Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 12672
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 10.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°23604/2024 vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa, per mandato allegato al Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'Avv. Raffaele Boianelli del foro di Frosinone, domiciliata ex lege in Roma, presso la
Cancelleria del Tribunale, Viale Giulio Cesare n.54;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del pro tempore, domiciliato ex lege in Controparte_1 CP_2
Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.6.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere insegnante in servizio presso l'I.C. Enzo Biagi di Roma in virtù di contratto a tempo determinato dall'11.09.2023 al 31.08.2024 per n.13 ore settimanali, lamentato di aver prestato analogo servizio in favore della resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso, dedotto di non aver percepito durante il relativo periodo di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentata
l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente CP_1
assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare
l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29,
63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo “1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per gli anni scolastici indicati in ricorso, ad ottenere ed usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2019/2020 e/o da altro A.S., tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2) condannare, pertanto, il al Controparte_3 pagamento in favore di parte ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici effettivamente svolti a partire dall'a.s. 2019/2020, e/o da altro A.S, oltre a quelli nel frattempo maturandi o al rilascio a parte ricorrente della “Carta elettronica” di cui sopra con una provvista della somma di €500,00 per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;” con vittoria delle spese di giudizio.
Non si è costituito in giudizio il convenuto che è stato dichiarato contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice adito atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del
2015, disposizione che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo, doglianze che prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, quest'ultima
viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i
Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro- organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché al momento del deposito del ricorso (anno scolastico
2023/2024) la ricorrente aver ricevuto incarico presso l'I.C. Enzo Biagi di Roma.
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la docente, impegnata nella docenza nell'anno scolastico in corso, possa vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire. Requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
2. Nel merito
Il ricorso è fondato.
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma
122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del
[...]
n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha Controparte_1
ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo