugno 2022 approvata dall'assemblea ordinaria dei soci di BA AR S.p.A. – Cassa di Risparmio di NO e IM in merito al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea, in forza dei motivi di impugnazione esposti in atti, e per l'effetto:
− ordinare a BA AR S.p.A. – Cassa di Risparmio di NO e IM (e ora alla sua incorporante ER BA S.p.A.), ai sensi dell'art. 2377, 7° comma, cod. civ. di assumere ogni conseguente iniziativa e provvedimento necessari a dare esatta esecuzione all'emananda sentenza;
3) accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 2379 cod. civ. ovvero annullare ai sensi dell'art. 2377 cod. civ. o comunque accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inidoneità a produrre effetti della deliberazione in data 15 giugno 2022 approvata dall'assemblea ordinaria dei soci di BA AR S.p.A. – Cassa di Risparmio di NO e IM in merito al punto 2) dell'ordine del giorno dell'assemblea, in forza dei motivi di impugnazione esposti in atti, e per l'effetto − ordinare a BA AR S.p.A. – Cassa di Risparmio di NO e IM (e ora alla sua incorporante ER BA S.p.A.), ai sensi dell'art. 2377, 7° comma, cod. civ. di assumere ogni conseguente iniziativa e provvedimento necessari a dare esatta esecuzione all'emananda sentenza;
4) in via condizionata vuoi all'esecuzione della deliberazione di cui alla conclusione sub 3) nonostante la sua accertata invalidità vuoi alla sua sostituzione ex art. 2377, 8° comma, cod. civ., condannare BA AR S.p.A. – Cassa di Risparmio di NO e IM (e ora la sua incorporante ER BA S.p.A.) a corrispondere a ZA ST S.r.l. a titolo di risarcimento del danno l'importo di Euro 12.017.960,00, o la maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di giudizio, anche con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., oltre alla rivalutazione monetaria dalla domanda e agli interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo, determinati in misura pari a quanto previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, 4° comma, cod. civ.;
5) in ogni caso, condannare ER BA S.p.A. (sia in proprio sia quale incorporante di BA AR S.p.A. – Cassa di Risparmio di NO e IM) al pagamento in favore di ZA ST S.r.l. delle spese di causa e del compenso di difesa, oltre rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014 nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, sia del giudizio di merito sia dei due gradi della relativa fase cautelare.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande attrici in quanto pregiudizialmente inammissibili e precluse per difetto di legittimazione e di interesse ad agire, e comunque, in subordine, in quanto infondate e/o inammissibili nel merito per le ragioni esposte in atti.
Con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite sia della presente fase di merito, sia dei due gradi della fase cautelare
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E CONTESTO DI CAUSA.
La presente causa ha oggetto le due deliberazioni dall'assemblea ordinaria della banca AR S.p.a., ora incorporata, dopo le contrastate vicende dell'estate 2022 da ER S.p.a.. Si tratta di delibere approvate, con il voto contrario del socio di minoranza ZA ST SRL, in data 15 giugno 2022;
in particolare la causa introduce l'impugnazione:
1) della deliberazione concernente la nomina, in quella data, del nuovo
Consiglio di Amministrazione di CA,
2) della rinuncia transattiva da parte della banca alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori CE Castelbarco LB e PI
GI TA.
In estrema sintesi l'attrice reputa la prima delibera invalida per violazione, nel processo elettorale, dei diritti della minoranza sociale, da lei rappresentata, il cui posto in consiglio di amministrazione sarebbe stato – nella sostanza-
"usurpato" da soggetto invero collegato al socio di maggioranza al momento del voto. In merito alla seconda lamenta la mancanza di ogni seria informazione alla assemblea ed il conflitto di interessi specie in relazione alla posizione del TA, amministratore della socia di maggioranza ER, oltre che l'inveritiera connessione con un quadro transattivo più complesso.
Entrambe le delibere sono quindi ritenute invalide dall'attrice.
L'azione introdotta ex art. 2377, 8° comma, cod. civ. è accompagnata da richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a tale deliberazione, danni che, nella sostanza, con salto argomentativo notevole, viene poi quantificato in valore non dissimile da quello della “perdita della quota della ZA in
AR”.
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Contestualmente al radicamento del merito della controversia, con ricorso ex art. 2378, 3° e 4° comma, cod. civ. era richiesta anche la sospensione di entrambe le deliberazioni impugnate.
Con provvedimento del 16.8.22 l'odierno estensore, quale giudice monocratico della fase cautelare, ha respinto l'istanza di sospensiva per ambo le delibere posto che, pur rilevando il fumus boni iuris in ordine alla irregolare elezione del consiglio, non ha ravvisato alcuna denuncia di pericolo imminente non essendo stato così qualificato, neppure dall'attrice (ivi ricorrente), il processo di fusione di AR con ER, né ravvisandosi in che modo la richiesta regolarizzazione del consiglio, destinata a risolvrsi, a tutto voler concedere, nella nomina di un solo rappresentante della "effettiva minoranza", avrebbe potuto modificare i destini societari ed aziendali di
CA. Si deve in proposito richiamare il passaggio della prodotta ordinanza che riferisce come fosse notoria, all'epoca dei fatti, l'assenza di ogni soluzione per la continuità aziendale di AR diversa dalla attuata in
ER.
Anche la prospettiva della decisione in ordine all'azione di responsabilità avverso i precedenti amministratori è parsa priva di un legame con l'urgente necessità di decisione.
L'ordinanza cautelare, resa in prime cure, è stata confermata in toto in sede di reclamo (ord. 6 ott. 2022), con declinazioni motivazionali leggermente variate.
Nel giudizio di merito il contraddittorio si perfezionava, come risulta dagli atti, nell'autunno 22 sia con AR (quale società deliberante) che con ER quale socia di maggioranza sostanziale autrice delle contestate delibere. Nel frattempo, con vicenda per altri versi contestata, l'OPA lanciata da ER portava la stessa, verso la fine dell'estate all'acquisto dell'intero pacchetto azionario di AR, al "delisting" del titolo ed alla fusione con ER. La
"nuova" ER risultante dalla incorporazione e comprensiva in sé anche dei rapporti giuridici già facenti capo a CA, è rimasta, quindi, unico contraddittorio.
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Si deve dare atto che, in data 8 marzo 2023 risulta notificato a ER altro atto di citazione di ZA ST col quale viene ribadita anche la contestazione della legittimità dell'acquisto delle proprie quote ex art. 11 TUF
a seguito dell'OPA dell'estate 2022. Tale parallelo giudizio risulta radicato tuttavia presso il Tribunale di Milano e, come si vedrà, ha rilievo nella misura in cui il potenziale accoglimento di quella domanda potrebbe costituire la
“residua sostanza" della legittimazione attiva della attrice in questa sede.
Per completezza di quadro si deve anche riportare della insistenza di parte attrice nel voler dedurre in causa il portato della Sentenza del Tribunale UE del 12 ottobre 2022 con la quale è stata annullata la delibera della BCE con cui, a sua volta, era stata disposta l'amministrazione controllata di CA.
Parte attrice considera tale sviluppo quale un indizio molto significativo di un complessivo “disegno espropriativo”, completato con l'Opa e la fusione e del quale le delibere impugnate rappresenterebbero passaggi intermedi.
Naturalmente controparte contesta tale visione sia nella sua realtà, che nel preteso – e giuridicamente irrilevante- collegamento tra fasi del tutto diverse della vicenda, che nella stessa ritualità della sua introduzione in giudizio avvenuta solo con le memorie autorizzate.
Sempre per completezza va puntualizzato l'esito ormai raggiunto dalla vicenda societaria sottostante nei termini che seguono.
All'esito dei risultati raggiunti nel corso dell'OPA obbligatoria lanciata da
ER su AR, del raggiungimento, sia pure in virtù di una proroga del termine originario da parte di CONSOB, della titolarità di oltre il 95% della società:
1) Borsa Italiana ha disposto la