Trib. Sulmona, sentenza 18/09/2024, n. 213
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Testo completo
N. R.G. 430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.8.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1 C.F._1
OL (AQ) al Viale G. D'Annunzio 7 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Alessandra Nicolini del Foro di Roma presso il cui studio sito in Roma alla Via Fulcieri Paulucci Dè Calboli 60 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso
- parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...];
Controparte_1
- parte resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 18.07.2024: “L'Avv. Nicolini si riporta agli atti del giudizio e alle conclusioni, rinunciando alla condanna al risarcimento dei danni e insistendo invece sulla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio e sulla condanna alle spese di lite di controparte. Insiste altresì nella trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il reato di bigamia”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.8.2023 ha adito il Tribunale di Sulmona per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.12.1992, in OL (AQ) dai coniugi Sig.ra e Sig. Parte_1 [...]
condannare il Sig. al risarcimento dei danni in favore Controparte_2 Controparte_2 della Sig.ra da quantificare in via equitativa;
condannare il Sig. Parte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese dell'odierno giudizio”.
[...]
1
A sostegno della domanda proposta, ha allegato: Parte_1
-di aver contratto, in data 19.12.1992, matrimonio concordatario in OL (AQ) con
[...]
nato a [...] il [...];
Controparte_2
-che dall'unione non sono nati figli;
-che con decreto di omologa del 9/21.10.2002 il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la separazione dei coniugi;
-che, successivamente alla separazione, la ricorrente è venuta a conoscenza della circostanza che
- nel frattempo trasferitosi in Libano - in data 19.10.1999 aveva ottenuto Controparte_2 dalla Corte d'appello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.8.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1 C.F._1
OL (AQ) al Viale G. D'Annunzio 7 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Alessandra Nicolini del Foro di Roma presso il cui studio sito in Roma alla Via Fulcieri Paulucci Dè Calboli 60 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso
- parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...];
Controparte_1
- parte resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 18.07.2024: “L'Avv. Nicolini si riporta agli atti del giudizio e alle conclusioni, rinunciando alla condanna al risarcimento dei danni e insistendo invece sulla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio e sulla condanna alle spese di lite di controparte. Insiste altresì nella trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il reato di bigamia”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.8.2023 ha adito il Tribunale di Sulmona per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.12.1992, in OL (AQ) dai coniugi Sig.ra e Sig. Parte_1 [...]
condannare il Sig. al risarcimento dei danni in favore Controparte_2 Controparte_2 della Sig.ra da quantificare in via equitativa;
condannare il Sig. Parte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese dell'odierno giudizio”.
[...]
1
A sostegno della domanda proposta, ha allegato: Parte_1
-di aver contratto, in data 19.12.1992, matrimonio concordatario in OL (AQ) con
[...]
nato a [...] il [...];
Controparte_2
-che dall'unione non sono nati figli;
-che con decreto di omologa del 9/21.10.2002 il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la separazione dei coniugi;
-che, successivamente alla separazione, la ricorrente è venuta a conoscenza della circostanza che
- nel frattempo trasferitosi in Libano - in data 19.10.1999 aveva ottenuto Controparte_2 dalla Corte d'appello
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