Trib. Roma, sentenza 08/03/2024, n. 4345

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/03/2024, n. 4345
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 4345
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona della giudice C P, in funzione monocratica,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.20144/2018 r.g.a.c. introdotto da
con il patrocinio dell'avv. L S Parte_1
Nei confronti di
con il patrocinio dell'avv. E A Controparte_1
Con l'intervento di
con il patrocinio degli avvocati P D P R e A Org_1
M
Oggetto: scioglimento di comunione
Conclusioni: v. verbale di udienza del 17-10-2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del febbraio 2018 ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 [...]
rappresentando al Tribunale che tra gli sposi era intervenuta nell'anno 2015 sentenza di CP_1 separazione personale, e che pertanto era venuto a cessare tra di essi il regime di comunione legale;
ha chiesto pertanto di procedere alla divisione del patrimonio comune, accertando la consistenza dei beni da dividere e formando le quote di spettanza di ciascuno;
quanto al compendio da dividere ha indicato: un immobile abitato dallo stesso e dalla figlia maggiorenne invalida sito in Roma, CP_1 Per_1 via della Gherardesca, ed i due garages ad esso adiacenti;
un immobile sito in Tarquinia;
un


2
immobile sito in Sante Marie;
tutti i mobili e gli arredi situati negli immobili in questione, ed in particolare in quello di via della Gherardesca;
ha formulato inoltre istanza di assegnazione dei due immobili situati nei comuni di Tarquinia e
Sante Marie.
Il convenuto si è costituto rappresentando preliminarmente di avere costituito in data 03.08.2017 il “ , la cui beneficiaria era la figlia delle parti affetta da gravissima Org_1 Per_1 disabilità, mentre egli stesso, disponente e tutore della beneficiaria, ne era Trustee.
Nel trust erano confluiti: il 50% dell'immobile di Via della Gherardesca;
4 polizze dell'importo totale di € 700.000,00;
€ 300.000,00 trasferiti con bonifico dal c/c personale dello stesso CP_1
Ha sostenuto che la controparte avesse già prelevato i beni mobili di sua spettanza e che pertanto il compendio da dividere fosse ristretto ai seguenti beni:
1)immobile sito a Sante Marie, in Via Dolomiti D'Abruzzo abitazione censita al N.C.E.U. del
Comune di Sante Marie come A/2 ed identificata al fg. 29, part. 121 sub 28 e 104, 2 vani, 50 mq, rendita catastale € 154,94;

2) immobile sito a Tarquinia, in Via Capo Verde n. 1, abitazione classificata al catasto come A/3 ed identificata al NCEDU del Comune di Tarquinia al fg. 131, particelle n. 299,306,312, 4,5 vani,
78 mq, rendita catastale € 453,19;

3) immobile sito in Via della Gherardesca, n.18, a Roma, censita al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 769, partic. 675, sub. 2 e 3, categ. A/7, vani 13, 372 mq, rendita catastale €3.491,25.
L'attrice non ha depositato alcuna memoria di precisazione della domanda ai sensi dell'art. 183.6
n. 1 c.p.c.
;

Il evocato in giudizio con provvedimento del precedente g.i., si è costituito per Org_1 rappresentare la propria estraneità alla vicenda e sottolineare la intangibilità dei beni in esso conferiti, chiedendo il rigetto di ogni eventuale pretesa nei propri confronti.
1) Ricostruzione del compendio da dividere
La parte attrice, nell'indicare i beni oggetto della divisione, ha fatto riferimento all' immobile di via della Gherardesca, con annessi due garages, all'immobile sito in Tarquinia, all'immobile sito in
Sante Marie, e, più genericamente ai mobili e agli arredi situati negli immobili in questione.
Con la memoria istruttoria del 28-5-2021 ha depositato una serie di fotografie, che rappresentano gli interni di una abitazione – identificata nella villa di via della Gherardesca - dotata di arredi piuttosto vistosi;
difetta tuttavia qualsiasi identificazione o anche solo elencazione dei beni di cui si afferma l'appartenenza alla comunione, e non vi è modo di sapere quali degli arredi in questione siano effettivamente acquistati durante il matrimonio e siano caduti per tale ragione in comunione;
senza contare che la difesa della parte attrice non ha replicato in alcun modo all'affermazione
3
avversaria secondo cui avrebbe già prelevato dalle abitazioni in questione la propria quota Pt_1 di beni mobili. In altre parole non vi è modo di identificare l'oggetto stesso della domanda con riferimento ai mobili e agli arredi.
Non coglie dunque nel segno la difesa dell'attrice laddove invoca nei propri scritti conclusivi una riapertura della consulenza allo scopo di ricercare i beni mobili presenti nell'abitazione e determinarne il valore, posto che la consulenza tecnica nel giudizio di divisione ha unicamente funzione estimativa e non può costituire strumento di ricerca della prova, e che in ogni caso anche
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi