Trib. Verona, sentenza 07/03/2025, n. 516
TRIB Verona
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice relatore dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCIARRA NICOLINO, del foro di Roma come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 16 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. FIUMANA LORENZA, del foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 2 luglio
2024
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta depositate il 2 luglio
2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 18/02/2012, in VERONA, (regolarmente Controparte_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo altresì
l'addebito della separazione alla resistente che, a suo dire, aveva violato il dovere di fedeltà coniugale poiché, nel corso della loro unione matrimoniale pagina 2 di 16
aveva intrattenuto numerose relazioni extraconiugali, come poteva evincersi, a suo dire, dalle foto da lui allegate al ricorso.
La resistente si è costituita già prima della fase presidenziale e non si è
opposta alla domanda di separazione, mentre ha contestato per il resto le avverse deduzioni e ha svolto in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione al ricorrente, assumendo che egli aveva agito in spregio ai doveri coniugali di assistenza materiale e morale, oltre ad avere tenuto comportamenti maltrattanti e violenti nei propri confronti, domanda successivamente reiterata nella comparsa di costituzione e risposta.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione,
all'udienza dell'11 ottobre 2022 il Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, con i quali in particolare autorizzava i coniugi a vivere separati e rigettava l'istanza di contributo provvisorio avanzata dalla resistente.
All'esito dell'istruttoria orale svolta le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'ìter del giudizio,
osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al pagina 3 di 16
Presidente del Tribunale f.f., tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Si tratta ora di esaminare le speculari domande di addebito della separazione, avanzate dalle parti.
Ebbene, ad avviso del collegio l'esame delle complessive risultanze istruttorie, ed in particolare quello della documentazione fotografica e video prodotta dal ricorrente sia all'inizio del giudizio, come suo documento n. 5, che in corso di causa (vedasi chiavetta Usb prodotta dal ricorrente il 23 marzo 2023
e contenente foto e video) induce a ritenere fondata la domanda del Pt_1
Prima di esaminare nel dettaglio tali evidenze è opportuno rammentare quali siano i consolidati principii, sanciti dalla Suprema Corte, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nei casi, come quello di specie, in cui sia svolta domanda di addebito della separazione.
Anche recentemente la Cassazione (sentenza n. 15196/2023) ha ribadito che "ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di
fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
pagina 4 di 16 l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si
constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante
un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento
di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già
irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza
meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere
probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di
provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su
cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017).
Tali principii assumono indubbio rilievo nel caso di specie atteso che, a fronte della produzione del succitato materiale foto e video, la resistente, oltre a contestarne l'utilizzabilità in quanto a suo dire era stato acquisito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice relatore dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCIARRA NICOLINO, del foro di Roma come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 16 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. FIUMANA LORENZA, del foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 2 luglio
2024
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta depositate il 2 luglio
2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 18/02/2012, in VERONA, (regolarmente Controparte_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo altresì
l'addebito della separazione alla resistente che, a suo dire, aveva violato il dovere di fedeltà coniugale poiché, nel corso della loro unione matrimoniale pagina 2 di 16
aveva intrattenuto numerose relazioni extraconiugali, come poteva evincersi, a suo dire, dalle foto da lui allegate al ricorso.
La resistente si è costituita già prima della fase presidenziale e non si è
opposta alla domanda di separazione, mentre ha contestato per il resto le avverse deduzioni e ha svolto in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione al ricorrente, assumendo che egli aveva agito in spregio ai doveri coniugali di assistenza materiale e morale, oltre ad avere tenuto comportamenti maltrattanti e violenti nei propri confronti, domanda successivamente reiterata nella comparsa di costituzione e risposta.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione,
all'udienza dell'11 ottobre 2022 il Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, con i quali in particolare autorizzava i coniugi a vivere separati e rigettava l'istanza di contributo provvisorio avanzata dalla resistente.
All'esito dell'istruttoria orale svolta le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'ìter del giudizio,
osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al pagina 3 di 16
Presidente del Tribunale f.f., tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Si tratta ora di esaminare le speculari domande di addebito della separazione, avanzate dalle parti.
Ebbene, ad avviso del collegio l'esame delle complessive risultanze istruttorie, ed in particolare quello della documentazione fotografica e video prodotta dal ricorrente sia all'inizio del giudizio, come suo documento n. 5, che in corso di causa (vedasi chiavetta Usb prodotta dal ricorrente il 23 marzo 2023
e contenente foto e video) induce a ritenere fondata la domanda del Pt_1
Prima di esaminare nel dettaglio tali evidenze è opportuno rammentare quali siano i consolidati principii, sanciti dalla Suprema Corte, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nei casi, come quello di specie, in cui sia svolta domanda di addebito della separazione.
Anche recentemente la Cassazione (sentenza n. 15196/2023) ha ribadito che "ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di
fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
pagina 4 di 16 l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si
constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante
un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento
di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già
irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza
meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere
probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di
provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su
cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017).
Tali principii assumono indubbio rilievo nel caso di specie atteso che, a fronte della produzione del succitato materiale foto e video, la resistente, oltre a contestarne l'utilizzabilità in quanto a suo dire era stato acquisito
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