Trib. Velletri, sentenza 06/03/2024, n. 542

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 06/03/2024, n. 542
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 542
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composta da:
Dott. Marcello Buscema, Presidente
Dott. Renato Buzi, relatore ed estensore
Dott.ssa Elisabetta Trimani, Giudice
Dott. Berardi Andrea, Esperto
Dott. Carli Enrico, Esperto ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 807 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Ministero dell'Interno – Fondo Edifici di Culto, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;

OPPONENTE
E
RI RI HE, RI NC OL, RI MI IT, RI
SC PA, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Santuari e dal Prof. Avv. Piero Sandulli;

OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'affrancazione;
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto che seguono:
MOTIVAZIONE
Con ricorso iscritto l'1/2/2021 il Ministero dell'Interno – Fondo Edifici di Culto ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, L. n. 607 del 1966, avverso l'ordinanza di affrancazione resa in data 30/9/2020 dal Tribunale di Roma (Giudice dott. Liberati) nel giudizio iscritto al n.r.g.
69435/2014/C.C., relativa ai terreni censiti al Catasto ai mappali 421, 422, 423, 424, 428, 1906 e
1907 del foglio 64, del Comune di Velletri, emessa a favore di RI RI HE, RI
NC OL, RI MI IT e RI SC PA in accoglimento del ricorso da costoro proposto nei confronti del Ministero dell'Interno – Fondo Edifici di Culto sul presupposto che gli stessi fossero titolare di diritto di livello sui fondi.
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A fondamento dell'opposizione, il Ministero ricorrente ha eccepito l'“(…) erronea quantificazione del capitale di affranco (…)”, concludendo per “(…) annullare l'ordinanza opposta e, ove ritenga opportuno, nominare CTU per la determinazione del capitale di affranco sulla base del criterio del valore venale di mercato del fondo (…)”.
Si costituivano gli opposti RI, insistendo per il rigetto dell'impugnativa e la conferma dell'ordinanza gravata.
Sostituito il Giudice relatore, la causa era istruita con produzione documentale ed espletamento di
C.t.u.;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale;
quindi, la causa era decisa con la presente sentenza, con lettura del dispositivo e della motivazione.
Anzitutto, va respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dai resistenti, poiché la competenza territoriale delle sezioni specializzate agrarie a conoscere delle controversie a loro funzionalmente devolute è inderogabile in ragione delle particolari situazioni dei luoghi, che mutano da una zona all'altra per la diversità della natura e delle fertilità dei terreni, delle pratiche colturali e delle consuetudini, sicché tali controversie non possono essere esaminate da una sezione specializzata diversa da quella nella cui circoscrizione si trova il fondo oggetto del rapporto (v. Cass.
17477/2015).
Pertanto, poiché i terreni in esame ricadono nella Circoscrizione del tribunale di Velletri,
l'eccezione va disattesa.
Ciò premesso, l'opposizione proposta dal Ministero dell'Interno – Fondo Edifici di Culto è (solo) parzialmente fondata e va quindi accolta nei limiti di cui in motivazione.
Venendo al merito, i fatti storici (esistenza del diritto dei RI di affrancare i fondi per cui è causa in forza del rapporto dal quale la parte opposta li conduce –c.d. livello) sono pacifici fra le parti (cfr. documenti prodotti dai ricorrenti nella fase sommaria).
In particolare, va ricordato che “Il "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi anche in punto di disciplina ed estraneo ai rapporti regolati dalla speciale legislazione sui contratti agrari (…)” (cfr. Cass. 3689/2018;
v. Cass. 30823/2023).
Ciò detto, vanno scrutinate sia le disposizioni di legge da applicare nella determinazione del prezzo di affranco (ossia: art. 971, comma 3, c.c., che prevede la possibilità di ottenere l'affrancazione dal canone
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