Trib. Lodi, sentenza 25/06/2024, n. 320

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 25/06/2024, n. 320
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 320
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo

N.R.G. 295/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra LO NA EP DE PARTE RICORRENTE e COMUNE DI LODI PARTE RESISTENTE Oggi 25/06/2024, alle ore 10:00, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: LO NA e EP DE, presenti con l'Avv. MERLINI PIETRO;
Per il COMUNE DI LODI l'avv. BARBARA ALESSANDRO in sostituzione dell'avv. BRAMBILLA PISONI GIOVANNI A.;
è presente il dott. Carlino, giusta delega in atti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,

p.q.m

.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Cita la sentenza del Consiglio di Stato n. 42078 del 2024 in materia di poteri del Segretario Generale, laddove sussiste una delega fornita dal Sindaco. Non sarebbe una delega fornita dal Consiglio Comunale, che sarebbe organo giuridicamente non competente a fornire tale delega. Ritiene gli atti viziati da difetto di potere. Riepiloga ogni vizio e motivo di censura dell'atto. Fa presente che sarebbe lo stesso Comune a venire incontro ai ricorrenti e menziona il documento n. 12, capitolato speciale Consip approvato. Fa presente che vi sarebbe identità tra impostazione contrattuale dei capitolati. Il Tribunale di Lodi non avrebbe approfondito tale aspetto. La conferma della genuinità dei provvedimenti amministrativi sarebbe confermata dal Comune di Lodi, menziona docc. 13-14-15 in cui lo stesso Comune, nelle due cause civili, resiste affermando la legittimità degli atti emessi. Cita il documento n. 16 di parte, che sono i contratti di appalto stipulati in forma pubblica avanti al Segretario Comunale, con funzioni di verifica di legittimità degli atti. Il Comune di Lodi, fa presente, che decide di costituirsi in appello resistendo per la legittimità dei provvedimenti emessi dai ricorrenti. Venendo al discorso dei comportamenti dei ricorrenti, fa presente che il 31.12.2012 il dott. UN sarebbe andato in pensione e non era più dipendente comunale. I periodi lavorativi in oggetto sarebbero successivi al 31.12. Richiama i contenuti delle sentenze del Tribunale di Lodi e della Corte d'Appello, prive di riferimenti a condotte dei ricorrenti. Sulla quantificazione del danno riconosciuto nelle sentenze (differenze retributive), si riporta agli atti.
1
Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Ribadisce che i fatti di causa sono pacifici. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA (art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2024 promossa da: LO NA (C.F. [...]), EP DE (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. MERLINI PIETRO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte attrice

contro

COMUNE DI LODI
(C.F. 84507570152), rappresentato e difeso dall'Avv. BRAMBILLA PISONI e dall'avv. GIOVANNI A., presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte convenuta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di riassunzione del giudizio depositato in data 12.04.2024, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la RE DI (sentenza n.
150/2023, dep. in data 21.09.2023), LO NA e EP DE, quali Dirigenti del Comune di Lodi (LO UN fino al 31.12.2012), hanno promosso opposizione avverso i provvedimenti di diffida ed invito alla refusione emessi dal Comune di Lodi, rispettivamente del 26.05.2021 (prot. n. 29463 Cl.05/01), del 15.06.2021 (prot. n. 23335 CI.05/01), del 08.03.2023 (prot. n. 014872 del 08.03.2023), che ingiungevano agli stessi di pagare, in solido, le rispettive somme di € 29.313,64, di € 38.766,05, di € 35.208,55 a titolo di recupero di importi a titolo di risarcimento danni, spese del giudizio ed accessori versati dal Comune di Lodi soccombente in distinti contenziosi promossi da tre lavoratori (OG, EZ, OF), ed aventi ad oggetto appalti non genuini, accertati nelle sentenze emesse dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, nn.
09/2020 (r.g. n. 587/2018, ricorrente EZ), 08/2020 (r.g. n. 240/2019, ricorrente OF) e dalla
Corte d'Appello di Milano, n. 227/2022 (r.g. 240/2021, appellante OG).
Hanno formulato le seguenti conclusioni in riassunzione: “in via principale annullare e/o disapplicare i tre provvedimenti comunali opposti (docc. 1, 2 e 3 fascicolo Corte Conti) per le ragioni indicate in diritto ed in ogni caso accertare
l'insussistenza di responsabilità amministrativa dei ricorrenti relativamente ai danni erariali oggetto di richiesta risarcitoria di cui ai tre provvedimenti comunali opposti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la sussistenza di

1 una qualche responsabilità erariale nei confronti degli odierni ricorrenti: determinare il danno erariale nell'importo corrispondente alle sole somme indicate nelle tre sentenze civili (docc. 6, 7 e 8) pagate dal Comune di Lodi ai signori OF, EZ e
OG a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di soccombenza (senza dunque conteggiare la voce risarcitoria),
o nella diversa somma ritenuta congrua anche in via equitativa tenuto conto delle circostanze documentate in atti e provvedendo
a determinare per ognuno dei ricorrenti la propria quota parte di danno esclusa la responsabilità solidale in forza dell'art. 1 comma 1quater della Legge n. 20/94. in via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova testimoniale avversari. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Gli opponenti hanno eccepito una serie di censure, in punto di diritto, dei provvedimenti di recupero somme comunali:
- insussistenza di responsabilità in ordine alla produzione di danno erariale;

- inapplicabilità dell'ordinanza ex art. 3 del R.D. n. 636/1910 per assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;

- non opponibilità dell'accertamento contenuto nelle sentenze passate in giudicato del Tribunale di
Lodi e della Corte d'Appello di Milano, in quanto gli opponenti non sarebbero stati parti di quei giudizi;

- carenza assoluta di potere del Segretario Comunale nell'emettere le ordinanze – ingiunzioni opposte, con conseguente disapplicazione dei relativi provvedimenti;

- carenza relativa di potere del Segretario Comunale nell'emettere le ordinanze – ingiunzioni opposte, in quanto avrebbe dovuto attivare la procedura ex artt. 52 e 53 c.g.c.;

- omesso accertamento dell'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo da parte dell'amministrazione comunale;
carenza di motivazione ed istruttoria;

- insussistenza del dolo e della colpa grave in quanto il Tribunale di Lodi non avrebbe tenuto in considerazione la natura effettiva degli appalti, perché l'amministrazione avrebbe affermato la legittimità della rispettiva condotta nei tre giudizi, che dalle testimonianze rese non emergerebbe alcuna condotta attribuibile agli odierni opponenti, che le ordinanze opposte non considerano i periodi di lavoro degli stessi;

- omessa considerazione della compensatio lucri cum damno.
Hanno concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio il COMUNE DI LODI, contestando le avverse pretese, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.
Al termine della discussione, il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2
I seguenti fatti non sono contestati e risultano altresì dai documenti prodotti:
a) con rispettive pronunce emesse dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro e dalla Corte d'Appello di Milano,
Sezione Lavoro, è stata accertata la sussistenza di
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