Trib. Palermo, sentenza 08/05/2024, n. 2595
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. CA Caranna, a scioglimento della riserva di cui all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 aprile 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 10864/2023 promossa da
RI HA RO nato il [...] a [...], New York (Stati Uniti d'America), residente in 8040 Muirhead Circle, Boynton Beach, FL 33472 (Stati Uniti d'America), C.F. RTL BNC
85T21 Z404H, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea e Marco Permunian, giusta procura in atti
ricorrente
contro
Ministero dell'Interno, C.F. 80007890835, in persona del Ministro pro tempore,
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 4 marzo 2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 3 settembre 2023, il ricorrente adiva questo
Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
A tal fine esponeva: di essere legato da vincolo di parentela e di essere discendente diretto di
IN NE, nato a [...] l'[...] e di EP NO, nata a [...] l'[...], i quali emigravano in America ove, in data 23 settembre 1915, si univano in matrimonio a Brooklyn;
che dalla relazione tra i detti coniugi nasceva, il 20 marzo 1918, a
Brooklyn, CA NE.
Precisava il ricorrente che IN NE (alias AN NE), si naturalizzava cittadino statunitense il 17 aprile 1924 presso la Corte Federale di Brooklyn - New York: nel relativo documento venivno indicate le varianti del suo nome, ovvero AN sulla Dichiarazione d'Intenti
e IN sull'Istanza di naturalizzazione. EP NO (alias /J
NO/NE), invece, manteneva la cittadinanza italiana fino al 19 agosto 1941, quando si naturalizzava cittadina statunitense, presso la Corte Federale di Brooklyn - New York. Con la naturalizzazione, ella dichiarava il nome “Josie NE, precedentemente nota come EP
NO”, così legalmente modificando il proprio nome nel corso della procedura di naturalizzazione.
Il ricorrente proseguiva nella narrativa esponendo che CA NE, il 22 giugno 1946 a
Brooklyn - New York, sposava HA SA RO, assumendone il cognome ed insieme generavano, il 18 giugno 1947, HA NT RO;
quest'ultimo si univa in matrimonio, il 28 giugno 1969, con AR ZA;
dall'unione tra costoro, nasceva il ricorrente RI HA
RO il 21 dicembre 1985 a Islip - New York.
Rilevava, quindi, il ricorrente, che EP NO (alias /J
NO/NE) aveva acquistato la cittadinanza italiana, ai sensi e per gli affetti dell'art 1 L. n.
555/1912, mantenendola fino alla naturalizzazione avvenuta nel 1941;
tuttavia, in base alla stessa norma, che prevedeva esclusivamente l'acquisto della cittadinanza italiana di derivazione paterna, si vedeva negare il diritto di trasmettere lo status di cittadina italiana jure sanguinis ai propri figli,
e conseguentemente ai propri discendenti.
L'odierno ricorrente, attesa l'impossibilità di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per via amministrativa, adiva, pertanto, questo tribunale e chiedeva dichiararsi lo status di cittadino italiano jure sanguinis, in virtù degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, nonché della successiva pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 4466 del 25 febbraio 2009 in forza della quale, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza va considerato uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura, anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Istruita con produzioni documentali, all'udienza a trattazione scritta del 4 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione.
///
La linea di discendenza, riportata dal ricorrente nell'atto introduttivo, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che IN NE e EP NO hanno mantenuto la cittadinanza italiana fino alla naturalizzazione statunitense, avvenuta, per il primo, nel 1924 e, per la NO, nel 1941, solamente dopo la nascita della figlia CA.
Tuttavia, in merito al sopra registrato passaggio generazionale per linea femminile, in epoca pre- costituzionale, e in considerazione, altresì, delle osservazioni svolte sul punto in comparsa dal
Ministero
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. CA Caranna, a scioglimento della riserva di cui all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 aprile 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 10864/2023 promossa da
RI HA RO nato il [...] a [...], New York (Stati Uniti d'America), residente in 8040 Muirhead Circle, Boynton Beach, FL 33472 (Stati Uniti d'America), C.F. RTL BNC
85T21 Z404H, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea e Marco Permunian, giusta procura in atti
ricorrente
contro
Ministero dell'Interno, C.F. 80007890835, in persona del Ministro pro tempore,
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 4 marzo 2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 3 settembre 2023, il ricorrente adiva questo
Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
A tal fine esponeva: di essere legato da vincolo di parentela e di essere discendente diretto di
IN NE, nato a [...] l'[...] e di EP NO, nata a [...] l'[...], i quali emigravano in America ove, in data 23 settembre 1915, si univano in matrimonio a Brooklyn;
che dalla relazione tra i detti coniugi nasceva, il 20 marzo 1918, a
Brooklyn, CA NE.
Precisava il ricorrente che IN NE (alias AN NE), si naturalizzava cittadino statunitense il 17 aprile 1924 presso la Corte Federale di Brooklyn - New York: nel relativo documento venivno indicate le varianti del suo nome, ovvero AN sulla Dichiarazione d'Intenti
e IN sull'Istanza di naturalizzazione. EP NO (alias /J
NO/NE), invece, manteneva la cittadinanza italiana fino al 19 agosto 1941, quando si naturalizzava cittadina statunitense, presso la Corte Federale di Brooklyn - New York. Con la naturalizzazione, ella dichiarava il nome “Josie NE, precedentemente nota come EP
NO”, così legalmente modificando il proprio nome nel corso della procedura di naturalizzazione.
Il ricorrente proseguiva nella narrativa esponendo che CA NE, il 22 giugno 1946 a
Brooklyn - New York, sposava HA SA RO, assumendone il cognome ed insieme generavano, il 18 giugno 1947, HA NT RO;
quest'ultimo si univa in matrimonio, il 28 giugno 1969, con AR ZA;
dall'unione tra costoro, nasceva il ricorrente RI HA
RO il 21 dicembre 1985 a Islip - New York.
Rilevava, quindi, il ricorrente, che EP NO (alias /J
NO/NE) aveva acquistato la cittadinanza italiana, ai sensi e per gli affetti dell'art 1 L. n.
555/1912, mantenendola fino alla naturalizzazione avvenuta nel 1941;
tuttavia, in base alla stessa norma, che prevedeva esclusivamente l'acquisto della cittadinanza italiana di derivazione paterna, si vedeva negare il diritto di trasmettere lo status di cittadina italiana jure sanguinis ai propri figli,
e conseguentemente ai propri discendenti.
L'odierno ricorrente, attesa l'impossibilità di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per via amministrativa, adiva, pertanto, questo tribunale e chiedeva dichiararsi lo status di cittadino italiano jure sanguinis, in virtù degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, nonché della successiva pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 4466 del 25 febbraio 2009 in forza della quale, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza va considerato uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura, anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Istruita con produzioni documentali, all'udienza a trattazione scritta del 4 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione.
///
La linea di discendenza, riportata dal ricorrente nell'atto introduttivo, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che IN NE e EP NO hanno mantenuto la cittadinanza italiana fino alla naturalizzazione statunitense, avvenuta, per il primo, nel 1924 e, per la NO, nel 1941, solamente dopo la nascita della figlia CA.
Tuttavia, in merito al sopra registrato passaggio generazionale per linea femminile, in epoca pre- costituzionale, e in considerazione, altresì, delle osservazioni svolte sul punto in comparsa dal
Ministero
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi