Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2024, n. 1596

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2024, n. 1596
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1596
Data del deposito : 19 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 6049/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 19/06/2024
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai
sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna
udienza.
Il Giudice

pagina 1 di 17 N. R.G. 6049/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6049/2022 avente il seguente OGGETTO:
compensi professionali, promossa da:
IN LA (C.F. LARRP49S12B354R), con il patrocinio dell'avv. Pierluigi Pau,
elettivamente domiciliato in via Tuveri, n. 12 - Cagliari presso lo studio del difensore, giusta procura in
calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
contro
CO IX (C.F. CXIFNC74R22b354C) e RO NN (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. Mario Maffei, elettivamente domiciliati in piazza
Repubblica, n. 22 - Cagliari presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta in appello.
APPELLATI
pagina 2 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 19.09.2022 RO LA ha convenuto NC
IX e OB MO al giudizio di questo Tribunale, esponendo che:
- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 19.06.2017, notificato il 07.07.2017, gli odierni appellati
avevano convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'appellante al fine di richiedere il
pagamento di asseriti compensi professionali in materia penale, nella misura di euro 810,00 per la fase
delle indagini preliminari ed euro 450,00 per la fase dibattimentale, oltre accessori di legge;

- con ordinanza del 07.02.2018 questo Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per
valore e, pertanto, con atto di citazione in riassunzione del 09.04.2018, notificato il 19.04.2018 (ed
iscritto a ruolo in data 08.05.2018), gli odierni appellati avevano citato in giudizio davanti al Giudice di
Pace di Cagliari l'odierno appellante al fine di:
a) accertare lo svolgimento dei fatti descritti in premessa;

b) condannare l'odierno appellante al pagamento in favore degli appellati della quota capitale
residua pari ad euro 1.969,90, oltre interessi dalla diffida al saldo, ovvero al pagamento della somma
maggiore o minore che sarebbe stata determinata in corso di causa;

c) con vittoria di spese ed onorari del giudizio;

- l'odierno appellante, in data 13.06.2017 (ben prima di ricevere il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in
data 07.07.2017), senza nulla riconoscere ad alcuno aveva inviato assegno circolare dell'importo di
euro 656,61 (di cui euro 450,00 per capitale + 15% spese generali + 4% CPA + 22% IVA) per
compenso professionale in misura pari agli importo tariffari medi per la fase di studio della
controversia compresi accessori (senza ricevere fattura);

- l'odierno appellante si era costituito nel giudizio di primo grado in data 04.07.2018,
contestando lo svolgimento di alcuna attività professionale nella fase delle indagini preliminari,
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essendo stato modificato diverse volte il difensore sino alla perdita di fiducia nei confronti degli
appellati, concludendo per la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'avversa domanda
ed in ogni caso per il rigetto della stessa, con vittoria di spese ed onorari;

- l'appellante aveva rilevato nelle note conclusive che il rito sommario ex art. 702 c.p.c. e artt. 3,
4 e 14 del D.lgs. n. 150/2011 doveva essere ritenuto applicabile alle domande giudiziali per il recupero
dei compensi professionali soltanto in materia civile (mentre gli odierni appellati avevano agito per il
recupero di compensi in materia penale);

- il giudizio, identificato da n. R.G. 1647/2018, era stato definito con sentenza n. 203/2022 del
18.02.2022, notificata all'odierno appellante il 22.02.2022, con cui il Giudice di Pace di Cagliari:
• aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte convenuta, in
sede di note conclusive, per violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.;

• aveva rigettato l'eccezione di tardività della proposizione dell'atto introduttivo della causa,
sollevata dalla parte convenuta;

• nel merito, aveva accolto la domanda delle parti attrici, condannando la parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 1.181,88 per compensi professionali, oltre interessi legali dal
19.01.2017 al saldo;

• aveva condannato la parte convenuta al pagamento del compenso unico professionale, in favore
delle parti attrici, nella misura di euro 600,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;

• aveva condannato la parte convenuta al rimborso, in favore delle parti attrici, delle spese vive e
documentate del giudizio, liquidate in euro 125,00;

- avverso la sentenza del Giudice di Pace l'odierno appellante ha proposto impugnazione per i
seguenti motivi:
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i) “I - Travisamento dei fatti posti a sostegno della sentenza e carenza di motivazione – Nullità
della sentenza”, con riferimento alla parte della sentenza in cui il Giudice di Pace aveva ritenuto dovuto
agli odierni appellati il compenso professionale per la fase di studio maturata nel corso delle indagini
preliminari, pari alla somma di euro 810,00 oltre accessori;

- sul punto, la motivazione fornita dal Giudice di prime cure era stata insufficiente, carente e
contraddittoria rispetto all'accertamento della specifica attività professionale asseritamente svolta dagli
odierni appellati;

- in particolare, il Giudice di Pace aveva ritenuto che: “…in data 24.02.2014 il P.M. ha emesso il
decreto di convalida del sequestro;
tale decreto è stato notificato al LA il 12.03.2014 e il successivo

08.04.2014 il LA ha conferito mandato agli avvocati Cixi NC e MO OB, con ciò
significando che il LA ha dovuto necessariamente avere un primo colloquio con essi avvocati per lo
studio della vicenda processuale. Successivamente, in data 18.04.2014, quindi dieci giorni dopo che il
LA aveva conferito il mandato agli avvocati, il P.M. ha emesso avviso all'indagato delle conclusioni
delle indagini preliminari…” (pag. 5 della sentenza impugnata);

- il Giudice di Pace ha altresì affermato che “… i difensori del LA, a seguito della notifica
dell'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari del 18.04.2014, hanno depositato l'atto di
nomina del difensore e procura speciale nella Cancelleria della Procura presso il Tribunale di
Cagliari il 02.07.2014, ed il successivo 16.07.2014 hanno richiesto, con urgenza, copia dei singoli atti
su supporto elettronico, con ciò significando che si è reso necessario lo studio di tutti gli atti relativi
alla conclusione delle indagini preliminari … Ciò posto e accertato, ne consegue che il LA debba
certamente corrispondere agli attori il compenso professionale per la descritta attività professionale
concretatasi sostanzialmente nella fase di studio relativa alle indagini preliminari nonché alla fase di
pagina 5 di 17 studio relativa alla eventuale incardinazione del giudizio penale davanti al Tribunale monocratico…
(pag. 5 della sentenza impugnata);

- la motivazione del Giudice di Pace doveva essere ritenuta viziata in quanto lo studio degli atti
del fascicolo del P.M., effettuato a distanza di oltre tre mesi dalla conclusione delle indagini
preliminari, non aveva potuto costituire prova di attività professionale svolta nel corso delle stesse
indagini (ma al più, di attività svolta successivamente), essendo possibile l'esame del fascicolo del
P.M. solo all'esito della conclusione delle indagini preliminari;

- era rimasta priva di prova l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui l'odierno
appellante all'atto del ricevimento del verbale di sequestro “…avrebbe dovuto necessariamente avere
un colloquio con gli avvocati Cixi e MO per lo studio della vicenda processuale, prima della
conclusione delle indagini…”;

- il colloquio sopra menzionato era stato sempre negato dall'odierno appellante nel corso del
giudizio e, in particolare, in sede di interrogatorio formale, come dato atto dal Giudice di primo grado a
pag. 5 dell'impugnata sentenza: “… in sede di interrogatorio formale, il convenuto ha dichiarato:
l'avv. MO OB mi ha
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