Trib. Roma, sentenza 19/03/2024, n. 4989
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M I Presidente dott.ssa C P Giudice dott.ssa A D G Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 45809/2021 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to FIORE TIZIANA, con elezione di domicilio in Roma, VIA RAFFAELE
CALZINI,14 00159 ROMA presso l'avv.to FIORE TIZIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] in data [...] con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN, con elezione di domicilio in Roma, VIA
CERVESATO 21 00159 ROMA, presso l'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09/11/2022
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/06/2021 la sig.ra ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, sig. , con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1
ROMA, in data 30/11/2005, deducendo: che il matrimonio era stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma atto n. 2731, parte I, serie 01, anno 2005;
che prima del matrimonio erano nati i figli e in data 29.06.2001;
che l'ultima residenza Persona_1 Persona_2 comune dei coniugi era stata in Roma, via delle Liane 7, int. 14, dove i coniugi conducevano un immobile in locazione;
che dal 2006 i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più avuto una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la loro convivenza ormai da molti anni;
che il resistente viveva in un nucleo familiare a sé stante presso il Comune di Cassola
(VI) e non contribuiva ormai da tempo al sostentamento o alla cura del coniuge o dei figli della coppia i quali, pur se maggiorenni, erano economicamente non autosufficienti e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M I Presidente dott.ssa C P Giudice dott.ssa A D G Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 45809/2021 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to FIORE TIZIANA, con elezione di domicilio in Roma, VIA RAFFAELE
CALZINI,14 00159 ROMA presso l'avv.to FIORE TIZIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] in data [...] con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN, con elezione di domicilio in Roma, VIA
CERVESATO 21 00159 ROMA, presso l'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09/11/2022
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/06/2021 la sig.ra ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, sig. , con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1
ROMA, in data 30/11/2005, deducendo: che il matrimonio era stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma atto n. 2731, parte I, serie 01, anno 2005;
che prima del matrimonio erano nati i figli e in data 29.06.2001;
che l'ultima residenza Persona_1 Persona_2 comune dei coniugi era stata in Roma, via delle Liane 7, int. 14, dove i coniugi conducevano un immobile in locazione;
che dal 2006 i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più avuto una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la loro convivenza ormai da molti anni;
che il resistente viveva in un nucleo familiare a sé stante presso il Comune di Cassola
(VI) e non contribuiva ormai da tempo al sostentamento o alla cura del coniuge o dei figli della coppia i quali, pur se maggiorenni, erano economicamente non autosufficienti e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi